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Legge

L.R. TAA 30/2015

Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 recante "Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", nonché modifica alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Numero Straordinario N. 4 al B.U. n. 50/I-II del 16/12/2015)

Normativa regionaleL.R. TAA 30/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale interviene sulla l.r. 19 giugno 2009, n. 2, riscrivendone varie disposizioni sulla pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale e abrogando l’art. 16 sulle tariffe, oltre a una norma della l.r. 21 settembre 2005, n. 7. Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2016 e oggi l’atto ha rilievo soprattutto come testo di modifica storica.

Modifiche alla disciplina del Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige e abrogazione di alcune disposizioni su tariffe e pubblicazioni

Modifiche alla disciplina del Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige

La legge regionale 15 dicembre 2015, n. 30 interviene sulla disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, modificando in più punti la legge regionale 19 giugno 2009, n. 2. Il provvedimento aggiorna la normativa su pubblicazione e diffusione del Bollettino e incide anche sulla disciplina delle tariffe, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Oggetto e ambito dell’intervento

L’atto non introduce una disciplina completamente nuova, ma modifica il testo vigente della l.r. n. 2 del 2009 in una serie di articoli chiave, riscrivendo o aggiornando previsioni relative a:

  • struttura e contenuti del Bollettino Ufficiale;
  • modalità di pubblicazione e diffusione;
  • regole operative collegate all’organizzazione del servizio;
  • disciplina economica connessa alla pubblicazione.

L’intervento riguarda esclusivamente la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e ha efficacia nell’ambito del relativo ordinamento regionale.

Contenuto delle modifiche alla l.r. n. 2 del 2009

La legge dispone la modifica di diversi articoli della legge regionale n. 2 del 2009, sostituendone alcuni integralmente e intervenendo su altri in modo puntuale. In particolare:

  • è modificato l’articolo 2;
  • sono sostituiti gli articoli 3, 4, 6, 7, 12, 13 e 15;
  • sono modificati l’articolo 5 e l’articolo 9 in più parti;
  • viene aggiornata anche la rubrica di alcuni articoli.

Nel complesso, la normativa risultante rafforza e riorganizza la disciplina del Bollettino Ufficiale sotto il profilo della pubblicazione, della diffusione e degli adempimenti collegati.

Disciplina delle pubblicazioni e della diffusione

Le modifiche incidono sulle regole che governano la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale regionale. Il testo consolidato risultante dalla legge n. 30 del 2015 ridefinisce i presupposti e le modalità operative della pubblicazione degli atti nel Bollettino, nonché i relativi aspetti organizzativi.

Sono inoltre aggiornate le disposizioni dell’articolo 9 della l.r. n. 2 del 2009, che regolano alcuni profili applicativi e gestionali connessi al servizio del Bollettino.

Profili economici e tariffe

Uno degli interventi più rilevanti riguarda la disciplina tariffaria. La legge abroga espressamente:

  • l’articolo 16 della l.r. n. 2 del 2009, rubricato “Tariffe”.

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2016 non trovano più applicazione le disposizioni tariffarie contenute in quell’articolo, poiché sostituite dal nuovo assetto normativo risultante dalla riforma.

Abrogazioni ulteriori

Oltre all’abrogazione dell’articolo 16 della l.r. n. 2 del 2009, la legge abroga anche:

  • il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa al nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona.

L’abrogazione opera dalla data di entrata in vigore della legge.

Decorrenza

Le disposizioni della legge regionale n. 30 del 2015 entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

Rilievo attuale dell’atto

L’atto ha natura prevalentemente modificativa e oggi assume interesse soprattutto come fonte storica di aggiornamento della disciplina del Bollettino Ufficiale e delle relative tariffe. Non contiene una disciplina transitoria di lunga durata né regole riferite a eventi ancora attuali; per questo, nella pratica, il suo rilievo operativo è limitato al testo normativo consolidato che ha contribuito a formare.

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