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Ordinanza

Ordinanza n. 9795/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’istanza di accesso al fascicolo telematico della società F.I.R.M.A. – Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali ed Affini S.p.A.

Giustizia amministrativa202600810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: istanza di accesso al fascicolo telematico di un giudizio amministrativo pendente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società istante ha chiesto l'accesso al fascicolo telematico per valutare eventuali iniziative a tutela della propria posizione, ritenuta potenzialmente interferente con la controversia relativa all'autonomia dei presupposti e degli effetti della disciplina dell'attuale governance e del relativo tetto della spesa farmaceutica convenzionata. Il TAR ha esaminato la disciplina dell'accesso agli atti processuali, distinguendola dall'accesso ai documenti amministrativi regolato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. L'istante ha prospettato l'esigenza di verificare i termini della controversia al fine di valutare un eventuale intervento quale terzo.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza. Ha ritenuto che gli atti e i documenti processuali non abbiano natura di documenti amministrativi e siano quindi sottratti alla disciplina generale dell'accesso ex legge n. 241/1990. L'accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse, mentre l'accesso agli atti e ai documenti di parte nel fascicolo telematico è regolato dall'art. 17, comma 3, d.P.C.M. n. 40/2016 e può essere autorizzato solo quando risulti necessario e imprescindibile per la difesa della posizione dell'istante, non altrimenti tutelabile senza pregiudizio. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il terzo può accedere preliminarmente al fascicolo di una causa inter alios quando sussista un'astratta pertinenza tra la controversia e la sua sfera giuridica e l'iniziativa non sia manifestamente pretestuosa o emulativa. Nel caso concreto, tuttavia, ha escluso la sussistenza dei requisiti, poiché l'istante rivestiva in realtà la posizione di soggetto cointeressato e non quella di terzo la cui difesa imponesse l'accesso al fascicolo. Considerata la natura del pronunciamento, non vi è stata condanna alle spese.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina generale dell'accesso ai documenti amministrativi non si applica agli atti e ai documenti processuali, che non hanno natura di documenti amministrativi.

  • art. 7 disp. att. c.p.a.

    L'accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse.

  • art. 744 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento dell'accessibilità dei provvedimenti giudiziari a chiunque vi abbia interesse.

  • art. 17, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40

    Disciplina l'accesso agli atti e ai documenti di parte contenuti nel fascicolo del processo amministrativo telematico.

  • art. 28, comma 2, c.p.a.

    È richiamato tra le disposizioni che individuano situazioni legittimanti l'intervento del terzo nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Gli atti e i documenti processuali depositati dalle parti non sono documenti amministrativi e non sono soggetti alla disciplina generale dell'accesso prevista dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
  • Nel processo amministrativo telematico, l'accesso del terzo agli atti e ai documenti di parte contenuti nel fascicolo di una causa inter alios costituisce una deroga alla regola della riservatezza degli atti difensivi e può essere autorizzato soltanto quando sia necessario e imprescindibile per la difesa della posizione dell'istante, non altrimenti esercitabile senza pregiudizio.
  • L'autorizzazione preventiva all'accesso del terzo al fascicolo processuale presuppone almeno un'astratta pertinenza tra la controversia pendente e la sfera giuridica dell'istante, nonché l'assenza di manifesta pretestuosità o di intento emulativo; non richiede invece, in questa fase, la piena dimostrazione della fondatezza dell'intervento.
  • La posizione di soggetto cointeressato, anziché quella di terzo titolare di una posizione giuridica autonoma o dipendente potenzialmente incisa dalla sentenza, non integra di per sé i requisiti per ottenere l'accesso agli atti difensivi del fascicolo telematico.
  • La riservatezza degli atti processuali di parte trova particolare giustificazione nella possibile presenza di dati sensibili, informazioni sulla vita privata, segreti commerciali o industriali e strategie processuali; pertanto, la visione da remoto degli atti difensivi deve essere concessa in via eccezionale e per imprescindibili esigenze difensive.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelare
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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