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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11158/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il caso riguarda un cittadino straniero già trattenuto presso un CPR, nei cui confronti era stato disposto un nuovo trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015 a seguito della presentazione di domanda di protezione internazionale. Il Tribunale di Torino aveva respinto la richiesta di riesame del trattenimento, ritenendo che la procedura accelerata ex art. 28-bis d.lgs. 25/2008 fosse stata rispettata e che il superamento dei termini contestati fosse giustificato dall’afflusso simultaneo di numerose domande. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 6 d.lgs. 142/2015 e 27, 28-bis d.lgs. 25/2008, sostenendo che la tardività dell’audizione personale e l’omessa comunicazione delle ragioni del ritardo avrebbero imposto la cessazione del trattenimento, perché la durata della misura non può eccedere i termini della procedura accelerata e il trattenimento deve cessare quando tali termini siano superati. Ha richiamato anche un precedente della Cassazione per sostenere la perentorietà di quei termini.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha chiarito che i termini della procedura accelerata previsti dall’art. 28-bis d.lgs. 25/2008 non sono perentori in difetto di espressa previsione e che il trattenimento del richiedente già ospitato in CPR, disposto per consentire l’esame della domanda di protezione, ha una durata massima propria fissata dall’art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015 (sessanta giorni), senza che il superamento dei termini dell’audizione o della decisione determini automaticamente la cessazione della misura. Il comma 6 dell’art. 6 opera come ulteriore limite funzionale, nel senso che il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda, ma non trasforma i termini della procedura in termini perentori né fa decadere automaticamente il trattenimento per il solo ritardo della Commissione territoriale. La Corte ha quindi respinto il ricorso e, non avendo le parti intimate svolto difese, non ha provveduto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma richiamata come parametro del motivo di ricorso per denunciata violazione di legge.

  • art. 6, commi 3, 5, 6, 7 e 8, d.lgs. 142/2015

    La Corte distingue tra la durata massima del trattenimento disposta in sede di convalida e il limite funzionale del "tempo strettamente necessario" all'esame della domanda; i termini della procedura accelerata non incidono automaticamente sulla cessazione del trattenimento.

  • art. 27, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 25/2008

    Richiamato come disciplina dei casi in cui i termini della procedura possono essere superati per necessità di esame adeguato e completo della domanda, numerose domande simultanee o casi eccezionali.

  • art. 28-bis, commi 1, 2, 3 e 5, d.lgs. 25/2008

    I termini della procedura accelerata sono ritenuti non perentori; il superamento può essere giustificato da esigenze di esame adeguato e completo della domanda e non comporta, da solo, la nullità del procedimento o la cessazione del trattenimento.

  • art. 35-bis d.lgs. 25/2008

    Richiamato per la disciplina del ricorso giurisdizionale avverso il diniego e della eventuale sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione territoriale.

  • art. 14 T.U.I. (d.lgs. 286/1998)

    Richiamato solo come possibile ulteriore titolo o limite del trattenimento, in collegamento con la disciplina generale dell'espulsione e del trattenimento amministrativo.

Massime di principio

  • I termini della procedura accelerata per l’esame della domanda di protezione internazionale non hanno natura perentoria, salvo esplicita previsione legislativa contraria.
  • Il trattenimento del richiedente protezione già presente in CPR e nuovamente trattenuto per l’esame della domanda ha una durata massima autonoma fissata dalla norma sul trattenimento e non si estingue automaticamente per il solo superamento dei termini dell’audizione o della decisione della Commissione.
  • La clausola secondo cui il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda va letta come limite funzionale e non come meccanismo automatico di decadenza collegato ai termini della procedura accelerata.
  • Il ritardo nell’esame della domanda può essere scrutinato dal giudice in concreto, ma alla luce della funzionalità dell’attività amministrativa e dell’assenza di inerzia colpevole, non in base a una rigida perentorietà dei termini della procedura accelerata.
  • In presenza di un afflusso simultaneo e consistente di domande di protezione, il superamento dei termini può essere giustificato ove sia necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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