Sentenza n. 12132/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Civile di Roma - Sezione Lavoro, dott. Antonio Tizzano, n. 6862/2024, pubbl. il 11.6.2024, RG n. 2716/2024, notificata in data 14.6.2024, non appellata, e passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 500 per la Carta elettronica relativa all'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 6862/2024, notificata e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a erogare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, mediante accredito di euro 500 per l'anno scolastico 2022/2023, oltre agli accessori previsti dalla legge. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato. È stata inoltre proposta domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza. In applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente a conseguire quanto stabilito nel titolo giudiziale, precisando che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina preventiva del commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente rispetto alla condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 400 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
La norma costituisce il fondamento della prestazione oggetto della sentenza passata in giudicato, consistente nell'erogazione della Carta elettronica alla docente.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
oltre accessori ex art. 22, comma 36 L. 724/1994
La disposizione è richiamata dal titolo giudiziale quale base per il riconoscimento degli accessori dovuti sulla somma spettante.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La condanna al pagamento di una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che può ravvisare ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il debitore pubblico non fornisce chiarimenti o elementi sull'avvenuta esecuzione del giudicato, la pretesa del creditore può essere accolta alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al contenuto della pronuncia passata in giudicato senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal titolo giudiziale.
- L'ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice esercita una valutazione discrezionale e può escluderla quando la nomina del commissario ad acta costituisca una misura alternativa idonea a garantire l'esecuzione del giudicato.
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