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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15823/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa al pagamento di forniture di macchine/attrezzature per la lavorazione delle olive. F.lli Corneli s.n.c. aveva chiesto al Tribunale di Teramo la condanna di Anna Maria Di Silvestre al pagamento del residuo reclamato (inizialmente indicato in lire e poi riclassificato in euro: importo reclamato in primo grado pari a una somma residua e in cassazione richiesta in via principale circa €5.061,28 e somme correlate). Di Silvestre aveva contestato l'esistenza di vizi dei beni forniti e dedotto pagamenti già effettuati e danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda attrice in gran parte; la Corte d'Appello di L'Aquila ha parzialmente accolto l'appello di Di Silvestre riducendo la somma dovuta a €2.995,45, ritenendo che i versamenti effettuati (due assegni circolari del 7/5/1997 per complessive lire 15.000.000) escludevano la pretesa residua riferita alla fornitura del 1997 e qualificando la fornitura del 2000 come rapporto autonomo. F.lli Corneli ha proposto ricorso per cassazione con molte censure (violazione di norme civili ed error in iudicando), lamentando errata imputazione dei pagamenti, violazione dei criteri ermeneutici, travisamento delle prove e vizi di motivazione; Di Silvestre ha presentato controricorso e ricorso incidentale. In cassazione le doglianze del ricorrente sono state ritenute infondate per prevalente ragione: la Corte di legittimità ha confermato che la valutazione della prova e l'imputazione dei pagamenti sono questioni di merito riservate al giudice di merito, non sindacabili in cassazione salvo specifiche e rigorose ipotesi di violazione di legge o motivazione mancante/contraddittoria.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ha rigettato sia il ricorso principale proposto da F.lli Corneli s.n.c. sia il ricorso incidentale proposto da Anna Maria Di Silvestre, confermando la decisione della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva ridotto la somma dovuta a €2.995,45. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i profili di doglianza che avrebbero richiesto la revisione della valutazione di merito (interpretazione dei contratti, imputazione dei pagamenti, travisamento della prova). È stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite in sede di legittimità per reciproca soccombenza. Inoltre è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ricorrente e ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Sono state respinte le doglianze relative a vizi di motivazione e omessa pronuncia ritenute infondate o inammissibili.

Norme richiamate

  • art.360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    Regime delle ragioni di cassazione: i vizi dedotti (motivazione, travisamento della prova, omesso esame di fatto decisivo) sono esaminati nei limiti di quanto consentito dalla legge e dalla giurisprudenza; la Corte ha ritenuto che le censure fossero in gran parte inammissibili o attinenti alla valutazione di merito non sindacabile.

  • art.366 c.p.c.

    Requisiti formali del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto ammessi motivi anche articolati in via subordinata e redatti in gradi graduati, purché intelligibili.

  • art.378 c.p.c.

    Regola sul deposito di memorie per la discussione in udienza; la Corte ha ritenuto regolare il deposito della seconda memoria della controricorrente effettuata in relazione all'udienza differita per legittimo impedimento.

  • art.132 c.p.c. (n.4 co.2)

    Richiesta di motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione della sentenza d'appello era pertinente, comprensibile e non affetta da vizi tali da determinare nullità.

  • art.115 e 116 c.p.c.

    Poteri istruttori e libera valutazione della prova: la Corte ha ribadito che l'attribuzione di valore probatorio è appannaggio del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è presente e logica.

  • art.1362-1371 c.c.

    Regole sull'interpretazione dei contratti: la Corte ha richiamato che rimane riservata al giudice di merito la corretta interpretazione e che la censura in cassazione deve indicare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici o costituire omesso esame di fatto decisivo.

  • art.1498, art.1193 co.2, art.1218 c.c.

    Norme sul pagamento, imputazione dei pagamenti e adempimento: contestazioni sull'imputazione dei due assegni e sul rapporto tra più contratti sono questioni di merito che la Corte ha ritenuto correttamente valutate dal giudice d'appello.

  • art.92 c.p.c.

    Regole sulla liquidazione delle spese di lite: la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nel compensare le spese sulla base del principio di causalità, ritenendo legittima la compensazione parziale disposta.

  • art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002

    Previsione del contributo unificato aggiuntivo: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo pari a quello del ricorso.

  • art.348-ter u.c. c.p.c. (applicazione temporale)

    Regola sulla non proponibilità di ricorso per cassazione per vizio di motivazione nella cd doppia conforme: la Corte ha richiamato l'applicazione ratione temporis di norme che limitano il sindacato di merito.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca primariamente violazioni di legge e vizi formali della motivazione; la valutazione della prova e l'apprezzamento dei fatti sono di regola riservati al giudice di merito e non sono rivedibili in cassazione salvo casi molto specifici e ben motivati.
  • L'imputazione dei pagamenti tra più rapporti contrattuali richiede una domanda espressa di compensazione e un esame istruttorio; senza una domanda di compensazione il giudice può ritenere non imputabile un pagamento a una diversa fornitura.
  • Le doglianze sulla interpretazione contrattuale devono indicare con precisione in che modo il giudice si sia discostato dai canoni ermeneutici (art.1362 e ss. c.c.); la mera proposta di una diversa interpretazione è inammissibile in cassazione.
  • I depositi di memorie e documenti per la discussione in udienza sono disciplinati e possono essere ammessi se effettuati nei termini previsti (art.378 c.p.c.), anche in presenza di udienza differita per legittimo impedimento del difensore.
  • La motivazione della sentenza è sindacabile in cassazione quando mancante, apparente, manifestamente contraddittoria o perplessa; critiche che insistono sulla mera insufficienza della valutazione di merito sono, salvo i limiti dell'art.360 n.5, inammissibili.
  • La compensazione delle spese processuali è una misura discrezionale del giudice di merito, fondata sul principio di causalità; la Corte di legittimità controlla soltanto l'astratta legittimità dell'esercizio di tale discrezionalità.
  • Per ottenere successo in cassazione su questioni di fatto (es. travisamento della prova, omesso esame di fatto decisivo) è necessario formulare censure puntuali e aderenti ai limiti dell'art.360 c.p.c.; spesso il rimedio non è la cassazione ma altri rimedi specifici (es. revocazione per errore di fatto, se applicabile).

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