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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10163/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce da ventinove verbali elevati per accessi in una zona a traffico limitato effettuati tra il 20 febbraio 2020 e il 12 marzo 2020, quando il permesso di transito per residenti intestato alla ricorrente era scaduto. In primo grado l’opposizione era stata accolta, ma il Tribunale ha riformato la decisione, ritenendo legittimi i verbali, irrilevante l’omesso avviso comunale sulla scadenza del permesso, autonoma ciascuna violazione per ogni accesso e tempestiva la notifica. Con il ricorso per cassazione la destinataria dei verbali ha dedotto tre motivi: con il primo ha invocato l’applicazione del DPCM 7 marzo 2020 e dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, sostenendo che i permessi e autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 erano stati prorogati ope legis fino al 15 giugno 2020, con conseguente legittimità degli accessi; ha inoltre censurato l’omessa considerazione di tale disciplina sopravvenuta. Con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 3 e 111 Cost., degli artt. 1337, 1366 e 1375 c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo in sostanza che, in ragione della scarsa offensività della condotta e dell’assenza di prova della comunicazione comunale sulla scadenza, non potesse ravvisarsi la colpa e che non dovessero essere sanzionati tutti gli accessi come autonome violazioni. Con il terzo ha lamentato la sproporzione complessiva delle sanzioni e delle spese accessorie rispetto al costo del rinnovo del permesso, richiamando gli artt. 3 e 4 Cost. e l’art. 116 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo applicabile l’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020 anche agli accessi oggetto di causa, poiché la norma ha effetto retroattivo e proroga automaticamente la validità dei permessi e delle autorizzazioni in scadenza nel periodo considerato. Ha quindi escluso che, per il periodo dal 20 febbraio al 12 marzo 2020, gli accessi potessero essere considerati illeciti. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha accolto l’originaria opposizione e annullato i verbali. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti per la parziale fondatezza del ricorso, per la dimenticanza della ricorrente nel rinnovo e per il fatto che la questione decisiva non era stata sollevata sin dall’inizio.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 9 e 14, codice della strada

    costituisce la base sanzionatoria per gli accessi non autorizzati in ZTL oggetto dei verbali impugnati.

  • art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020

    "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"

    la proroga opera automaticamente per legge, con efficacia retroattiva, e incide sulla validità del permesso; per il periodo di vigenza della proroga la mancanza di rinnovo non può fondare l’illiceità degli accessi.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro della censura, ma non è oggetto di specifica autonoma ratio nella decisione.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro della censura, senza autonoma elaborazione decisoria.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    è il parametro del vizio motivazionale dedotto nel ricorso.

  • art. 1 l. n. 689/1981

    richiamato per escludere che vi fosse una deroga al principio del tempus regit actum in materia di sanzioni amministrative, poiché la norma invocata incide sulla durata del permesso e non sulla disciplina della violazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 3 Cost.

    richiamato nei motivi secondo e terzo, ma non decisivo dopo l’accoglimento del primo motivo.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel secondo motivo come parametro costituzionale della censura.

  • art. 4 Cost.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla prospettata sproporzione delle sanzioni.

  • art. 1337 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, come fondamento di un dovere di correttezza che la ricorrente assumeva violato dall’amministrazione.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di interpretazione secondo buona fede.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato nel secondo motivo come regola di esecuzione secondo buona fede.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di riparto dell’onere probatorio sulle comunicazioni del Comune.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo e terzo motivo in relazione alla valutazione della prova e delle risultanze processuali.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle prove e alla denunciata sproporzione delle sanzioni.

Massime di principio

  • Una disposizione sopravvenuta che proroghi automaticamente la validità di permessi o autorizzazioni può incidere sulla liceità di condotte pregresse, se la norma ha efficacia retroattiva e la proroga copre il periodo degli accessi contestati.
  • In materia di sanzioni amministrative, il principio del tempus regit actum non impedisce di applicare una norma successiva quando questa non modifica la disciplina dell’illecito, ma soltanto il presupposto fattuale della violazione, come la durata di un permesso.
  • Quando la validità del titolo abilitativo è prorogata ex lege, gli accessi compiuti nel periodo di proroga non sono sanzionabili, indipendentemente dal successivo rilascio di un nuovo permesso.
  • Le questioni nuove sono inammissibili in cassazione se estranee al thema decidendum di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o di nuovi profili di diritto fondati sugli stessi fatti già dedotti.
  • Il giudice di legittimità può decidere nel merito, una volta cassata la sentenza impugnata, quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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