L.R. TAA 30/2015
Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 recante "Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", nonché modifica alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Numero Straordinario N. 4 al B.U. n. 50/I-II del 16/12/2015)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale interviene sulla l.r. 19 giugno 2009, n. 2, riscrivendone varie disposizioni sulla pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale e abrogando l’art. 16 sulle tariffe, oltre a una norma della l.r. 21 settembre 2005, n. 7. Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2016 e oggi l’atto ha rilievo soprattutto come testo di modifica storica.
Modifiche alla disciplina del Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige e abrogazione di alcune disposizioni su tariffe e pubblicazioni
Modifiche alla disciplina del Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige
La legge regionale 15 dicembre 2015, n. 30 interviene sulla disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, modificando in più punti la legge regionale 19 giugno 2009, n. 2. Il provvedimento aggiorna la normativa su pubblicazione e diffusione del Bollettino e incide anche sulla disciplina delle tariffe, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Oggetto e ambito dell’intervento
L’atto non introduce una disciplina completamente nuova, ma modifica il testo vigente della l.r. n. 2 del 2009 in una serie di articoli chiave, riscrivendo o aggiornando previsioni relative a:
- struttura e contenuti del Bollettino Ufficiale;
- modalità di pubblicazione e diffusione;
- regole operative collegate all’organizzazione del servizio;
- disciplina economica connessa alla pubblicazione.
L’intervento riguarda esclusivamente la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e ha efficacia nell’ambito del relativo ordinamento regionale.
Contenuto delle modifiche alla l.r. n. 2 del 2009
La legge dispone la modifica di diversi articoli della legge regionale n. 2 del 2009, sostituendone alcuni integralmente e intervenendo su altri in modo puntuale. In particolare:
- è modificato l’articolo 2;
- sono sostituiti gli articoli 3, 4, 6, 7, 12, 13 e 15;
- sono modificati l’articolo 5 e l’articolo 9 in più parti;
- viene aggiornata anche la rubrica di alcuni articoli.
Nel complesso, la normativa risultante rafforza e riorganizza la disciplina del Bollettino Ufficiale sotto il profilo della pubblicazione, della diffusione e degli adempimenti collegati.
Disciplina delle pubblicazioni e della diffusione
Le modifiche incidono sulle regole che governano la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale regionale. Il testo consolidato risultante dalla legge n. 30 del 2015 ridefinisce i presupposti e le modalità operative della pubblicazione degli atti nel Bollettino, nonché i relativi aspetti organizzativi.
Sono inoltre aggiornate le disposizioni dell’articolo 9 della l.r. n. 2 del 2009, che regolano alcuni profili applicativi e gestionali connessi al servizio del Bollettino.
Profili economici e tariffe
Uno degli interventi più rilevanti riguarda la disciplina tariffaria. La legge abroga espressamente:
- l’articolo 16 della l.r. n. 2 del 2009, rubricato “Tariffe”.
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2016 non trovano più applicazione le disposizioni tariffarie contenute in quell’articolo, poiché sostituite dal nuovo assetto normativo risultante dalla riforma.
Abrogazioni ulteriori
Oltre all’abrogazione dell’articolo 16 della l.r. n. 2 del 2009, la legge abroga anche:
- il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa al nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Aziende pubbliche di servizi alla persona.
L’abrogazione opera dalla data di entrata in vigore della legge.
Decorrenza
Le disposizioni della legge regionale n. 30 del 2015 entrano in vigore il 1° gennaio 2016.
Rilievo attuale dell’atto
L’atto ha natura prevalentemente modificativa e oggi assume interesse soprattutto come fonte storica di aggiornamento della disciplina del Bollettino Ufficiale e delle relative tariffe. Non contiene una disciplina transitoria di lunga durata né regole riferite a eventi ancora attuali; per questo, nella pratica, il suo rilievo operativo è limitato al testo normativo consolidato che ha contribuito a formare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 15 dic 2015L.R. TAA 31/2015
- Legge · 15 dic 2015L.R. TAA 29/2015
- Legge · 15 dic 2015L.R. TAA 28/2015
- Legge · 15 dic 2015L.R. TAA 27/2015
- Regolamento · 24 nov 2015R.R. TAA 80/2015
- Legge · 23 nov 2015L.R. TAA 26/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →