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Sentenza

Sentenza del 13/07/2016 n. 14296 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sostenendo che il contribuente non poteva beneficiare del condono tombale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, per gli anni 1999 e 2000. Prima della domanda di condono, infatti, la Guardia di Finanza aveva notificato nel 2001 un processo verbale di constatazione relativo ai medesimi anni. Secondo l'Agenzia, tale notificazione costituiva una causa ostativa al condono, indipendentemente dal fatto che gli avvisi di accertamento fossero stati notificati solo nel 2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo. Ha stabilito che la notificazione del processo verbale di constatazione impedisce l'accesso al condono tombale per gli anni interessati, anche quando l'avviso di accertamento non sia ancora stato notificato alla data di entrata in vigore della normativa successiva. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della stessa Commissione per un nuovo esame, compresa la questione subordinata relativa alla rettifica del valore degli accertamenti. Le spese dell'intero giudizio saranno determinate dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9

    Condono tombale per gli anni pregressi

    Il condono tombale non è accessibile quando, per gli stessi periodi d'imposta, sia stato previamente notificato un processo verbale di constatazione rientrante nelle ipotesi ostative previste dalla legge.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14

    La notificazione del processo verbale di constatazione costituisce causa ostativa alla definizione agevolata degli anni interessati.

  • D.L. 24 giugno 2003, n. 143, art. 1, comma 2-terdecies, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 212

    La disposizione chiarisce la portata della disciplina del condono: il verbale previamente notificato non conserva efficacia preclusiva soltanto se l'esito positivo della verifica viene smentito da una diversa determinazione dell'ufficio oppure se l'avviso di accertamento viene annullato in autotutela. La mera notificazione successiva dell'avviso di accertamento non elimina l'effetto ostativo.

Massime di principio

  • Nel condono fiscale, la notificazione di un processo verbale di constatazione relativo agli stessi periodi d'imposta può impedire il condono tombale, anche se l'avviso di accertamento viene notificato successivamente.
  • Ai fini della causa ostativa rileva principalmente la preventiva notificazione del verbale, non il momento in cui l'amministrazione emette o notifica l'avviso di accertamento.
  • La disciplina successiva non può essere interpretata nel senso di rendere irrilevante un verbale già notificato; l'effetto preclusivo viene meno solo se l'ufficio smentisce l'esito della verifica o annulla l'accertamento in autotutela.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare la data di notificazione del processo verbale, il suo contenuto e l'eventuale esistenza di un successivo annullamento o di una determinazione dell'ufficio incompatibile con l'esito della verifica.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente tutti gli aspetti della controversia: il giudice del rinvio deve riesaminare la causa applicando il principio di diritto stabilito dalla Corte e decidere anche le questioni ancora aperte.

Testo integrale

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