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Ordinanza

Ordinanza n. 1748/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IIOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sulla diffida a prendere in carico terapeuticamente il minore e a rimborsare le spese sanitarie sostenute

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I genitori hanno agito con il rito previsto per il silenzio, deducendo l’illegittimità dell’inerzia dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone rispetto alla diffida e chiedendo che fosse accertato l’obbligo di presa in carico terapeutica del minore, con erogazione diretta o indiretta dei trattamenti riabilitativi prescritti dalla documentazione specialistica. Hanno inoltre domandato la condanna dell’Azienda a provvedere entro un termine e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati per le spese già sostenute e comprensivi del rimborso delle spese future, oltre interessi e rivalutazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la sussistenza dell’obbligo di presa in carico, la domanda di rimborso o quella risarcitoria. Ha rilevato che il ricorso introdotto con il rito sul silenzio cumula alla domanda contro l’inerzia domande di accertamento del diritto ai trattamenti, di condanna alla loro somministrazione e di risarcimento. In applicazione dell’art. 32, comma 1, c.p.a., ha disposto il mutamento del rito: il ricorso sarà trattato con rito ordinario all’udienza pubblica del 17 febbraio 2027. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    Ritenuto che, in caso di cumulo delle domande, il ricorso debba essere trattato con il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a.

    Quando in un ricorso introdotto con il rito sul silenzio sono cumulate domande di accertamento del diritto, di condanna alla prestazione e di risarcimento, il giudizio deve proseguire con il rito ordinario.

Massime di principio

  • Il ricorso introdotto con il rito sul silenzio che cumuli alla domanda contro l’inerzia dell’amministrazione domande di accertamento del diritto sostanziale, di condanna alla prestazione e di risarcimento deve essere trattato con il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità

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