Sentenza del 08/04/2016 n. 2013 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SANZIONI TRIBUTARIE - Rimborso Iva - Errore commesso dall'ufficio - Applicabilità della sanzione - Insussistenza - Illegittimità dell'atto di contestazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione sanzionatoria è stata ritenuta illegittima: non è sanzionabile il contribuente che abbia ricevuto un rimborso non dovuto per errore dell’ufficio, poiché la sanzione richiede una condotta imputabile al contribuente. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, la data, l’importo del rimborso né le statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione ha contestato alla società di avere ottenuto un rimborso IVA superiore a quello spettante e le ha irrogato la sanzione piena del 30%. La società ha sostenuto che il rimborso indebito era dipeso da un errore dell’ufficio e che la sanzione non fosse applicabile: essa presuppone una condotta del contribuente relativa a versamenti dovuti, non il mero ottenimento di un rimborso erroneamente erogato dall’Amministrazione.
Massime di principio
- Se un rimborso tributario non dovuto è stato erogato per errore dell’Amministrazione e non per una condotta imputabile al contribuente, la sola indebita percezione non giustifica l’applicazione di una sanzione.
- Occorre distinguere le sanzioni collegate all’omesso o insufficiente versamento da quelle che potrebbero riguardare condotte specificamente sanzionabili in materia di rimborsi: la prima fattispecie non si estende automaticamente a un rimborso erroneamente liquidato dall’ufficio.
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