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Ordinanza

Ordinanza n. 4603/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del/i provvedimento/i, non noto/i alla data di notifica del presente ricorso, emessi dal Comune di Milano e/o dal Comune di Rho, con cui si è stata approvata ed autorizzata la costruzione, all’interno dello Stralcio Funzionale A10 del Distretto denominato MIND, dell’edificio denominato “South Building” e dell’adiacente fabbricato da destinarsi a centrale tecnologica, quale ampliamento del c.d. Human Technopole, nonché di tutti gli atti, anche non noti, ad essi presupposti, connessi e/o conseguenziali; e, con istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta con istanza di accesso presentata il 6 giugno 2026 al Comune di Milano e al Comune di Rho, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Giustizia amministrativa202602471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenza non definitivaAccesso agli atti

Atto impugnato: Provvedimenti, non conosciuti al momento della notifica, di approvazione e autorizzazione della costruzione del South Building e della centrale tecnologica nello Stralcio Funzionale A10 del Distretto MIND; istanza di accesso ai documenti proposta in corso di causa nei confronti dei Comuni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comuni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, con riserva di motivi aggiunti, gli atti di assenso alla realizzazione del South Building e della centrale tecnologica nello Stralcio Funzionale A10 del Distretto MIND, lamentandone l’incompatibilità acustica con l’intervento residenziale programmato nello Stralcio A09 confinante. Dopo avere presentato il 6 giugno 2026 un’istanza di accesso documentale ai Comuni di Milano e Rho e aver atteso il decorso del termine di trenta giorni, ha proposto il 7 luglio 2026 istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. Nel corso della causa i Comuni hanno osteso parte degli atti; la società ha poi presentato un’autonoma istanza alla Fondazione Human Technopole, alla quale è emerso essere riconducibile il procedimento di formazione del titolo. Il 7 settembre 2026 la ricorrente ha rinunciato all’istanza di accesso in corso di causa, riservandosi motivi aggiunti e una nuova istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. nei confronti della Fondazione, e ha chiesto la condanna dell’amministrazione alle spese. Il Comune di Milano aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, l’improcedibilità per l’avvenuta ostensione degli atti di propria competenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la sola istanza di accesso proposta in corso di causa, precisando che essa, pur inserita nel giudizio principale, conserva autonomia e può essere definita separatamente. Non ha pronunciato l’estinzione perché non risultava provata la notificazione della rinuncia alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; la dichiarazione di rinuncia, pur priva dei presupposti formali per l’estinzione, costituisce però univoco elemento da cui desumere la sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. In forza della disponibilità dell’azione, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione del permanere dell’interesse. Sono rimaste assorbite le ulteriori questioni, compresa l’eccezione comunale di difetto di legittimazione passiva. La Fondazione ha riferito di aver trasmesso il 14 settembre 2026 tutta la documentazione richiesta con l’istanza presentata direttamente nei suoi confronti. La decisione non definisce il ricorso principale di annullamento; la regolazione delle spese relative alla fase di accesso è stata rinviata al definitivo, perché la valutazione della soccombenza virtuale richiede di esaminare anche tempestività ed esaustività dell’ostensione, legittimazione passiva dei Comuni e competenza della Fondazione.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., ancorché proposta nell’ambito del giudizio principale, conserva autonomia di actio ad exhibendum e può essere definita con ordinanza separatamente dal giudizio principale

    L’istanza di accesso proposta in corso di causa mantiene autonomia rispetto all’azione principale di annullamento e può quindi essere definita separatamente.

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria

    La rinuncia al ricorso produce l’estinzione se è resa nelle forme previste dalla disposizione; nel caso concreto mancava inoltre la prova della notificazione alle altre parti nel termine prescritto, sicché il TAR non ha dichiarato estinta l’istanza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    anche in assenza delle formalità prescritte, il giudice può desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione

    La dichiarazione di rinuncia, pur non idonea a determinare l’estinzione in mancanza delle formalità richieste, può essere valutata come elemento probatorio della sopravvenuta carenza d’interesse e condurre all’improcedibilità.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    in data 6 giugno 2026 la ricorrente aveva presentato istanza di accesso agli atti al Comune di Milano e al Comune di Rho, e, decorso il termine di trenta giorni di cui all’art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990, ha proposto in data 7 luglio 2026 istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.

    Il decorso del termine di trenta giorni dalla domanda di accesso ha preceduto la proposizione dell’istanza giurisdizionale; il provvedimento non sviluppa ulteriori interpretazioni della disposizione.

Massime di principio

  • L’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. proposta nell’ambito del giudizio principale conserva autonomia di actio ad exhibendum e può essere definita separatamente dal ricorso di annullamento.
  • La mancata prova della notificazione della rinuncia alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza impedisce di dichiarare l’estinzione secondo le forme previste dall’art. 84, comma 1, c.p.a.; la dichiarazione può tuttavia essere valutata, ai sensi del comma 4, come argomento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse.
  • In applicazione del principio di piena disponibilità dell’azione, quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione prima che la causa passi in decisione, il giudice non può sostituirsi ad essa nella valutazione dell’interesse ad agire e deve dichiarare improcedibile la domanda.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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