Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12139/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza n. 6126/2025, pubblicata in data 27/05/2025 (RG n. 29079/2024 )

Giustizia amministrativa202510993

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 6126/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'Amministrazione all'attivazione della carta e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, previamente notificata al Ministero presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità richieste per valere quale titolo esecutivo. Ha dedotto la persistente mancata esecuzione del giudicato, nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla L. 30/1997. La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 e aveva condannato il Ministero all'immediata attivazione della Carta elettronica, con la provvista indicata nella sentenza, nonché alla rifusione delle spese del precedente giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: corretta notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, corrispondendo le somme dovute e attivando il beneficio riconosciuto. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997

    Impone, per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione.

  • art. 1, comma 121, L. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza passata in giudicato sia stata notificata all'amministrazione presso la sua sede reale con le formalità previste per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997.
  • Quando risulti non controversa la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine perentorio, imponendo l'adempimento delle prestazioni patrimoniali e amministrative ivi previste.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'amministrazione competente per materia, anche con facoltà di delega, per l'adozione degli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni non comporta la liquidazione di un compenso ulteriore quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.