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Sentenza

Sentenza del 27/03/2015 n. 6231 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia originaria riguardava due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2000 e 2002, con recupero a tassazione di una plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione di un terreno edificabile, oltre alla conseguente cartella esattoriale. Durante il giudizio era stata definita in via agevolata soltanto la lite relativa all'anno 2000, ma, per errore materiale, l'Agenzia aveva chiesto l'estinzione dell'intero processo. Il decreto presidenziale aveva quindi dichiarato l'estinzione dell'intero giudizio. L'Agenzia ha chiesto la fissazione dell'udienza per limitare l'estinzione alla sola annualità 2000; la contribuente ha invece chiesto la revocazione del decreto per errore di fatto.

La decisione

La Corte ha riunito i procedimenti e ha dichiarato inammissibili entrambe le iniziative. L'istanza dell'Agenzia era tardiva, perché l'art. 391, comma 3, c.p.c. impone di chiederne la trattazione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto; l'istanza era stata presentata diversi mesi dopo. La domanda di revocazione della contribuente era anch'essa inammissibile, poiché contro il decreto presidenziale di estinzione il rimedio previsto è esclusivamente l'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., e non la revocazione ex artt. 391-bis e 395 c.p.c. La Corte ha inoltre ritenuto che il decreto avesse inequivocabilmente estinto l'intero giudizio e ha escluso l'applicazione dell'overruling. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 391 c.p.c.

    Il Presidente provvede con decreto quando la causa estintiva esaurisce l'intero processo; l'istanza di fissazione dell'udienza deve essere proposta entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

    Il decreto presidenziale di estinzione ha efficacia definitoria sull'intero processo quando accoglie un'istanza diretta a tale risultato. Contro il decreto, l'unico rimedio è l'istanza di fissazione dell'udienza proposta entro il termine perentorio di dieci giorni.

  • Art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione non è il rimedio utilizzabile contro un decreto presidenziale di estinzione disciplinato dall'art. 391 c.p.c., poiché la legge individua uno specifico rimedio processuale alternativo.

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio non può essere fatto valere mediante revocazione contro il decreto presidenziale di estinzione, essendo previsto dall'art. 391, comma 3, c.p.c. un rimedio esclusivo.

  • Art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini resta astrattamente possibile in presenza di una causa non imputabile, ma nel caso concreto non è stata ritenuta applicabile.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011

    La definizione agevolata della lite tributaria può determinare l'estinzione del processo per la parte effettivamente definita; tuttavia, se il decreto dichiara l'estinzione dell'intero giudizio, la sua contestazione deve seguire le regole dell'art. 391 c.p.c.

  • Art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973

    Costituiva la base normativa della cartella esattoriale conseguente agli avvisi di accertamento, ma non è stata oggetto della decisione processuale finale.

Massime di principio

  • Quando un decreto presidenziale della Corte di cassazione dichiara l'estinzione del processo, l'eventuale contestazione deve essere proposta con l'istanza di fissazione dell'udienza prevista dall'art. 391, comma 3, c.p.c., entro dieci giorni dalla comunicazione.
  • Il termine di dieci giorni è perentorio: la successiva scoperta di un errore materiale nella richiesta di estinzione, anche se riconosciuto dalla parte, non consente normalmente di recuperare il termine scaduto.
  • Se la definizione agevolata riguarda solo una parte della controversia, è essenziale verificare che l'istanza e il decreto distinguano chiaramente la parte definita da quella ancora pendente. In mancanza di tale distinzione, prevale il contenuto letterale del decreto che dichiara l'estinzione.
  • La revocazione per errore di fatto non è, in linea generale, il rimedio esperibile contro un decreto presidenziale di estinzione emesso ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; occorre utilizzare il rimedio speciale previsto dalla stessa disposizione.
  • L'overruling processuale può giustificare una rimessione in termini solo in presenza di un mutamento interpretativo realmente imprevedibile e contrario a un orientamento precedente consolidato; l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale esclude normalmente tale affidamento qualificato.
  • Quando entrambe le parti risultano soccombenti rispetto ai rispettivi rimedi processuali, il giudice può compensare integralmente le spese.

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