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Provvedimento

Provvedimento del 31/01/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento approva il modello "Consolidato nazionale e mondiale 2009" con istruzioni, modalità di presentazione telematica, regole di compilazione, caratteristiche di stampa e riferimenti normativi. Le istruzioni disciplinano in modo dettagliato la determinazione del reddito di gruppo, i crediti d’imposta per redditi esteri, i trasferimenti infragruppo, l’interruzione della tassazione di gruppo, la determinazione dell’IRES e i prospetti collegati, distinguendo tra consolidato nazionale e mondiale.

Provvedimento di approvazione del modello CNM 2009 per il consolidato fiscale nazionale e mondiale

Approvazione del modello CNM 2009 per il consolidato nazionale e mondiale

Il documento approva il modello di dichiarazione "Consolidato nazionale e mondiale 2009", da utilizzare nel 2009 per i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e per i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. Il provvedimento contiene inoltre le istruzioni di compilazione, le regole di presentazione telematica, le specifiche per la stampa e l’elenco dei riferimenti normativi.

Oggetto del provvedimento e quadro generale

Il modello approvato è composto dal frontespizio e dai quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS. Il documento distingue chiaramente tra:

  • consolidato nazionale, relativo alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti;
  • consolidato mondiale, relativo alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Sono richiamate anche le ipotesi di concorso tra consolidato nazionale e mondiale, nelle quali alcune compilazioni devono essere coordinate tra i due regimi.

Modalità di presentazione, compilazione e reperibilità

La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Gli importi vanno indicati in unità di euro, con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi e per difetto negli altri casi.

Il modello è reso disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate e su quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Può essere prelevato anche da altri siti, purché siano rispettate le caratteristiche tecniche dell’Allegato 1 e siano indicati il sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.

Caratteristiche tecniche per la stampa

L’Allegato 1 definisce le regole grafiche e materiali per la riproduzione del modello. In particolare:

  • formato A4, fogli singoli fronte/retro;
  • possibilità di predisposizione in quartine o su moduli meccanografici a striscia continua;
  • carta bianca, opacità tra l’86% e l’88%, peso 80 gr./mq;
  • colori nero e pantone 280 U per i fondini, con possibilità di stampa monocromatica nera;
  • obbligo di conformità di struttura, sequenza e intestazione dei campi rispetto ai fac-simili approvati.

Termini di presentazione, versamenti e acconti

La dichiarazione deve essere presentata entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Il modello è presentato in forma autonoma dalla società o ente consolidante e non può essere inserito nel modello UNICO 2009 SC.

Per i versamenti IRES si applicano le regole previste per i soggetti di cui all’art. 73 del TUIR. In sintesi:

  • saldo e primo acconto entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
  • per i soggetti che approvano il bilancio oltre quattro mesi dalla chiusura, saldo entro il giorno 16 del mese successivo all’approvazione;
  • se il bilancio non è approvato entro il sesto mese, il versamento resta dovuto entro il giorno 16 del mese successivo a tale termine;
  • è possibile il differimento di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%.

L’acconto IRES è determinato in due rate, salvo che la prima rata non superi 103 euro. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009 l’acconto è fissato nella misura del 100 per cento:

  • 40 per cento alla scadenza della prima rata;
  • 60 per cento alla scadenza della seconda rata, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Frontespizio: contenuti e dati richiesti

Il frontespizio è comune ai due regimi e contiene i riquadri relativi a:

  • tipo di dichiarazione;
  • dati della società o ente consolidante;
  • dati del rappresentante firmatario;
  • firma della dichiarazione;
  • impegno alla presentazione telematica;
  • visto di conformità.

Nel riquadro del tipo di dichiarazione devono essere barrate le caselle relative a consolidato nazionale, consolidato mondiale o entrambe, in caso di concorso dei due regimi. Sono previste anche le ipotesi di dichiarazione correttiva nei termini e di dichiarazioni integrative, con rinvio alle istruzioni di UNICO 2009 SC.

