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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30161/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello è rimasta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Con un unico motivo ha dedotto l'omessa motivazione in ordine alla sua responsabilità e alla determinazione della pena, lamentando in particolare il mancato riconoscimento del minimo edittale. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo inammissibile perché generico: esso non si confrontava realmente con gli elementi di prova e con le valutazioni di merito già ampiamente esaminate dalla corte territoriale con motivazione diffusa, analitica e logica.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È la fattispecie incriminatrice oggetto della sentenza impugnata, che risulta confermata in appello e non scalfita dal ricorso di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure meramente generiche sulla responsabilità o sul trattamento sanzionatorio quando il motivo non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi di prova valutati dal giudice di merito.
  • La doglianza sulla mancata concessione del minimo edittale è inammissibile se viene prospettata in modo astratto e non si indica alcun effettivo vizio della motivazione o del ragionamento seguito dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito contiene un apparato argomentativo diffuso, analitico e logico, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre contestazioni generiche sulla colpevolezza o sulla pena è dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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