Sentenza del 16/06/2017 n. 14990 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva confermato un avviso di accertamento IRPEF relativo al 1999. L'accertamento riguardava una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile, non indicata nella dichiarazione dei redditi. I sette motivi di ricorso riguardavano: la presunta inesistenza o nullità della notificazione dell'avviso, effettuata tramite il servizio postale; la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento per decorso del termine ordinario; l'inapplicabilità della proroga biennale prevista dalla legge sul condono fiscale, in ragione della definizione agevolata utilizzata dai contribuenti; l'omesso riconoscimento delle spese incrementative sostenute sul terreno; e la violazione del principio di non contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che le irregolarità della notificazione postale non comportavano l'inesistenza dell'atto e, comunque, erano sanate dal raggiungimento dello scopo, poiché i contribuenti avevano potuto impugnare l'avviso. Ha ritenuto applicabile la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, poiché le plusvalenze da cessione di terreni edificabili sono soggette a tassazione separata e non rientrano nella definizione automatica prevista dall'art. 9 della stessa legge. L'avviso notificato il 13 maggio 2005 era quindi tempestivo. La Corte ha inoltre escluso il riconoscimento delle spese incrementative, non essendo stata prodotta adeguata documentazione; una proposta formulata dall'Ufficio in un accertamento con adesione non perfezionato non aveva valore di ammissione probatoria. Anche la precedente determinazione dell'imponibile ai fini INVIM non vincolava il calcolo della plusvalenza IRPEF. Il principio di non contestazione non era applicabile ratione temporis. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
La definizione automatica non comprende i redditi soggetti a tassazione separata; pertanto, l'utilizzo del condono per altri redditi o annualità non impedisce all'Amministrazione di accertare tali redditi.
Legge n. 289 del 2002, art. 10
proroga biennale dei termini per l'accertamento
La proroga opera, in assenza di deroghe espresse, quando il contribuente non si è avvalso del condono per lo specifico reddito, anche se aveva astrattamente la possibilità di farlo o non poteva utilizzarlo.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 81, comma 1, lett. b), e 16, comma 1, lett. g-bis, nella numerazione allora vigente
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
La plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile costituisce reddito diverso soggetto, in linea generale, a tassazione separata.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Disciplina i termini ordinari entro i quali l'Amministrazione può notificare gli avvisi di accertamento; tali termini devono essere coordinati con eventuali proroghe speciali previste dalla legge.
Legge n. 890 del 1982, art. 3
Le irregolarità formali nella notificazione a mezzo posta, come la mancata relata o l'assenza di alcuni elementi sulla busta, non determinano necessariamente l'inesistenza della notifica; se l'atto ha raggiunto il destinatario e ha consentito la difesa, il vizio è al più una mera irregolarità o nullità sanata.
Art. 156 c.p.c.
La nullità della notificazione è sanata quando l'atto raggiunge lo scopo cui è destinato, in particolare quando il destinatario lo impugna dimostrando di averne avuto piena conoscenza.
Art. 82 TUIR, oggi art. 68 TUIR
La plusvalenza imponibile deve essere determinata considerando il corrispettivo di cessione e i costi inerenti documentati, comprese le spese incrementative effettivamente sostenute.
D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3
Norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva: impedisce di determinare induttivamente la plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
Art. 115 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69 del 2009, art. 45, comma 14
Il principio di non contestazione si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della modifica; non era applicabile al giudizio in esame, la cui sentenza era stata depositata nel 2008.
Massime di principio
- Una notificazione tributaria affetta da irregolarità formali non è inesistente se contiene gli elementi essenziali dell'atto e il destinatario ne ha avuto conoscenza, tanto da poterlo impugnare; in tal caso l'eventuale nullità è normalmente sanata per raggiungimento dello scopo.
- Quando una plusvalenza immobiliare rientra tra i redditi soggetti a tassazione separata, essa può restare esclusa da una definizione automatica o condono relativo ai redditi ordinari. L'Amministrazione può quindi procedere all'accertamento e beneficiare delle proroghe previste per i redditi non definiti.
- Per contestare il calcolo della plusvalenza occorre produrre documentazione idonea a dimostrare le spese incrementative e il loro collegamento con l'immobile ceduto. Le mere allegazioni o i riferimenti a precedenti procedimenti non sono sufficienti.
- Una proposta formulata dall'Ufficio durante un accertamento con adesione non perfezionato ha normalmente natura transattiva e non costituisce, da sola, riconoscimento definitivo dell'esistenza o dell'ammontare dei costi deducibili.
- La base imponibile determinata ai fini di un'imposta diversa, come l'INVIM o l'imposta di registro, non vincola automaticamente il calcolo della plusvalenza ai fini IRPEF.
- Le contestazioni processuali devono essere valutate alla luce della disciplina vigente ratione temporis: modifiche successive, come il principio di non contestazione, non si applicano automaticamente ai giudizi già instaurati.
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