Per i dati del consolidante devono essere indicati, tra l’altro:

  • codice fiscale;
  • denominazione;
  • sede legale;
  • eventuale Stato estero di residenza e codice paese estero, se non residente;
  • domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale;
  • data di approvazione del bilancio o termine legale/statutario di approvazione;
  • codici statistici relativi a natura giuridica e, per il consolidato mondiale, situazione;
  • eventuali recapiti telefonici, fax ed e-mail, facoltativi.

Per il rappresentante firmatario vanno indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio se ne indica uno solo.

Firma, invio telematico e visto di conformità

Nel riquadro della firma devono essere indicati i quadri compilati e l’eventuale scelta per l’invio dell’avviso telematico all’intermediario. Il documento richiama la disciplina dell’art. 2-bis del D.L. n. 203 del 2005, che consente al contribuente di ricevere l’avviso telematico tramite intermediario, con effetti anche sulla gestione delle irregolarità e sulla riduzione delle sanzioni.

La dichiarazione può essere sottoscritta anche dai soggetti che redigono la relazione di revisione, secondo le diverse fattispecie indicate nelle istruzioni. L’impegno alla presentazione telematica è a cura dell’intermediario, che deve indicare i propri dati, la data di assunzione dell’impegno e firmare. Il visto di conformità è riservato al CAF o al professionista.

Quadro NF: determinazione del reddito complessivo globale nel consolidato nazionale

Il quadro NF serve a determinare il reddito complessivo globale del gruppo, partendo dai redditi e dalle perdite delle singole società aderenti all’opzione di cui all’art. 117 del TUIR, con le rettifiche di consolidamento previste dagli artt. 96, 124 e 125 del TUIR.

Il quadro è articolato in cinque sezioni:

  • somma algebrica dei redditi complessivi netti;
  • rettifiche di consolidamento;
  • trasferimenti infragruppo in regime di neutralità;
  • interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 5-bis;
  • interessi passivi deducibili ex art. 96, commi 7 e 8.

Nella sezione I vanno indicati i redditi o le perdite delle società del gruppo, compreso il consolidante. Sono previste casistiche particolari per società non operative, SIIQ e SIINQ, società con perdite illimitatamente riportabili e operazioni straordinarie non interruttive del consolidato.

La sezione II accoglie le variazioni derivanti dai commi 5-bis, 7 e 8 dell’art. 96 del TUIR, oltre alle variazioni connesse all’interruzione della tassazione di gruppo e al mancato rinnovo dell’opzione. Il rigo NF12 rappresenta il reddito complessivo globale o, in presenza di perdite, la relativa risultante negativa. Se il consolidato è solo nazionale, i valori confluiscono nel quadro CN; se coesiste anche il consolidato mondiale, gli importi passano al quadro MF.

La sezione III riguarda i trasferimenti infragruppo in regime di neutralità limitatamente ai beni trasferiti fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, poiché l’art. 123 del TUIR è stato abrogato.

La sezione IV disciplina gli interessi passivi maturati dai soggetti finanziari partecipanti al consolidato ai fini dell’art. 96, comma 5-bis, con indicazione di interessi passivi verso partecipanti ed esterni e ripartizione dell’importo deducibile nel rigo NF24 e nel rigo NF8.

La sezione V disciplina gli interessi passivi e gli oneri assimilati eccedenti, nonché le eccedenze di ROL, anche con riferimento alle società estere virtualmente incluse nel consolidato ai sensi del comma 8 dell’art. 96. L’importo complessivamente deducibile confluisce nel rigo NF34 e, quindi, nel rigo NF8.

Quadro NX: trasferimenti al gruppo nel consolidato nazionale

Il quadro NX raccoglie i dati trasferiti al gruppo dalle società partecipanti, inclusa la consolidante, suddivisi in undici sezioni:

  • oneri detraibili;
  • crediti d’imposta sui fondi comuni di investimento;
  • crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero;
  • altri crediti d’imposta;
  • ritenute;
  • crediti d’imposta concessi alle imprese;
  • eccedenze IRES da precedenti dichiarazioni;
  • trasferimenti di eccedenze infragruppo;
  • acconti versati;
  • eccedenze d’imposta diverse dall’IRES;
  • eccedenze d’imposta ex art. 165, comma 6.

