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Sentenza

Sentenza n. 5305/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202406113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti contro il riconoscimento condizionato del titolo estero al superamento di una prova attitudinale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante aveva conseguito in Albania un titolo di studi in stomatologia, successivamente riconosciuto in Romania dopo il superamento di esami integrativi del sesto anno del corso di odontoiatria. Aveva quindi chiesto al Ministero della Salute italiano il riconoscimento del titolo come qualifica professionale di odontoiatra, sostenendo di avere diritto al riconoscimento automatico previsto dalla direttiva 2005/36/CE e contestando la necessità di una nuova valutazione italiana. Il Ministero aveva invece trattato il titolo secondo il regime generale, subordinandone il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale in endodonzia, protesi dentaria, parodontologia, medicina legale e ortodonzia. L'appellante ha dedotto l'erroneità della qualificazione del titolo come extra-UE, la vincolatività per l'Italia del riconoscimento rumeno, l'insufficienza e l'inaffidabilità dell'istruttoria ministeriale, la sproporzione e l'illogicità delle materie individuate e la violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 per la mancata possibilità di scegliere tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il titolo originario era stato conseguito in Albania, Stato extra-UE, e che il riconoscimento rumeno, effettuato ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, riguardava gli studi e il loro riconoscimento ai fini professionali, senza rilascio di un nuovo titolo accademico rumeno né prova dell'abilitazione all'esercizio della professione. Il riconoscimento di uno Stato membro di una qualifica originariamente extra-UE non impone agli altri Stati membri il riconoscimento automatico. L'assimilazione del titolo extra-UE a un titolo comunitario, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, della direttiva, richiede anche almeno tre anni di esperienza professionale nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo, requisito non posseduto dall'appellante. Il Ministero poteva pertanto esaminare la domanda secondo il regime generale, soprattutto in presenza di dubbi fondati sulla conformità della formazione ai requisiti minimi europei, collegati alla formazione prevalentemente extra-UE, alla mancanza di abilitazione nel Paese d'origine, all'affidabilità dell'università rumena e al completamento degli esami integrativi in un periodo particolarmente breve. L'istruttoria ministeriale e quella della Conferenza di servizi sono state ritenute complete, documentate e adeguate. È stata ritenuta legittima e proporzionata la prova attitudinale nelle cinque materie indicate. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata opzione tra tirocinio e prova attitudinale, poiché l'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 206/2007 consente all'autorità competente di determinare direttamente la misura compensativa per le professioni, tra cui quella di odontoiatra, richiamate dall'art. 18, comma 1, del decreto. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in € 3.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2, paragrafo 2, Direttiva 2005/36/CE

    Ogni Stato membro può consentire, secondo norme sue proprie, ai cittadini degli Stati membri titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, l'esercizio di una professione regolamentata sul proprio territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo III, questo primo riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

    Il riconoscimento da parte di uno Stato membro di una qualifica professionale originariamente conseguita in un Paese extra-UE avviene secondo le norme proprie dello Stato membro e non vincola automaticamente gli altri Stati membri.

  • art. 3, paragrafo 3, Direttiva 2005/36/CE

    È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo.

    L'assimilazione di un titolo extra-UE a un titolo di formazione dell'Unione richiede il possesso di almeno tre anni di esperienza professionale nello Stato membro che ha effettuato il riconoscimento, certificata da tale Stato.

  • artt. 18 e 22 d.lgs. n. 206/2007

    Il comma 4 dell'art. 22 deroga al principio della scelta, rimettendo all'Autorità competente la determinazione sulla misura compensativa nei casi, tra gli altri, di cui all'art. 18, comma 1, lettere b) e c), lettera d), tra cui rientrano gli odontoiatri.

    Per le professioni contemplate dall'art. 18, tra cui quella di odontoiatra, l'autorità competente può imporre direttamente la prova attitudinale o altra misura compensativa senza riconoscere al richiedente una scelta necessaria tra prova e tirocinio.

  • artt. 49 e 50 d.P.R. n. 394/1999

    Sono richiamati quali norme di riferimento, insieme alla direttiva 2005/36/CE e al d.lgs. n. 206/2007, per il procedimento di riconoscimento del titolo professionale estero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi alla salute e dell'oscuramento disposto.

Massime di principio

  • Il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un titolo professionale originariamente conseguito in un Paese extra-UE non obbliga automaticamente gli altri Stati membri a riconoscerlo secondo il regime automatico previsto per le qualifiche acquisite nell'Unione.
  • Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, un titolo di formazione rilasciato in un Paese terzo può essere assimilato a un titolo dell'Unione, ai fini del riconoscimento professionale, soltanto quando il titolare abbia maturato almeno tre anni di esperienza professionale nello Stato membro che ha riconosciuto il titolo e tale esperienza sia certificata da quello Stato.
  • Quando sussistono dubbi fondati sulla conformità della formazione estera ai requisiti minimi europei, l'autorità dello Stato ospitante può esaminare la domanda secondo il regime generale di riconoscimento, anche se la professione rientra astrattamente nel sistema di riconoscimento automatico.
  • Il riconoscimento conseguito in uno Stato membro dopo misure compensative, senza rilascio di un nuovo titolo accademico o professionale dello Stato membro e senza abilitazione all'esercizio della professione nel Paese d'origine, non esclude il potere dell'autorità dello Stato ospitante di svolgere una propria istruttoria sulla formazione e di imporre ulteriori misure compensative.
  • Per la professione di odontoiatra, l'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 206/2007 consente all'autorità competente, nei casi previsti dall'art. 18 del medesimo decreto, di individuare direttamente la misura compensativa, senza che il richiedente abbia necessariamente diritto di scegliere tra prova attitudinale e tirocinio di adattamento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEsercizio della professione
RamiProfessioni e ordini professionali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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