Cassazione Penale, Sentenza n. 26665/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la revoca, da parte della Corte d'appello, dei benefici concessi in primo grado (sospensione condizionale della pena e non menzione nel certificato del casellario). Deduceva (1) che in sede di appello, nel subordinare la sospensione ad una attività di cui all'art. 165, comma 1, cod. pen., avrebbe dovuto essere indicato anche il termine per adempiere, mentre la Corte territoriale non lo aveva fissato; (2) che la revoca d'ufficio dei benefici non poteva essere disposta dal giudice d'appello senza che la questione fosse devoluta e senza impugnazione del pubblico ministero; (3) che la Corte territoriale aveva valutato illogicamente la questione del ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. n. 472/1997), non tenendo conto delle istanze e delle richieste di rateizzazione rivolte all'Agenzia delle Entrate e del principio di collaborazione previsto dall'art. 10 l. n. 212/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi congiuntamente: ha ritenuto illegittima la revoca d'ufficio dei benefici operata dalla Corte d'appello perché, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite), la revoca di una sospensione condizionale già concessa da primo grado richiede l'impugnazione del pubblico ministero e non può essere disposta d'ufficio dal giudice d'appello quando la materia non sia stata devoluta. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riprodurre le doglianze già disattese in appello e non si confrontava con la motivazione dei giudici di merito; la Corte ha condiviso che il ravvedimento operoso è precluso quando la violazione è già stata constatata e che non è necessaria una preventiva interlocuzione con l'Agenzia quando l'importo derivi direttamente dalla dichiarazione. Il ricorso è stato pertanto parzialmente accolto (solo quanto alla revoca dei benefici) e il resto dichiarato inammissibile; non sono state imposte spese processuali in relazione al parziale accoglimento.
Norme richiamate
art. 165, comma 1, cod. pen.
Si riferisce alle attività e alle condizioni cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena; nella vicenda si contestava la mancata indicazione del termine per l'adempimento di tale attività
art. 164, cod. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina dei benefici; la revoca dei benefici riconosciuti in precedenza è soggetta ai limiti normativi e procedurali previsti dalla legge
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza come norma che consente al giudice d'appello un potere di concessione dei benefici al di là del devoluto ma va interpretata restrittivamente; non può giustificare una revoca oltre i limiti del devoluto
Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari)
9.4. In materia di benefici, sospensione condizionale e non menzione e di attenuanti, il giudice di appello ha un potere di concessione al di là del devoluto, per espressa previsione di legge contenuta nell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. La disposizione, però, è di stretta interpretazione nella misura in cui comporta una eccezione alla regola generale dell'effetto devolutivo e, come tale, non può essere applicata oltre i casi in essa considerati, come compiutamente argomentato da ultimo da Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo. ... Se il punto della sospensione condizionale è devoluto al giudice di appello, a fronte di una illegittimità della concessione operata con la sentenza di primo grado, non può che esser conseguenza di una impugnazione del pubblico ministero, non potendosi ravvisare un interesse all'impugnazione dell'imputato che abbia beneficiato, al di fuori delle condizioni di legge, della sospensione condizionale.
Le Sezioni Unite precisano che il potere del giudice d'appello di concedere benefici oltre il devoluto è un'eccezione interpretativa ristretta e non autorizza il giudice d'appello a revocare benefici concessi in primo grado se la questione non è stata devoluta e non è stata impugnata dal pubblico ministero
art. 13, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
la sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza
L'istituto del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione ma è precluso quando la violazione è già stata constatata o siano iniziati accertamenti di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza
art. 10, l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiama il principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione finanziaria; nel caso la ricorrente lamentava la mancata risposta dell'Agenzia su istanze di ravvedimento e rateizzazione, deducendo una violazione del principio
Massime di principio
- La Corte d'appello non può revocare d'ufficio benefici (es. sospensione condizionale della pena, non menzione nel casellario) concessi in primo grado quando la questione non sia stata devoluta e non vi sia impugnazione del pubblico ministero: la revoca richiede tipicamente l'impugnazione del PM secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. U).
- Il potere del giudice d'appello di concedere benefici oltre il devoluto (art. 597 c.5 c.p.p.) va interpretato restrittivamente e non autorizza revoche oltre i limiti del devoluto.
- Il ravvedimento operoso (art. 13 d.lgs. 472/1997) è incompatibile con la situazione in cui la violazione sia già stata constatata o siano iniziati accertamenti noti al contribuente; in tali casi la riduzione della sanzione non è applicabile.
- Non è sempre necessaria una preventiva interlocuzione con l'amministrazione finanziaria per poter ottenere il beneficio del ravvedimento operoso quando l'imposta dovuta derivi direttamente dalla dichiarazione; tuttavia, il contribuente deve documentare le azioni compiute se ne fa valere l'inoperosità a causa della mancata risposta dell'ente.
- I motivi di ricorso per cassazione devono fornire una critica specifica e argomentata rispetto alla decisione impugnata: la mera ripetizione di doglianze già esaminate e rigettate in grado di appello è generalmente dichiarata inammissibile.
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