Tra gli oneri detraibili sono richiamate le tipologie di spese per risparmio energetico, con codici da 1 a 6, corrispondenti agli interventi previsti dalla legge finanziaria 2007. I crediti d’imposta e le ritenute sono riportati secondo le risultanze del quadro GN delle dichiarazioni individuali, o del quadro GC in caso di operazioni straordinarie.

La sezione VIII disciplina il riporto delle eccedenze IRES ricevute ai sensi dell’art. 43-ter del DPR n. 602/1973, con la distinzione tra eccedenza precedente, totale disponibile, utilizzi ai fini IRES e residuo da riportare nell’anno successivo.

La sezione IX riguarda gli acconti versati separatamente dai soggetti del gruppo, con attenzione alle operazioni straordinarie e ai casi di società provenienti dal regime di trasparenza ex art. 115 del TUIR.

La sezione X riguarda le eccedenze d’imposta diverse dall’IRES, utilizzabili in compensazione dell’IRES dovuta tramite F24 nel rispetto del limite dell’art. 34 della legge n. 388 del 2000.

La sezione XI riguarda le eccedenze d’imposta ex art. 165, comma 6, riferite ai redditi esteri prodotti in periodi precedenti all’opzione per il consolidato.

Quadro NI: interruzione della tassazione di gruppo

Il quadro NI si utilizza in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del triennio o di mancato rinnovo dell’opzione. Può anche servire per attribuire alle società consolidate crediti concessi alle imprese o versamenti effettuati in eccedenza rispetto al proprio obbligo.

Si articola in tre sezioni:

  • dati relativi ai versamenti;
  • cessione dell’eccedenza IRES ex art. 43-ter del DPR n. 602/1973;
  • attribuzione delle perdite.

La sezione I prevede la verifica dei versamenti di acconto effettuati dal consolidante e la possibile integrazione entro 30 giorni dall’interruzione se gli acconti risultano insufficienti. Se invece vi sono eccedenze, la consolidante può attribuirle alle società fuoriuscite dal consolidato, con effetto sul quadro CN.

La sezione II disciplina la cessione dell’eccedenza IRES risultante dal precedente modello CNM, ai sensi dell’art. 43-ter. In caso di interruzione totale del consolidato, l’eccedenza del precedente modello resta nella disponibilità della consolidante.

La sezione III riguarda l’attribuzione delle perdite, che normalmente restano in capo alla consolidante, salvo opzione per un diverso criterio in sede di adesione. In caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, le perdite non utilizzate si riducono secondo un rapporto proporzionale tra perdite delle società non residenti e perdite complessive.

Quadro NR: crediti d’imposta per redditi esteri nel consolidato nazionale

Il quadro NR è riservato al credito d’imposta ex art. 165, comma 1, del TUIR per il consolidato nazionale. Il credito va determinato distintamente per soggetto, Stato estero e periodo d’imposta di produzione del reddito.

La sezione I raccoglie i dati necessari per il calcolo del credito teoricamente spettante per ciascun reddito estero, mentre la sezione II determina il credito effettivo entro il limite dell’imposta netta. Sono richiesti:

  • codice fiscale del soggetto;
  • Stato estero;
  • anno di produzione del reddito;
  • reddito estero rideterminato in base alla normativa italiana;
  • imposte estere definitive non ancora utilizzate in precedenza;
  • reddito complessivo globale, imposta lorda e imposta netta italiane;
  • credito già utilizzato in precedenza, sia per periodo sia per Stato;
  • eventuale quota di imposta estera riferita al comma 5 dell’art. 165.

Il quadro disciplina anche il trattamento di imposte estere che si rendano definitive in più periodi, nonché il coordinamento con gli importi già fruiti nelle precedenti dichiarazioni. Il credito complessivo da riportare nel quadro NC è quello risultante dalla sezione II.

