Cassazione Civile, Ordinanza n. 11195/2026 del 26/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un fideiussore, per l'importo di euro 2.250.000,00 oltre accessori, in forza di una garanzia personale prestata a favore di esposizioni di una società della quale il garante era socio e amministratore. Il fideiussore oppose il decreto deducendo, in sintesi: che la garanzia non coprisse il finanziamento posto a base dell'ingiunzione, perché era stata rilasciata prima e con riferimento a un mutuo ipotecario, mentre il contratto azionato era un mutuo fondiario successivo; che il mutuo fosse comunque nullo o non perfezionato perché la banca non avrebbe effettivamente erogato le somme, avendole trattenute per estinguere pregresse passività; che, per le medesime ragioni, la fideiussione fosse nulla o comunque non riferibile al rapporto principale; che la banca non avesse assolto agli obblighi informativi; e che mancasse prova scritta sufficiente per il decreto ingiuntivo. In appello la parte soccombente reiterava tali censure e in sede di legittimità deduceva, con due motivi, l'omesso esame della comunicazione bancaria del 1 giugno 2021 che avrebbe disposto la remissione del debito nei suoi confronti, e la violazione degli artt. 1937, 1939 e 1418 c.c., sostenendo che la volontà di fideiussione non fosse stata espressa in modo valido e che il collegamento tra garanzia e contratto principale fosse stato erroneamente ritenuto sussistente nonostante la diversa natura del mutuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato come vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma proposto contro una decisione di appello integralmente conforme a quella di primo grado, senza assolvimento dell'onere di indicare e comparare le rationes decidendi delle due sentenze per escludere la cd. doppia conforme. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur evocando formalmente violazioni di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell'interpretazione della volontà negoziale già compiute dai giudici di merito; la Corte ha ritenuto che la questione sulla riferibilità della fideiussione al contratto principale e sulla ricostruzione della volontà delle parti attenga al giudizio di fatto, non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, n. 5; primo comma, n. 3; quarto comma
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è scrutinabile quando ricorra la doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; le censure formalmente di violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito
art. 348-ter c.p.c.
la disciplina della doppia conforme determina l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado
art. 1937 c.c.
la censura sulla validità della fideiussione non può essere dedotta in cassazione come questione di diritto se in concreto richiede la ricostruzione della volontà negoziale e dei fatti accertati nei gradi di merito
art. 1939 c.c.
il principio di accessorietà della fideiussione non è sindacabile in sede di legittimità quando la doglianza mira a contestare l'accertamento di merito sulla riferibilità della garanzia al contratto principale
art. 1418 c.c.
la dedotta nullità del rapporto o della garanzia, se fondata sulla diversa ricostruzione dei fatti e dell'accordo, non integra un vizio di violazione di legge ma una critica al giudizio di merito
art. 335 c.p.c.
la riunione di impugnazioni è esclusa quando si tratti di ricorsi contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado e il ricorrente non assolva all'onere di dimostrare che le rationes decidendi delle due sentenze siano diverse.
- Le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge, richiedono una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione della volontà contrattuale sono inammissibili perché investono un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La verifica della riferibilità di una fideiussione al rapporto principale e dell'eventuale invalidità del collegamento negoziale, quando dipende dall'interpretazione del contenuto del contratto e dai fatti accertati, non può essere riesaminata in cassazione come se fosse una questione di puro diritto.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve specificare puntualmente le divergenze tra la motivazione di primo grado e quella di appello; in difetto, il motivo sul vizio motivazionale è inammissibile.
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