Cassazione Civile, Ordinanza n. 01386/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta dalla curatela fallimentare contro una ex amministratrice di fatto e contro due liquidatori, per avere questi ultimi proseguito illegittimamente l'attività d'impresa invece di avviare senza indugio la cessazione dell'attività e la procedura concorsuale, con pregiudizio per il patrimonio sociale e per i creditori. Il tribunale aveva escluso la responsabilità dell'asserita amministratrice di fatto e aveva condannato i liquidatori; la corte d'appello, in parziale riforma, ha ritenuto responsabile il liquidatore appellante, ma ha rideterminato il danno in via equitativa nell'importo di euro 94.613,52, ancorandolo all'aggravamento del deficit patrimoniale verificatosi nel periodo di sua gestione. Nel ricorso per cassazione il liquidatore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per omessa pronuncia sul primo motivo di appello, con cui sosteneva che la condanna di primo grado lo avesse colpito per fatti diversi da quelli allegati dalla curatela; in subordine, omessa/insufficiente motivazione sulla domanda azionata; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte d'appello avesse fondato la nuova qualificazione e quantificazione del danno su prove non ritualmente acquisite e su una consulenza tecnica basata su documenti introdotti abusivamente nel processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello, affermando la violazione dei doveri del liquidatore e la necessità di interrompere l'attività, ha implicitamente esaminato e rigettato la censura sull'asserita extrapetizione; inoltre, dagli atti richiamati nella sentenza emergeva che la domanda introduttiva comprendeva anche i danni derivanti dalla illegittima prosecuzione dell'attività. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non rispettava l'onere di specifica indicazione dei documenti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: il ricorrente non aveva precisato quali documenti asseritamente acquisiti in modo irregolare avessero inciso sulla consulenza e sulla quantificazione del danno. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il giudice di merito non incorre in vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata è incompatibile con la tesi dell'appellante e dunque implica il rigetto della censura proposta.
La censura che denunci l'utilizzo di prove non ritualmente acquisite deve essere specifica e riferita ai documenti effettivamente considerati dal giudice di merito.
La doglianza sulla valutazione delle prove non può tradursi in un'affermazione generica di erroneo governo del materiale istruttorio, ma deve individuare con precisione il vizio dedotto.
La contestazione sulla prova del danno deve confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito e con gli elementi da questa valorizzati per la liquidazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione è necessario indicare specificamente i documenti su cui la censura si fonda, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La decisione è stata assunta all'esito della camera di consiglio con il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata contenga una statuizione incompatibile con la censura dedotta, poiché ciò equivale a rigetto implicito del motivo di appello.
- La domanda risarcitoria può essere ritenuta comprensiva anche del danno derivante dalla illegittima prosecuzione dell'attività societaria se tale petitum risulta emergere dagli atti richiamati nella sentenza di merito.
- Il ricorrente che contesti l'utilizzo di prove o documenti nella quantificazione del danno deve indicare in modo specifico quali documenti siano stati considerati e in quale sede siano stati acquisiti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- La censura contro la liquidazione equitativa del danno non può essere accolta se non individua puntualmente l'errore nel criterio adottato o il nesso tra i documenti asseritamente irregolari e la decisione finale.
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