Quadro NE: eccedenze ex art. 165, comma 6, nel consolidato nazionale

Il quadro NE disciplina le eccedenze d’imposta nazionale ed estera ex art. 165, comma 6, del TUIR per ciascun soggetto partecipante al consolidato nazionale.

La sezione I-A riguarda la determinazione del credito con riferimento a un singolo Stato e a un singolo anno di produzione del reddito. Vengono trattati in modo distinto:

  • il reddito estero anche se negativo;
  • l’imposta estera definitiva complessiva, anche se maturata in più periodi;
  • l’imposta lorda e netta italiane del gruppo;
  • l’eccedenza di imposta nazionale e quella estera;
  • le eccedenze e i crediti già utilizzati nelle precedenti dichiarazioni.

La sezione disciplina in dettaglio il trattamento dei casi in cui un’ulteriore imposta estera si renda definitiva dopo precedenti dichiarazioni, imponendo la rideterminazione dei crediti già fruiti e il ricalcolo dei residui di eccedenza. Sono previste formule differenziate per redditi positivi, negativi o nulli e per redditi complessivi positivi, negativi o nulli.

La sezione I-B aggrega le eccedenze per Stato, indipendentemente dall’anno di formazione, e determina il credito derivante dalla compensazione tra eccedenze di imposta nazionale e estera maturate nella presente dichiarazione.

La sezione I-C riporta le eccedenze maturate in precedenti dichiarazioni e i residui non utilizzati, distinguendo per anno di formazione; può richiedere la compilazione di colonne ulteriori tramite la casella dedicata. Il documento precisa che, in generale, il numero di esercizi interessati è al massimo pari a cinque.

Sono inoltre disciplinati i casi particolari in cui le eccedenze trasferite da altri soggetti concorrano alla formazione degli importi da indicare nelle colonne finali dei righi NE11 e NE12.

Quadro NC: riepilogo dei crediti art. 165 nel consolidato nazionale

Il quadro NC riepiloga i crediti maturati ai sensi dell’art. 165, commi 1 e 6. In particolare:

  • rigo NC1: credito complessivo ai sensi del comma 1, derivante dal quadro NR;
  • rigo NC2: credito complessivo ai sensi del comma 6, derivante dal quadro NE;
  • rigo NC3: importi già utilizzati di cui alla colonna 17 della sezione I-A del quadro NE;
  • rigo NC4: risultato finale, pari a NC1 + NC2 – NC3, da riportare nel quadro CN.

Quadro MF: determinazione del reddito imponibile complessivo nel consolidato mondiale

Il quadro MF è l’equivalente del quadro NF per il consolidato mondiale e serve a determinare il reddito imponibile complessivo sulla base dei redditi e delle perdite della controllante e delle controllate estere. È composto da:

  • sezione I: somma algebrica dei redditi imponibili;
  • sezione II: rettifiche di consolidamento.

Nella sezione I sono riportati il reddito o la perdita della controllante e quelli delle controllate estere, tenendo conto della quota di partecipazione agli utili e, per i soggetti controllati per il tramite di residenti, della demoltiplicazione della catena di controllo. Sono contemplati anche i redditi o perdite rideterminati ai sensi dell’art. 134 del TUIR.

La sezione II accoglie le variazioni da interruzione del consolidato e il recupero delle perdite dedotte, in attuazione dell’art. 139-bis del TUIR e dell’art. 138. Il rigo MF11 determina il reddito imponibile complessivo; eventuali perdite non compensate confluiscono nel quadro CS.

Quadro MX: trasferimenti al gruppo nel consolidato mondiale

Il quadro MX è l’equivalente del quadro NX per il consolidato mondiale e riguarda i trasferimenti al gruppo di oneri detraibili, crediti, ritenute, eccedenze e acconti della società controllante.

Nella sezione I sono riportati:

  • oneri detraibili;
  • crediti d’imposta sui fondi comuni;
  • crediti d’imposta per redditi esteri;
  • altri crediti d’imposta;
  • ritenute;
  • eccedenze IRES della controllante;
  • eccedenze IRES ricevute ai sensi dell’art. 43-ter;
  • acconti versati.

