Regolamento (UE) 2017/1264
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1264 della Commissione, del 12 luglio 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 30 giugno al 7 luglio 2017 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulla gestione del contingente tariffario UE per l’importazione di granturco, constatando che le quantità richieste con le domande di titoli superano le disponibilità del sottoperiodo considerato. Per questa ragione stabilisce un coefficiente di attribuzione pari al 2,556976 % da applicare alle domande presentate nel periodo 30 giugno-7 luglio 2017. Inoltre sospende la presentazione di nuove domande per il contingente in corso a partire dalle ore 13:00 del 7 luglio 2017 e rende il regolamento immediatamente applicabile dalla pubblicazione.
Fissa il coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione di granturco presentate nell’ambito del contingente tariffario UE aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 e sospende nuove domande per il periodo contingentale in corso.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione relative al contingente tariffario annuo per l’importazione di granturco (numero d’ordine 09.4131) aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006, limitatamente al sottoperiodo e alle domande presentate dalle ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 30 giugno 2017 alle ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 7 luglio 2017. Opera nell’ambito della gestione dei contingenti tariffari agricoli nell’Unione europea e riguarda la ripartizione dei quantitativi richiesti quando le domande superano le disponibilità. Non introduce esclusioni ulteriori, ma dispone la sospensione delle nuove domande per il periodo contingentale in corso a partire dalle ore 13:00 del 7 luglio 2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1264: coefficiente di attribuzione per il contingente tariffario del granturco
Il regolamento disciplina la gestione del contingente tariffario annuo dell’Unione per l’importazione di granturco aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006. La Commissione constata, nei considerando, che i quantitativi richiesti con le domande di titoli di importazione presentate nel periodo rilevante superano le disponibilità del sottoperiodo n. 2 (1 luglio-31 dicembre 2017), rendendo necessario un riparto proporzionale delle quantità richieste.
Contesto normativo e presupposti
Il testo si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sull’articolo 188, paragrafi 1 e 3, e richiama il regolamento (CE) n. 969/2006, che ha aperto un contingente tariffario annuo di 277 988 tonnellate di granturco (numero d’ordine 09.4131). Il sottoperiodo n. 2 di riferimento è fissato a 138 994 tonnellate per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2017.
Coefficiente di attribuzione
L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che alle domande di titoli di importazione presentate dalle ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 30 giugno 2017 alle ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 7 luglio 2017 si applica un coefficiente di attribuzione del 2,556976 %.
In termini pratici, ciò significa che i quantitativi richiesti non possono essere integralmente soddisfatti e devono essere ridotti secondo la percentuale fissata dalla Commissione, in conformità alle regole di gestione dei contingenti tariffari e al meccanismo di attribuzione previsto dal regolamento (CE) n. 1301/2006 richiamato nei considerando.
Sospensione delle nuove domande
L’articolo 1, paragrafo 2, dispone che, per il periodo contingentale in corso, la presentazione di nuove domande di titoli nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 969/2006 è sospesa a partire dalle ore 13:00 del 7 luglio 2017. Il regolamento afferma inoltre, nei considerando, che non devono essere più rilasciati titoli di importazione per il contingente in corso.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, al fine di garantire l’efficacia immediata della misura. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Determinazione del coefficiente di attribuzione
Per le domande di titoli di importazione presentate nell’ambito del contingente di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d’ordine 09.4131), tra le ore 13:00 del 30 giugno 2017 e le ore 13:00 del 7 luglio 2017, si applica un coefficiente di attribuzione del 2,556976 %.
Sospensione delle nuove domande
Per il periodo contingentale in corso, la presentazione di nuove domande di titoli nell’ambito del medesimo contingente per il granturco è sospesa a partire dalle ore 13:00 del 7 luglio 2017.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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