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Provvedimento

Deliberazione n. 640 del 17/10/2024

Provvedimento del 17 ottobre 2024

Garante Privacy640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento adottato d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, in relazione a segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy riguardanti materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Facebook e Instagram senza consenso. L’intervento mira a impedire la diffusione del materiale e a preservarlo, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie per 12 mesi con modalità idonee a tutelare la non immediata identificabilità degli interessati.

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimento d’urgenza su materiale sessualmente esplicito diffuso online

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a segnalazioni ex art. 144-bis del Codice privacy. L’intervento riguarda materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi tramite piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.

Origine del procedimento

La persona interessata ha presentato due segnalazioni all’Autorità, chiedendo un intervento nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram. Il Garante ha verificato la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina speciale introdotta dall’art. 144-bis del Codice, che attribuisce all’Autorità il compito di decidere in tempi rapidi sulle segnalazioni relative a c.d. revenge porn.

Provvedimento urgente adottato dal dirigente

In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 503 dell’11 ottobre 2024, poi trasmessa alle società interessate. Le misure disposte sono state:

  • ingiungere a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
  • prescrivere, per l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, la conservazione a soli fini probatori per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • imporre che la conservazione avvenga con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 17 ottobre 2024, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 503/24 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione conferma l’azione immediata di contrasto alla possibile diffusione non consensuale del materiale segnalato e la misura di conservazione probatoria temporanea, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie nel testo esaminato.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha presentato due segnalazioni al Garante, rappresentando di rientrare nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina i casi di c.d. revenge porn. La richiesta era volta a ottenere un intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram indicate nella segnalazione.

Provvedimento d’urgenza del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 503 dell’11 ottobre 2024. Il provvedimento ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 17 ottobre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 503/24. La ratifica conferma quindi le misure già disposte dal dirigente nei confronti delle società destinatarie.

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