La sezione II riguarda i crediti d’imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo. La sezione III riguarda le eccedenze d’imposta diverse dall’IRES attribuite dalla controllante. La sezione IV tratta le eccedenze d’imposta ex art. 165, comma 6, riferite ai redditi esteri prodotti prima dell’opzione per il consolidato mondiale.

Quadro MR: crediti d’imposta per redditi esteri nel consolidato mondiale

Il quadro MR disciplina il credito d’imposta ex art. 165, comma 1, nel consolidato mondiale, distinguendo tra società controllante e controllate estere.

La sezione I-A riguarda la controllante; la sezione I-B riguarda ciascuna controllata estera. I dati richiesti sono analoghi a quelli del quadro NR, ma riferiti al consolidato mondiale e con il reddito complessivo del consolidato determinato ai sensi dell’art. 136 del TUIR.

Anche qui sono previsti:

  • reddito estero o quota di reddito della controllata;
  • imposta estera definitiva;
  • reddito complessivo del consolidato;
  • imposta lorda e netta;
  • credito già utilizzato in precedenza;
  • eventuale quota di imposta estera relativa al comma 5.

La sezione II determina il credito effettivamente spettante per singolo anno di produzione del reddito estero, da riportare nel quadro MC.

Quadro ME: eccedenze ex art. 165, comma 6, nel consolidato mondiale

Il quadro ME è speculare al quadro NE, ma applicato al consolidato mondiale. Si articola in:

  • sezione I-A: dati relativi alla controllante;
  • sezione I-B: determinazione del credito della controllante per eccedenze maturate nella presente dichiarazione;
  • sezione I-C: eccedenze maturate in precedenti dichiarazioni;
  • sezione II-A: dati delle società controllate estere;
  • sezione II-B: determinazione del credito per eccedenze maturate nella presente dichiarazione;
  • sezione II-C: eccedenze maturate in precedenti dichiarazioni.

Le istruzioni sono sostanzialmente analoghe a quelle del quadro NE, con adattamenti al consolidato mondiale e alla distinzione tra controllante e controllate estere. Le sezioni consentono la rideterminazione dei crediti già utilizzati se intervengono ulteriori imposte estere definitive e la gestione dei residui di eccedenze positive o negative.

Quadro MC: riepilogo dei crediti art. 165 nel consolidato mondiale

Il quadro MC riepiloga i crediti maturati ex art. 165 nei quadri MR e ME. In particolare:

  • rigo MC1: credito ex comma 1;
  • rigo MC2: credito ex comma 6;
  • rigo MC3: importi già utilizzati indicati nelle sezioni I-A e II-A;
  • rigo MC4: differenza finale, da riportare nel quadro CN.

Concorso tra consolidato nazionale e mondiale

Quando coesistono consolidato nazionale e mondiale, il documento prescrive una compilazione coordinata dei quadri relativi ai crediti per redditi esteri:

  • quadro NR per controllante e consolidate residenti;
  • quadro MR per le controllate estere;
  • quadro NR sezione II per il riepilogo complessivo;
  • quadri NE e ME per le eccedenze maturate;
  • quadro NC per il riepilogo finale.

Il rigo NC2 tiene conto delle eccedenze nazionali ed estere del consolidato nazionale e, per il consolidato mondiale, dei corrispondenti importi dei quadri ME. Il documento ribadisce che il credito complessivo ex art. 165 e l’insieme delle eccedenze di imposta nazionale non possono superare l’imposta netta relativa al periodo di produzione del reddito estero.

Quadro CC: utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo

Il quadro CC è dedicato all’utilizzo, da parte della consolidante, dei crediti trasferiti al consolidato. Si compone di due sezioni:

  • crediti d’imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo;
  • eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite alla tassazione di gruppo.

Per ciascun credito o eccedenza va indicato il codice, l’eventuale residuo dalla precedente dichiarazione, l’importo attribuito nella presente dichiarazione, l’utilizzo in CN o mediante F24 e il residuo finale da riportare al periodo successivo.

