Cassazione Penale, Sentenza n. 26702/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizi nella determinazione della pena e nella motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.). Quattro censure: 1) la pena base per il reato di resistenza sarebbe stata determinata senza considerare mezzi e gravità dei danni, con valutazione apparente della personalità; 2) la recidiva specifica e reiterata sarebbe stata dichiarata senza il presupposto formale di una precedente condanna con dichiarazione di recidiva semplice; 3) mancherebbe il presupposto sostanziale della recidiva di maggiore pericolosità per la rudimentalità dell'attività criminosa; 4) omissione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato nella nuova determinazione della pena effettuata dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo il quarto motivo: ha annullato la decisione impugnata limitatamente alla mancata applicazione della riduzione di un terzo prevista per il giudizio abbreviato e ha proceduto essa stessa al ricalcolo della pena, trattandosi di un'operazione meramente vincolata. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità e/o manifestamente infondati. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione della Corte d'appello in ordine alla qualificazione del reato, alla valutazione della personalità negativa e alla recidiva specifica e reiterata, ritenendo tale valutazione di merito non sindacabile in cassazione se non è contraddittoria. La pena inizialmente fissata dalla Corte d'appello in anni 2 e mesi 8 di reclusione è stata ridotta di un terzo, risultando in anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Utilizzata per la riqualificazione del fatto in materia di stupefacenti; la Corte territoriale ha applicato tale norma per ricondurre il comportamento alla fattispecie corretta
art. 337 c.p.
Individua il reato più grave (resistenza a pubblico ufficiale) rispetto al quale è stata determinata la pena principale
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha legittimamente utilizzato i parametri previsti, dando conto degli elementi preponderanti senza necessità di analizzare esaustivamente ogni elemento favorevole
art. 62-bis c.p.
Riferimento alle circostanze attenuanti e al loro bilanciamento con la recidiva; la Corte ha ritenuto corretto il bilanciamento effettuato dal giudice di merito
art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di cassazione: il ricorrente ha invocato vizio di motivazione e nullità/insufficienza della motivazione, ma tali censure sono state ritenute inammissibili o infondate tranne quella relativa alla riduzione per il rito abbreviato
norma sulla riduzione per il giudizio abbreviato
Principio richiamato dalla Corte: la riduzione di un terzo per il rito abbreviato è una misura di calcolo vincolata di cui il giudice deve tenere conto; l'omissione è un errore di diritto correggibile in sede di legittimità mediante ricalcolo
Massime di principio
- La riduzione di un terzo per il giudizio abbreviato è una previsione di calcolo vincolata: la sua omissione costituisce errore di diritto e può essere rettificata dalla Cassazione con ricalcolo della pena quando non richiede valutazioni discrezionali
- Le valutazioni del giudice di merito sulla personalità dell'imputato, sui precedenti e sulla sussistenza della recidiva specifica e reiterata sono, di regola, giudizi di fatto non sindacabili in Cassazione, salvo che la motivazione sia contraddittoria o mancante
- Per la recidiva specifica e reiterata non è sempre necessaria una precedente formale dichiarazione di recidiva semplice: è sufficiente la presenza, al momento del fatto, di più sentenze definitive per reati che denotino maggiore pericolosità sociale e la loro motivazione specifica
- Motivi di ricorso generici o privi di specifica indicazione degli errori compiuti nella motivazione sono inammissibili
- Quando l'errore denunciato concerne esclusivamente il computo aritmetico della pena (e non valutazioni discrezionali), la Corte di Cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione della pena senza rinvio
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