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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26702/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per vizi nella determinazione della pena e nella motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.). Quattro censure: 1) la pena base per il reato di resistenza sarebbe stata determinata senza considerare mezzi e gravità dei danni, con valutazione apparente della personalità; 2) la recidiva specifica e reiterata sarebbe stata dichiarata senza il presupposto formale di una precedente condanna con dichiarazione di recidiva semplice; 3) mancherebbe il presupposto sostanziale della recidiva di maggiore pericolosità per la rudimentalità dell'attività criminosa; 4) omissione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato nella nuova determinazione della pena effettuata dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo il quarto motivo: ha annullato la decisione impugnata limitatamente alla mancata applicazione della riduzione di un terzo prevista per il giudizio abbreviato e ha proceduto essa stessa al ricalcolo della pena, trattandosi di un'operazione meramente vincolata. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità e/o manifestamente infondati. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione della Corte d'appello in ordine alla qualificazione del reato, alla valutazione della personalità negativa e alla recidiva specifica e reiterata, ritenendo tale valutazione di merito non sindacabile in cassazione se non è contraddittoria. La pena inizialmente fissata dalla Corte d'appello in anni 2 e mesi 8 di reclusione è stata ridotta di un terzo, risultando in anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Utilizzata per la riqualificazione del fatto in materia di stupefacenti; la Corte territoriale ha applicato tale norma per ricondurre il comportamento alla fattispecie corretta

  • art. 337 c.p.

    Individua il reato più grave (resistenza a pubblico ufficiale) rispetto al quale è stata determinata la pena principale

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha legittimamente utilizzato i parametri previsti, dando conto degli elementi preponderanti senza necessità di analizzare esaustivamente ogni elemento favorevole

  • art. 62-bis c.p.

    Riferimento alle circostanze attenuanti e al loro bilanciamento con la recidiva; la Corte ha ritenuto corretto il bilanciamento effettuato dal giudice di merito

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione: il ricorrente ha invocato vizio di motivazione e nullità/insufficienza della motivazione, ma tali censure sono state ritenute inammissibili o infondate tranne quella relativa alla riduzione per il rito abbreviato

  • norma sulla riduzione per il giudizio abbreviato

    Principio richiamato dalla Corte: la riduzione di un terzo per il rito abbreviato è una misura di calcolo vincolata di cui il giudice deve tenere conto; l'omissione è un errore di diritto correggibile in sede di legittimità mediante ricalcolo

Massime di principio

  • La riduzione di un terzo per il giudizio abbreviato è una previsione di calcolo vincolata: la sua omissione costituisce errore di diritto e può essere rettificata dalla Cassazione con ricalcolo della pena quando non richiede valutazioni discrezionali
  • Le valutazioni del giudice di merito sulla personalità dell'imputato, sui precedenti e sulla sussistenza della recidiva specifica e reiterata sono, di regola, giudizi di fatto non sindacabili in Cassazione, salvo che la motivazione sia contraddittoria o mancante
  • Per la recidiva specifica e reiterata non è sempre necessaria una precedente formale dichiarazione di recidiva semplice: è sufficiente la presenza, al momento del fatto, di più sentenze definitive per reati che denotino maggiore pericolosità sociale e la loro motivazione specifica
  • Motivi di ricorso generici o privi di specifica indicazione degli errori compiuti nella motivazione sono inammissibili
  • Quando l'errore denunciato concerne esclusivamente il computo aritmetico della pena (e non valutazioni discrezionali), la Corte di Cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione della pena senza rinvio

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