Sentenza del 15/01/2015 n. 226 - Comm. Trib. Prov. Milano
SOCIETÀ CESSATA - Avviso accertamento - Notificazione a società già estinta - Impugnazione da parte dell'ex rappresentante legale - Inammissibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell'ex rappresentante legale. L'estinzione della società ha infatti fatto venir meno sia la soggettività dell'ente sia i poteri rappresentativi dell'ex liquidatore, anche se l'atto impositivo era stato notificato dopo la cancellazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un atto impositivo notificato a una società già cancellata dal Registro delle imprese. Tuttavia, la cancellazione determina l'estinzione della società e il conseguente venir meno del potere di rappresentanza dell'ex rappresentante legale o liquidatore. Quest'ultimo, non potendo più rappresentare un ente estinto, è privo di legittimazione attiva per proporre il ricorso.
Norme richiamate
Norme in materia di cancellazione delle società dal Registro delle imprese e di estinzione dell'ente
La cancellazione dal Registro delle imprese produce l'estinzione della società e comporta il venir meno dei poteri di rappresentanza dell'ex amministratore o liquidatore.
Norme processuali sulla legittimazione ad agire
Può proporre ricorso soltanto chi è titolare della posizione giuridica dedotta in giudizio o è legittimato a rappresentare il soggetto interessato. L'ex rappresentante di una società estinta non possiede tale legittimazione.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal Registro delle imprese determina, in linea generale, l'estinzione dell'ente e la cessazione dei poteri rappresentativi degli ex amministratori o liquidatori.
- Un ex rappresentante legale non può impugnare autonomamente un atto intestato alla società estinta, salvo che agisca in base a una propria e distinta posizione giuridica tutelabile.
- Prima di proporre ricorso contro un atto notificato a una società cessata è necessario verificare chi abbia effettivamente la legittimazione processuale, evitando di confondere la precedente carica rappresentativa con un potere ancora attuale.
- L'inammissibilità del ricorso può derivare non dal merito dell'accertamento fiscale, ma esclusivamente dalla mancanza del soggetto legittimato a contestarlo.
Testo integrale
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