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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11163/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale ha applicato all'imputato, con sentenza di patteggiamento, la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa per tentato furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: 1) violazione di legge in relazione all'art. 63, comma 4, c.p., sostenendo che il giudice avrebbe aumentato la pena per entrambe le circostanze ad effetto speciale contestate e ritenute, ossia l'aggravante ex art. 625 n. 2 c.p. e quella derivante dalla recidiva ex art. 99 c.p.; 2) mancata applicazione dell'art. 545-bis c.p.p., assumendo che il Tribunale non avesse verificato d'ufficio la possibilità di sostituire la pena detentiva con sanzioni sostitutive, pur non essendo stata la relativa richiesta formulata in sede di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso sia consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha poi escluso che la pena fosse "illegale", richiamando il principio secondo cui l'erroneo computo intermedio nella determinazione della pena rileva solo se il risultato finale eccede i limiti edittali generali o quelli della singola fattispecie. Inoltre ha osservato che nel caso concreto non vi era stata neppure una concreta violazione dell'art. 63 c.p., perché le aggravanti erano state giudicate equivalenti alle attenuanti e non avevano determinato alcun aumento. Quanto alla censura sulle sanzioni sostitutive, ha rilevato che nel patteggiamento l'applicazione della pena sostitutiva deve essere oggetto di richiesta dell'imputato ex art. 444 c.p.p., richiesta che non risultava formulata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    senza formalità di procedura

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità, nei casi previsti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo "per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi; non è deducibile ogni errore di calcolo della pena, salvo che la pena finale sia illegale.

  • art. 63, comma 4, c.p.

    invocato dal ricorrente per lamentare un asserito aumento di pena per più circostanze ad effetto speciale; la Corte esclude in concreto la violazione, perché le aggravanti erano state compensate dalle attenuanti senza incremento sanzionatorio.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato come aggravante contestata e ritenuta; nel caso concreto non ha prodotto aumento di pena per il giudizio di equivalenza con le attenuanti.

  • art. 99 c.p.

    richiamato come circostanza aggravante contestata e ritenuta; anche essa è stata giudicata equivalente alle attenuanti, senza aumento di pena.

  • art. 545-bis c.p.p.

    è evocato dal ricorrente per sostenere la mancata valutazione delle sanzioni sostitutive; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché la richiesta sostitutiva non era stata formulata in sede di patteggiamento.

  • art. 444 c.p.p.

    "chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria"

    nel patteggiamento la pena sostitutiva o pecuniaria deve essere espressamente richiesta dall'imputato; il giudice non è tenuto a valutarla d'ufficio in assenza di domanda.

  • artt. 23, 65, 71 c.p.

    richiamati, insieme ad altre disposizioni sui limiti edittali, per affermare che la pena è illegale solo se il risultato finale supera i limiti previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non può essere utilizzato per contestare in modo generico errori interni di quantificazione della pena, se la pena finale resta entro i limiti legali.
  • La pena è "illegale" soltanto quando il risultato finale della determinazione sanzionatoria eccede i limiti edittali previsti per la fattispecie o i limiti generali di legge; non basta che uno dei passaggi intermedi sia stato compiuto in violazione di legge.
  • Quando circostanze aggravanti e attenuanti sono giudicate equivalenti, non si verifica un aumento di pena; la censura sull'erronea applicazione del giudizio di comparazione è irrilevante se non ha inciso concretamente sul trattamento sanzionatorio finale.
  • Nel patteggiamento, la richiesta di applicazione di pene sostitutive o pecuniarie deve provenire dall'imputato secondo le forme previste dall'art. 444 c.p.p.; in assenza di tale richiesta, non può essere lamentata in cassazione la mancata attivazione officiosa del giudice.
  • Le doglianze relative alla sostituzione della pena devono confrontarsi con la struttura negoziale del patteggiamento: il giudice decide sulla base della richiesta concordata e non è tenuto a introdurre d'ufficio un trattamento sanzionatorio alternativo non domandato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneFurto
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

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