Cassazione Civile, Sentenza n. 16055/2020 del 28/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Disputa relativa al pagamento di competenze professionali reclamate dall'arch. Pasquale Piscitelli per attività di progettazione e direzione lavori relative a un edificio a Ancona. In primo luogo il tribunale aveva revocato l'ingiunzione a favore del Piscitelli; in appello il Piscitelli otteneva parziale accoglimento con condanna della IPECO al pagamento di euro 33.779,69. La IPECO ha impugnato in Cassazione articolando sei motivi: principalmente contestazione della valutazione probatoria (art. 2697 c.c. in relazione all'art. 115 c.p.c.), deducendo che i lavori esecutivi erano stati svolti da terzi e che le prestazioni del Piscitelli erano riconducibili al suo ruolo societario (amministratore delegato/direttore tecnico) e quindi già compensate; censura per l'ammissione/rifiuto di prova testimoniale, rilevanza di documenti di terzi e di un esposto al Consiglio dell'Ordine, e richiamo all'art. 2389 c.c. in tema di remunerazione degli amministratori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della IPECO. Ha ritenuto che le censure fossero, in gran parte, sindacato del merito sulla valutazione delle prove (fattuale) e quindi non idonee a fondare cassazione; ha poi valutato che la motivazione della corte d'appello è congrua e sufficientemente argomentata (in particolare sull'esecuzione di prestazioni riconducibili al Piscitelli e sulla mancata prova di un compenso aggiuntivo deliberato dalla società). Ha confermato, in sostanza, l'accoglimento parziale dell'appello di Piscitelli operato in sede di merito; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione, liquidate in euro 10.500,00 oltre oneri, e dato atto della sussistenza dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del d.p.r. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2697 cod. civ.
art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 115 cod. proc. civ.
Riferimento al principio della prova: la ricorrente censurava la valutazione della prova, ma la Corte ha ritenuto che la contestazione attiene alla valutazione di fatto (competenza del giudice di merito) e che non vi è violazione della regola sulla ripartizione dell'onere della prova.
art. 115 cod. proc. civ.
art. 115 cod. proc. civ. collegato all'art. 2697 c.c.
Rilevanza della libera valutazione delle fonti di prova e del principio della rilevanza e congruità delle deduzioni probatorie; la Corte ha ritenuto regolare l'apprezzamento adottato dal giudice di merito.
art. 360 cod. proc. civ. (10o co., n. 5)
art. 360 cod. proc. civ., 10 co., n. 5
La Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione non consente il riesame del merito dei fatti; molte censure della IPECO rientravano nel sindacato di merito (n.5) e pertanto erano inammissibili o destituite di fondamento.
art. 2389 cod. civ.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che ogni attività svolta dall'amministratore fosse coperta dal compenso societario; la Corte ha osservato che qui si trattava di incarico libero-professionale distinto e non di 'cariche particolari' che legittimano remunerazioni speciali ai sensi dell'art. 2389.
art. 2702 cod. civ.
riferimento alla disciplina della prova scritta (art. 2702 c.c.) nel confronto con scritti di terzi
La Corte ha rilevato che scritti provenienti da terzi estranei alla lite non godono di efficacia probatoria piena ai sensi dell'art. 2702 e possono essere valutati dal giudice come meri indizi.
art. 214 cod. proc. civ.
art. 214 cod. proc. civ. rispetto alla prova scritta
Richiamato implicitamente per distinguere il regime processuale delle prove scritte tra le parti e la diversa valutazione degli scritti prodotti da terzi.
art. 132 cod. proc. civ.
art. 132 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 360 c.p.c.
Riferimento alla tipologia delle anomalie motivazionali rilevanti: la Corte ha applicato i principi sulle anomalie della motivazione richiamati dalla giurisprudenza e ha ritenuto congrua la motivazione della corte d'appello.
art. 366 cod. proc. civ.
art. 366 cod. proc. civ. (n.4 e n.6) in tema di specificità e autosufficienza dei motivi
La Corte ha richiamato gli oneri di autosufficienza e specificità nell'impugnazione di censure istruttorie e motivazionali, ritenendo alcuni motivi inammissibili per mancata autosufficienza.
art. 13 d.p.r. 115/2002
art. 13, 1o co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115
Riferimento procedurale al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza del presupposto per il versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il giudizio di Cassazione è limitato al sindacato di legittimità: le censure che attaccano la valutazione di fatto e la ponderazione delle prove operata dal giudice di merito sono, in linea generale, non idonee a fondare la cassazione (art. 360, 10 co., n.5 c.p.c.).
- Quando la questione riguarda l'esistenza di un accordo sul compenso tra amministratore e società, è decisivo provare l'esistenza di una delibera o di un accordo specifico: l'attività svolta a titolo di amministratore non implicitamente comprende automaticamente ogni prestazione professionale, salvo espressa deliberazione o prova contraria.
- Le scritture provenienti da terzi estranei alla lite hanno valore indiziario e possono essere valutate liberamente dal giudice del merito, ma non hanno efficacia di prova piena (art. 2702 c.c.).
- La mancata specificità dei capitoli di prova per testimoni (assenza di elementi essenziali che individuino il contenuto dell'accordo o i fatti da provare) può legittimamente portare alla loro inammissibilità: bisogna articolare i capitoli in modo dettagliato e coerente.
- Per contestare la motivazione di merito in Cassazione occorre dimostrare una anomalia motivazionale rilevante secondo i criteri giurisprudenziali (sezioni unite): il mero dissenso sulla valutazione delle prove non è sufficiente.
- Se una società intende dedurre che determinate prestazioni rientrano nella normale remunerazione dell'amministratore, è necessario fornire prove formali (delibere, incarichi conferiti, attribuzioni di delega) che dimostrino la ricomprensione delle prestazioni nel compenso societario.
- In caso di soccombenza in Cassazione la condanna alle spese di legittimità è usuale; inoltre possono essere posti in capo alla parte soccombente eventuali contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa vigente.
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