Cassazione Penale, Sentenza n. 01600/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per bancarotta semplice documentale (in relazione alla società GMT Servizi s.r.l.), deducendo: 1) vizio di motivazione rispetto alla qualificazione del fatto e alla mancata considerazione che la società era già inattiva all'ingresso dell'imputato e che egli avrebbe custodito e fornito la documentazione contabile (artt. 192 c.p.p., 217 legge fall.); 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per il comportamento collaborativo e per i precedenti risalenti (art. 62-bis c.p.); 3) ingiustificato diniego della sostituzione della pena detentiva con sanzione pecuniaria o altra pena sostitutiva (art. 56-quater legge n. 689/1981).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato: ha dichiarato inammissibile il primo motivo per deduzioni generiche; ha accolto il secondo motivo rilevando che la Corte territoriale non ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche, e ha quindi annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto; il terzo motivo è stato assorbito. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Ragione procedurale: il ricorso deve essere motivato con censure concrete; deduzioni generiche e assertive sono inammissibili.
art. 217 legge fallimentare
Riferimento alla disciplina della tenuta delle scritture contabili in materia fallimentare, rilevante per la configurazione della bancarotta documentale.
art. 62-bis cod. pen.
La norma sulle circostanze attenuanti generiche richiede una valutazione motivata del comportamento processuale e della personalità dell'imputato; il loro riconoscimento deve essere adeguatamente motivato dal giudice e la mancata considerazione può determinare annullamento del trattamento sanzionatorio.
art. 56-quater legge n. 689/1981
Previsione delle pene sostitutive; la scelta di non sostituire la pena detentiva richiede valutazione della funzione rieducativa, della prevenzione e della rilevanza dei precedenti, elementi che devono risultare motivati.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019 (Martino, Rv. 275261)
«in tema di bancarotta semplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese …, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie»
Principio che chiarisce che l'obbligo di tenuta delle scritture continua fino alla cancellazione dal registro delle imprese; l'incompletezza delle scritture è sufficiente per la bancarotta semplice documentale anche se la ricostruzione del patrimonio fosse possibile.
Massime di principio
- L'obbligo di tenere le scritture contabili sussiste fino alla formale cancellazione dal registro delle imprese: la semplice inattività di fatto non esclude la responsabilità per bancarotta documentale.
- Per la bancarotta semplice documentale è sufficiente l'accertata incompletezza o irregolarità delle scritture contabili obbligatorie, anche se la ricostruzione del patrimonio è comunque possibile; la fattispecie più grave (bancarotta fraudolenta documentale) richiede l'impossibilità di ricostruire il patrimonio.
- Le deduzioni generiche e meramente assertive in cassazione sono inammissibili: i motivi devono essere specifici e conferenti.
- Il giudice d'appello deve motivare espressamente il rigetto delle circostanze attenuanti generiche, valutando il comportamento collaborativo e la tempestività/anzianità dei precedenti; la mancanza di motivazione su questo punto può comportare annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e rinvio.
- La valutazione sulla sostituzione della pena con sanzione pecuniaria richiede una motivazione concreta sulla funzione rieducativa e sulla presenza/assenza di elementi ostativi (es. recidiva); questioni assorbite rispetto alla decisione sulle attenuanti possono essere riesaminate in sede di rinvio.
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