Quadro CN: determinazione dell’imposta

Il quadro CN determina l’IRES sulla base del reddito complessivo globale.

Per il consolidato nazionale, le principali fasi sono:

  • indicazione del reddito minimo e del reddito o perdita del gruppo;
  • deduzione delle perdite pregresse entro il limite di capienza;
  • calcolo dell’imposta corrispondente al 27,5% del reddito imponibile;
  • detrazione degli oneri ex art. 78 del TUIR e delle spese per risparmio energetico del quadro CS;
  • scomputo dei crediti per fondi comuni, redditi esteri, altri crediti e ritenute;
  • determinazione dell’IRES dovuta o a credito;
  • imputazione delle eccedenze IRES, degli acconti versati e delle eventuali eccedenze di versamento.

Il documento richiama inoltre la disciplina dell’art. 10 del D.L. n. 185 del 2008 sulla riduzione degli acconti e sul relativo credito d’imposta, gestito tramite i righi CN18 e CN19.

Il rigo CN22 riguarda il credito a credito cedibile ai sensi dell’art. 43-ter del DPR n. 602/1973, da ripartire nel quadro CK. Il rigo CN24 disciplina l’utilizzo del credito disponibile tra rimborso e compensazione.

Per il consolidato mondiale valgono le medesime regole, con gli adattamenti ai redditi e ai crediti derivanti dal quadro MX e dal quadro MC. Nel caso di compresenza di consolidato nazionale e mondiale, i dati dei quadri NX e NC confluiscono nel quadro CN secondo le istruzioni specifiche.

Quadro CK: cessione delle eccedenze dell’IRES nell’ambito del gruppo

Il quadro CK è utilizzato dalla consolidante in caso di cessione dell’eccedenza IRES risultante dalla dichiarazione. La cessione può avvenire:

  • a soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
  • a soggetti del gruppo ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4.

Il quadro è diviso in due sezioni:

  • sezione I, per i cessionari aderenti al consolidato, compresa la parte che la consolidante intende utilizzare in compensazione dei propri debiti tributari e previdenziali;
  • sezione II, per gli altri soggetti appartenenti al gruppo ma non aderenti al consolidato.

Quadro CS: prospetti vari

Il quadro CS raccoglie diversi prospetti accessori:

  • perdite non compensate;
  • perdite delle società del gruppo;
  • dati comunicati alle società controllate per l’applicazione dell’art. 128 del TUIR;
  • oneri detraibili per spese di risparmio energetico;
  • rideterminazione dell’acconto.

Le perdite prodotte in costanza di consolidato possono essere riportate a nuovo solo dal consolidante, entro il quinto periodo successivo, salvo le perdite illimitatamente riportabili ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR. Il quadro prevede anche la gestione delle perdite attribuite a società fuoriuscite dal consolidato.

La sezione sulle società del gruppo riepiloga le perdite apportate al consolidato, mentre quella sui dati comunicati alle controllate è funzionale all’art. 128 del TUIR e all’art. 16 del D.M. 9 giugno 2004, incluse le svalutazioni delle partecipazioni rilevanti.

La sezione sulle spese per risparmio energetico riepiloga gli oneri detraibili già esposti nel quadro NX o MX, distinguendo tipologia di spesa, anno, numero delle quote e quota detraibile del periodo.

La sezione sulla rideterminazione dell’acconto riguarda il periodo d’imposta 2008 ed è collegata all’applicazione dell’art. 82 del D.L. n. 112 del 2008 e dell’art. 1, comma 355, della legge n. 296 del 2006. Il documento prevede il ricalcolo dell’acconto con metodo storico sulla base del reddito e dell’imposta rideterminati.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama numerose norme, tra cui:

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • D.M. 31 luglio 1998;
  • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  • D.M. 9 giugno 2004;
  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
  • D.L. 3 ottobre 2006, n. 262;
  • legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • D.L. 2 luglio 2007, n. 81;
  • legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
  • D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

È anche precisato che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.

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