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Legge

L.R. Valle d'Aosta 22/2005

Modificazioni alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 22/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Valle d’Aosta 15/2000 sulla disciplina delle manifestazioni fieristiche, aggiornando definizioni, procedure di comunicazione/autorizzazione e alcuni profili organizzativi. Prevede una disciplina transitoria per le istanze già presentate e per quelle da inoltrare nei 60 giorni dall’entrata in vigore, fissata al 1° gennaio 2006. Oggi ha rilievo solo come testo consolidato della normativa base, ma la legge di modifica in sé è per lo più storicizzata.

Modifiche alla disciplina regionale delle manifestazioni fieristiche

Modifiche alla disciplina delle manifestazioni fieristiche

La legge regionale interviene sulla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15, che disciplina le manifestazioni fieristiche nella Regione Valle d’Aosta. L’atto aggiorna la normativa di settore, sostituendo e integrando varie disposizioni su definizioni, procedure, comunicazioni e regime autorizzatorio.

Ambito e contenuto delle modifiche

L’intervento normativo incide su più articoli della legge regionale n. 15/2000, con effetti di coordinamento e di aggiornamento della disciplina delle fiere. Tra le principali innovazioni risultano:

  • la modifica di una definizione o di un presupposto contenuto nell’articolo 2;
  • l’inserimento di un nuovo articolo 4-bis;
  • la revisione delle regole sugli elementi e sulle fattispecie considerate nell’articolo 5;
  • la sostituzione integrale di più articoli della disciplina originaria, riguardanti in particolare procedura, organizzazione e svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
  • l’aggiornamento dei riferimenti terminologici, con la sostituzione del termine “autorizzate” con “organizzate” nell’articolo 11.

Regime procedurale e comunicazioni

La legge rafforza e riordina il sistema delle comunicazioni alla struttura regionale competente in materia di manifestazioni fieristiche. In particolare, il testo consolidato prevede un coordinamento tra istanze, comunicazioni preventive e procedure autorizzative, anche mediante il nuovo articolo 4-bis richiamato dalla disciplina transitoria.

Sono inoltre previste modifiche al contenuto delle domande e delle comunicazioni relative allo svolgimento delle manifestazioni, con l’obiettivo di rendere coerente il procedimento amministrativo con la nuova impostazione normativa.

Disposizioni transitorie

Per la prima applicazione della riforma sono previste due regole importanti:

  • le istanze e le comunicazioni previste dagli articoli 7 e 8 della l.r. 15/2000, come modificati, devono pervenire alla struttura regionale competente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
  • le richieste di autorizzazione presentate prima dell’entrata in vigore conservano efficacia e valgono come comunicazione preventiva ai sensi del nuovo articolo 4-bis.

Queste disposizioni servono a evitare vuoti procedurali nel passaggio dal vecchio al nuovo assetto normativo.

Entrata in vigore

La legge è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2006. Le sue disposizioni transitorie riguardavano quindi solo la fase iniziale di applicazione della riforma.

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