Sentenza n. 12146/2026 - Roma, Sezione 2Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo Per l'accesso agli atti chiesti con l’istanza di accesso agli atti presentata dalla SAICEP S.S. in data 26.2.2026, denegato parzialmente con la nota del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, prot. 16452 del 17.3.2026, anche in via tacita e/o implicita, e per l’accertamento del diritto dell’odierna ricorrente all’accesso, tramite visione ed estrazione di copia, a tutti gli atti e ai documenti richiesti con l’istanza di accesso del 26.02.2026, registrata al prot. 11980 del 26.02.2026, ed in particolare a: “- Relate di notifica effettuate del già menzionato provvedimento [provvedimento di vincolo DSR del 27 luglio 2004, relativo all’immobile sito in Roma, Via del Vantaggio 37-39] effettuate, nell’anno 2004 e successivi, nei confronti di tutti i proprietari pro-tempore delle unità immobiliari soggette a vincolo, con relativo esito di consegna; - Nota di trascrizione del già menzionato vincolo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, con indicazione dei relativi estremi; - Ogni altro atto istruttorio o parere tecnico connesso all’imposizione del suddetto vincolo”; nonché per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione di tutti gli atti e documenti richiesti con l’istanza di accesso del 26.2.2026, fissando un termine per l’adempimento e nominando sin da subito un commissario ad acta che provveda in caso di inottemperanza e di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.A.I.C.E.P. S.S. il 25 maggio 2026: per l’annullamento - per quanto occorrer possa, della nota del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma prot. 24703 del 17.4.2026, comunicata il 24.4.2026, avente ad oggetto “Richiesta chiarimenti certificazione di esistenza/inesistenza provvedimenti di tutela espressamente decretati ai sensi della Parte II del D Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., prot. n. 12665-P del 02.03.2026. Immobile sito in Via del Corso, 504-505-506, Via del Vantaggio, 48 - N.C.E.U.: Foglio 470, part.10, sub 509 graffata alle part.lle 12, sub 512, part. 489, sub 501 e part. 13, sub 510”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego parziale di accesso agli atti relativi al vincolo storico-artistico del 27 luglio 2004 e successiva nota della Soprintendenza di richiesta di chiarimenti catastali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione titolare degli atti)
La controversia
La ricorrente, già proprietaria di un'unità immobiliare commerciale alienata alla società acquirente nel dicembre 2025, chiedeva alla Soprintendenza l'accesso al decreto di vincolo del 27 luglio 2004, alle relate di notifica nei confronti dei proprietari, alla nota di trascrizione presso la Conservatoria e agli ulteriori atti istruttori e pareri tecnici. L'amministrazione aveva trasmesso soltanto il decreto, affermando che il vincolo gravava sulla particella 10 e che era stato notificato e trascritto, senza ostendere le notifiche, la trascrizione e gli ulteriori documenti richiesti. La ricorrente deduceva un interesse diretto, concreto e attuale, anche difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990, dovendo tutelarsi rispetto alle iniziative risarcitorie preannunciate dall'acquirente e verificare se il vincolo fosse stato correttamente notificato e se riguardasse effettivamente la propria unità immobiliare. Con motivi aggiunti contestava inoltre la nota con cui la Soprintendenza aveva sospeso la pratica e chiesto una relazione tecnica sulla provenienza catastale e sulla collocazione del subalterno 509 rispetto al perimetro del vincolo. Nel corso del giudizio, una successiva nota di rettifica, adottata dopo approfondimenti istruttori, accertava che il subalterno 509 era stato generato nel 2023, mentre al momento dell'imposizione del vincolo l'unità era identificata da diverse particelle e subalterni; pertanto, l'immobile della ricorrente non era stato oggetto del decreto del 2004 né risultava attualmente sottoposto a quel vincolo o ad altri provvedimenti di tutela espressamente decretati.
La decisione
Il TAR ha estromesso Roma Capitale per carenza di legittimazione passiva, essendo gli atti richiesti nella disponibilità e nella competenza del Ministero della cultura. Ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la nota di rettifica della Soprintendenza aveva chiarito definitivamente che l'unità immobiliare della ricorrente non era inclusa nel vincolo monumentale del 2004. La dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse è stata quindi ritenuta giustificata. Ai fini delle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto a carico del Ministero della cultura euro 1.000,00 oltre accessori: la ricorrente aveva infatti un interesse qualificato all'accesso, anche difensivo, e il chiarimento decisivo era stato ottenuto soltanto durante il giudizio, in seguito ad approfondimenti istruttori dell'amministrazione. Le spese sono state compensate nei confronti di Roma Capitale e dei soggetti privati non costituiti.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso agli atti amministrativi.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
La ricorrente disponeva di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, quale soggetto titolare di una posizione giuridica collegata ai documenti richiesti.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L'accesso doveva essere riconosciuto anche in chiave difensiva, essendo strumentale alla tutela degli interessi giuridici della ricorrente rispetto alle iniziative dell'acquirente dell'immobile.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, nella specie conseguente al chiarimento amministrativo intervenuto nel corso del giudizio.
art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. 42/2004
È la base normativa richiamata per il decreto di dichiarazione dell'interesse particolarmente importante dell'immobile; il chiarimento catastale ha escluso che tale decreto riguardasse l'unità della ricorrente.
Massime di principio
- Sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso documentale quando i documenti richiesti sono strumentali a verificare l'effettiva notificazione e l'ambito oggettivo di un vincolo amministrativo incidente, o potenzialmente incidente, sulla posizione giuridica dell'istante.
- L'accesso difensivo è riconoscibile quando la documentazione amministrativa è necessaria o comunque strumentale alla tutela di interessi giuridici concretamente minacciati da iniziative giudiziarie o risarcitorie di terzi.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso per accesso quando, durante il giudizio, l'amministrazione fornisce un chiarimento definitivo idoneo a soddisfare l'interesse sostanziale del ricorrente, anche se non vi è stata una completa ostensione originaria dei documenti richiesti.
- Ai fini dell'individuazione dell'ambito oggettivo di un vincolo immobiliare, l'identificazione catastale sopravvenuta non comporta automaticamente l'estensione del vincolo a un'unità diversa da quella individuata catastalmente e sostanzialmente al momento dell'adozione del provvedimento di tutela.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione quando il chiarimento decisivo sia intervenuto soltanto in corso di causa e il ricorrente avesse originariamente un interesse qualificato all'accesso.
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