Sentenza del 22/05/2015 n. 10608 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo al 2001, riguardante IRPEG, IRAP e IVA, contestando sia l'utilizzo dell'accertamento parziale previsto dall'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, sia diversi rilievi fiscali: la rideterminazione del prezzo di vendita di un immobile, la deduzione degli ammortamenti relativi a stampi per modelli in parte addebitati ai clienti, costi di carburante non adeguatamente documentati, perdite su crediti ai fini IRAP e la mancata applicazione dell'IVA su riaddebiti di costi infragruppo. La società ha inoltre lamentato carenze motivazionali delle decisioni di merito, violazione del divieto di doppia imposizione e omessa pronuncia su alcune proprie censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi relativi all'accertamento parziale, ritenendo legittimo il suo utilizzo anche su iniziativa dell'ufficio e non necessariamente subordinato a indagini semplici o a segnalazioni esterne. Ha inoltre ritenuto infondate o inammissibili varie contestazioni sulla vendita immobiliare, sulla presunta riserva di nomina del terzo, sulla determinazione del corrispettivo e sulla documentazione dei costi. Ha invece accolto i motivi relativi agli ammortamenti degli stampi: poiché gli importi addebitati ai clienti costituivano ricavi contrattuali già tassati, non potevano essere trattati anche come riduzione del costo fiscalmente ammortizzabile, altrimenti si sarebbe verificata una duplicazione impositiva. È stata inoltre accolta la censura per omessa pronuncia sulla sanzione IVA relativa ai riaddebiti infragruppo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis
L'accertamento parziale può essere utilizzato dall'ufficio anche su propria iniziativa, quando gli elementi disponibili evidenziano attendibili posizioni debitorie e consentono di individuare materia imponibile senza necessità di ulteriori valutazioni complesse. Non è indispensabile una segnalazione proveniente da soggetti esterni né un'attività istruttoria particolarmente semplice.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 13 e 54, comma 5
La base imponibile IVA è costituita dal corrispettivo dovuto; è ammesso l'accertamento parziale
L'Amministrazione può accertare il corrispettivo effettivo della cessione sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; ciò è distinto dalla mera rideterminazione del prezzo secondo un criterio astratto di congruità.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1; art. 2727 c.c.
Presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti
La ricostruzione dei maggiori ricavi può fondarsi su elementi presuntivi, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione, di regola, solo per carenza o illogicità della motivazione.
D.P.R. n. 917/1986, artt. 53, 55 e 127, nella numerazione allora vigente
I contributi spettanti in base al contratto sono considerati ricavi; la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto
Il contributo versato dal cliente nell'ambito del rapporto contrattuale per concorrere al costo degli stampi costituisce ricavo tassabile. Se è tassato come ricavo, non può contemporaneamente ridurre il costo ammortizzabile del bene, perché ciò determinerebbe una duplicazione dell'effetto fiscale.
Codice civile, artt. 1401 e 1404
Contratto per persona da nominare
La riserva di nomina del terzo deve risultare dal contratto e deve essere esercitata nei termini di legge. Un successivo accordo tra le parti non è sufficiente, se non dimostra l'esistenza e il tempestivo esercizio della clausola originaria.
D.P.R. n. 444/1997, art. 4
La mancata indicazione dei chilometri percorsi può compromettere la deducibilità del costo, soprattutto quando il contribuente non dimostri anche l'ammontare del costo mediante adeguata documentazione riepilogativa.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36; artt. 112, 132 e 384 c.p.c.
Corrispondenza tra chiesto e pronunciato; obbligo di motivazione; decisione nel merito
L'omessa pronuncia su una specifica domanda o motivo di appello costituisce vizio della sentenza. Tuttavia, quando la questione può essere decisa senza ulteriori accertamenti, il giudice di legittimità può evitare il rinvio; nel caso concreto, invece, la questione sanzionatoria IVA ha richiesto il rinvio alla CTR.
Massime di principio
- L'accertamento parziale non è illegittimo solo perché l'ufficio avrebbe potuto svolgere un accertamento generale: può essere utilizzato per recuperare rapidamente componenti imponibili individuabili sulla base di elementi attendibili.
- Quando un importo versato dal cliente è previsto dal contratto e viene contabilizzato e tassato come ricavo, non può essere contemporaneamente trattato come contributo destinato a ridurre il costo ammortizzabile del bene, salvo una diversa qualificazione giuridica adeguatamente provata.
- La rideterminazione fiscale del corrispettivo deve essere distinta dalla semplice valutazione di congruità: l'Amministrazione può ricostruire il prezzo effettivamente pattuito sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Le clausole relative alla nomina di un terzo acquirente devono essere formalizzate nel contratto e rispettare i termini previsti dalla legge; accordi successivi non sanano automaticamente la mancata nomina tempestiva.
- Nel contenzioso tributario, la produzione di documenti non basta se non viene spiegato con precisione quale fatto dimostrino e come si colleghino al rilievo fiscale. Le censure sulla valutazione delle prove devono essere formulate come vizi motivazionali, non genericamente come violazioni di legge.
- Il giudice deve pronunciarsi su ogni motivo di impugnazione rilevante, inclusa la contestazione delle sanzioni. L'omessa pronuncia può comportare la cassazione con rinvio quando la questione richiede una nuova valutazione nel merito.
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