Cassazione Civile, Ordinanza n. 06869/2026 del 22/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Al contribuente era stato notificato un avviso di accertamento ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2008, con determinazione sintetica di un reddito complessivo netto di euro 71.666,11 sulla base di incrementi patrimoniali e del possesso/mantenimento di veicoli. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo decisiva la questione della c.d. "spalmatura" del reddito accertato; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittima l'imputazione pro quota degli incrementi patrimoniali negli anni precedenti. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che incrementi patrimoniali realizzati in anni successivi non possono essere utilizzati per determinare il reddito sintetico di un anno precedente; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia/violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe esaminato ulteriori difese e prove già dedotte in primo grado e riproposte in appello, riguardanti la giustificazione degli acquisti e del mantenimento dei veicoli, nonché i flussi finanziari provenienti dai familiari come prova contraria alla presunzione reddituale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 nella versione previgente, che consente di presumere che la spesa per incrementi patrimoniali sia stata sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno dell'esborso e nei quattro precedenti; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato le ulteriori deduzioni e prove del contribuente, riproposte in appello, incorrendo in omessa pronuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Nel testo previgente, in caso di accertamento sintetico fondato su spese per incrementi patrimoniali, la spesa si presume sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti; il contribuente può superare la presunzione con prova contraria.
art. 22 d.l. n. 78/2010
Ha sostituito i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 38, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 5 d.m. 24 dicembre 2012
Le disposizioni del decreto si applicano alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato evocato come parametro della censura di violazione di legge sul primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato evocato come parametro della censura di nullità per omessa pronuncia sul secondo motivo.
art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande, eccezioni e difese ritualmente introdotte; l'erronea declaratoria di assorbimento si traduce in omessa pronuncia.
art. 56 d.lgs. n. 546/1992
Le questioni e difese riproposte in appello non possono considerarsi rinunciate se ritualmente reiterate.
art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
Norma richiamata per la cassazione con rinvio e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme all'art. 385 c.p.c. per la disciplina delle spese nel giudizio di legittimità tributaria.
Massime di principio
- Nel previgente accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, la spesa può essere imputata pro quota all'anno dell'esborso e ai quattro anni precedenti, senza che ciò integri di per sé una doppia imposizione, poiché la presunzione mira a intercettare redditi occultati presumibilmente formatisi nel tempo.
- Le disposizioni transitorie del nuovo redditometro e del decreto attuativo prevalgono sul criterio generale del tempus regit actum, sicché l'applicazione del nuovo regime decorre dagli anni d'imposta espressamente indicati dalla disciplina transitoria.
- Il contribuente può superare la presunzione reddituale dell'accertamento sintetico offrendo prova contraria idonea, anche mediante giustificazioni specifiche sulle spese contestate e sulla provenienza delle risorse impiegate.
- L'erronea dichiarazione di assorbimento delle difese o eccezioni ritualmente riproposte in appello integra omessa pronuncia quando impedisce al giudice di esaminare questioni ancora decisive e non rinunciate.
- In tema di accertamento tributario, la sentenza deve motivare sulle ragioni per cui le allegazioni e le prove del contribuente non siano idonee a superare le presunzioni poste a base della pretesa erariale.
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