Sentenza n. 989/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Taranto n. 1331/2024, depositata e resa pubblica il 23.5.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9677/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 20.9.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 25.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta docente per l'anno scolastico 2019/2020
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Taranto n. 1331/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla fruizione del beneficio economico della Carta docente per l'anno scolastico 2019/2020 ed era stato condannato il Ministero a garantirne la fruizione. Il ricorso è stato notificato e depositato il 29 dicembre 2025. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto una nota dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia dell'11 febbraio 2026, attestante l'erogazione del bonus di euro 500,00 in favore della ricorrente, con accredito effettuato il 16 dicembre 2025. La ricorrente non ha contestato tale circostanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta prima della proposizione del ricorso: il beneficio economico di euro 500,00 era stato infatti accreditato il 16 dicembre 2025, mentre il ricorso per ottemperanza era stato presentato il 29 dicembre 2025. La decisione è stata qualificata come formale e, per tale ragione, le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, prima della sua proposizione, l'obbligo derivante dal giudicato era già stato integralmente adempiuto.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è inammissibile per carenza di interesse quando, prima della sua proposizione, l'amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa riconosciuta dal giudicato.
- L'accredito del beneficio economico riconosciuto dal giudicato, non contestato dal ricorrente, dimostra l'integrale esecuzione dell'obbligo amministrativo e impedisce l'utilmente prosecuzione dell'azione di ottemperanza.
- La sopravvenuta o preesistente soddisfazione della pretesa oggetto dell'ottemperanza comporta una pronuncia processuale di inammissibilità per carenza di interesse, anziché una decisione di merito sull'esecuzione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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