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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18791/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di somme dovute in forza di un mutuo chirografario di scopo originario e di ulteriori rapporti di conto corrente. La debitrice principale e i fideiussori proponevano opposizione deducendo la nullità del contratto di mutuo per violazione dei requisiti di forma e formulando anche domanda riconvenzionale relativa ai rapporti di conto corrente. Nei successivi gradi di giudizio veniva inoltre contestata la legittimazione attiva della cessionaria del credito, sul rilievo che non fosse stato prodotto il contratto di cessione e che l’estratto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non consentisse di identificare con certezza il credito azionato tra quelli ceduti in blocco. In cassazione i ricorrenti deducevano la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 111 c.p.c., dell’art. 24 Cost. e dell’art. 58 t.u.b., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria sulla base della sola pubblicazione dell’avviso di cessione e senza la produzione del contratto di cessione o di elementi idonei a ricondurre specificamente il credito controverso al portafoglio ceduto.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito della censura sulla legittimazione della cessionaria, perché ha rilevato d’ufficio un vizio preliminare di procedibilità del ricorso. Poiché i ricorrenti avevano dichiarato che la sentenza impugnata era stata notificata il 4 ottobre 2024, essi avevano l’onere di depositare, entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., anche la relata di notifica o la documentazione equivalente in caso di notifica via PEC. Tale documentazione non è stata depositata, né è risultata prodotta dal controricorrente o acquisita al fascicolo d’ufficio. Inoltre, la notificazione del ricorso per cassazione è avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della sentenza. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile. Quanto al controricorso della società intervenuta/cessionaria, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per mancata prova adeguata della propria qualità di successore a titolo particolare nel credito controverso. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui

    La legittimazione ad agire spetta a chi fa valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare; la legittimazione passiva dipende dalla prospettazione della parte come titolare dell’obbligo dedotto.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato quale parametro della legittimazione e dell’interesse ad agire/contraddire, ma la decisione si fonda soprattutto sul difetto di prova della successione nel credito e sulla procedibilità del ricorso.

  • art. 111 c.p.c.

    Il successore a titolo particolare può intervenire nel processo, ma deve allegare e provare i presupposti della propria successione nel diritto controverso; in cassazione tale prova è necessaria se la qualità è contestata.

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993

    La cessione in blocco di rapporti bancari richiede, in caso di contestazione della titolarità del credito, prova adeguata dell’inclusione dello specifico credito nel perimetro ceduto.

  • art. 1 legge sulla cartolarizzazione

    Richiamato insieme agli artt. 4 e 7.1 per la disciplina della cessione/cartolarizzazione di crediti pecuniari in blocco.

  • art. 4 legge sulla cartolarizzazione

    Richiamato insieme agli artt. 1 e 7.1 per la disciplina della cessione/cartolarizzazione di crediti pecuniari in blocco.

  • art. 7.1, comma 6, legge sulla cartolarizzazione

    Richiamato per qualificare i crediti ceduti come crediti deteriorati e per la disciplina delle cessioni in blocco.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato dal ricorrente come motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È invocato dal ricorrente anche per vizio di motivazione, ma la Corte non esamina il merito per improcedibilità.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    Il ricorso è improcedibile se, quando la sentenza è stata notificata, non è depositata con il ricorso la relata di notifica o la documentazione equivalente; l’omissione non è sanabile con deposito successivo tardivo.

  • art. 370, terzo comma, c.p.c.

    È richiamato come possibile fonte di integrazione documentale da parte del controricorrente, se avvenuta nei termini.

  • art. 372 c.p.c.

    Esclusa la possibilità di recuperare tardivamente l’omissione mediante successiva produzione documentale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso.

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 24 Cost.

    La Corte esclude che l’onere di deposito ex art. 369 c.p.c. violi il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La Corte esclude che la sanzione di improcedibilità contrasti con il giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    La Corte esclude il contrasto della disciplina dell’improcedibilità con il diritto a un equo processo.

Massime di principio

  • Chi interviene o resiste in cassazione come successore a titolo particolare nel diritto controverso deve non solo allegare la propria qualità, ma anche dimostrare, con idonea documentazione, tutti i passaggi di cessione rilevanti quando la titolarità del credito è contestata.
  • Nelle cessioni in blocco di crediti bancari o cartolarizzati, l’avviso in Gazzetta Ufficiale e una lista di codici non bastano, da soli, a provare l’inclusione del singolo credito specificamente azionato, se la controparte contesta la legittimazione del cessionario.
  • Se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare con il ricorso la relata di notifica o la corrispondente documentazione PEC; in mancanza, il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.
  • La tardiva produzione della relata o della documentazione di notifica non sana il difetto di procedibilità del ricorso per cassazione quando il termine di deposito è decorso.
  • La sanzione di improcedibilità del ricorso per cassazione ha natura processuale e non viola, di per sé, il diritto di difesa o il giusto processo, essendo funzionale a verificare il passaggio in giudicato della decisione e il corretto accesso al giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoConto correnteAccertamento del passivo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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