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Messaggio

Messaggio numero 12576 del 27-07-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce indicazioni operative per la verifica centralizzata dei richiedenti l’indennità di disoccupazione agricola 2011, mediante incrocio di banche dati su partita IVA, imprese, gestioni autonome INPS e altri enti previdenziali. Definisce le modalità di istruttoria, le casistiche di titolari di partita IVA con o senza impresa, i casi di partita IVA cessata o attiva e le regole di utilizzo delle giornate di lavoro autonomo o parasubordinato ai fini della liquidazione della prestazione.

Istruzioni centralizzate per l’istruttoria delle domande di disoccupazione agricola 2011

Istruttoria centralizzata delle domande di disoccupazione agricola 2011

Il documento disciplina l’attività istruttoria centralizzata svolta sulle domande di indennità di disoccupazione agricola in competenza 2011, con riferimento anche all’assegno per il nucleo familiare. L’obiettivo è individuare i richiedenti che abbiano svolto attività di lavoro autonomo, professionale o parasubordinato, al fine di evitare erogazioni non dovute o parzialmente non dovute e di definire correttamente il diritto alla prestazione.

Finalità e basi informative dell’istruttoria

L’attività è stata realizzata già in fase di presentazione delle domande mediante incrocio del codice fiscale dei richiedenti con:

  • il data-base dei titolari di partita IVA fornito dall’Agenzia delle Entrate;
  • le informazioni del Casellario dei lavoratori attivi.

Le informazioni così acquisite risultano già riportate nelle domande presenti negli archivi della procedura di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola. La procedura è stata aggiornata per utilizzare i dati relativi al lavoro in proprio, evidenziando la titolarità di partita IVA e/o l’iscrizione ad altro Ente o Cassa previdenziale, secondo gli aggiornamenti resi noti con il messaggio INPS n. 6452 del 13/4/2012.

A livello centrale è stato inoltre effettuato un ulteriore incrocio tra i soggetti titolari di partita IVA, gli archivi delle Camere di Commercio e quelli delle Gestioni autonome artigiani e commercianti, per distinguere:

  • titolari di partita IVA collegati a un’impresa ed eventualmente iscritti alle Gestioni ART/COM;
  • titolari di partita IVA non collegati a impresa e non iscritti alle Gestioni ART/COM.

Attività istruttoria e ripartizione dei compiti

L’istruttoria comprende tre livelli di intervento:

  • accertamento del lavoro in proprio e quantificazione delle giornate, svolto dall’Area di Back-office di Verifica Amministrativa;
  • utilizzo delle informazioni per l’eventuale iscrizione alle Gestioni autonome INPS ART/COM o CD/CM, svolto dall’Area di Back-office Anagrafica e flussi;
  • inserimento dei dati nella procedura DSAGR per la definizione delle domande, svolto dall’Area di Front-office Linea di servizio delle prestazioni a sostegno del reddito.

Le attività svolte saranno valutate anche ai fini della valorizzazione della produzione relativa alla verifica dei requisiti per la liquidazione della prestazione.

Titolari di partita IVA con impresa: contenuto della LISTA 1

La cosiddetta LISTA 1 riguarda i soggetti risultati collegati a un’impresa ed eventualmente iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti. Essa contiene:

  • nelle colonne A-R, i dati provenienti dall’archivio Agenzia delle Entrate e dall’archivio delle domande di disoccupazione agricola;
  • nelle colonne S-X, i dati derivanti dall’incrocio con gli archivi ART/COM;
  • nelle colonne Y-AL, i dati derivanti dall’incrocio con l’archivio InfoCamere.

La funzione Filtro di Excel può essere usata per evidenziare specifiche situazioni, ad esempio:

  • per selezionare le posizioni in cui l’impresa non è cessata, occorre filtrare la colonna della data di cessazione dell’impresa (AE) e mantenere solo le celle vuote;
  • per selezionare le posizioni in cui l’impresa è cessata, occorre filtrare la stessa colonna eliminando la spunta sulla voce “vuote”.

Soggetti iscritti anche alle Gestioni ART/COM

Per i soggetti già iscritti alle Gestioni autonome artigiani e commercianti, l’informazione è già rilevata dalla procedura di liquidazione delle domande di disoccupazione agricola, che segnala anche l’eventuale cancellazione.

Se la titolarità dell’impresa coincide temporalmente con l’iscrizione attiva, per l’anno 2011, in una delle gestioni autonome, non occorre svolgere ulteriori accertamenti, poiché la procedura considera automaticamente le giornate di lavoro autonomo ai fini della definizione della domanda.

Se invece titolarità d’impresa e iscrizione ART/COM non coincidono temporalmente, occorre applicare le indicazioni relative ai soggetti non iscritti alle Gestioni ART/COM e alla Gestione CD/CM.

Soggetti non iscritti alle Gestioni ART/COM e alla Gestione CD/CM

Quando il soggetto partecipa a un’impresa ma non risulta iscritto alle Gestioni ART/COM, oppure si è cancellato dalle stesse, deve essere valutata l’attività lavorativa svolta in proprio, tenendo conto della tipologia di attività e della carica rivestita nell’impresa.

Quando il soggetto partecipa a un’impresa agricola ma non risulta iscritto alla Gestione CD/CM, deve essere valutata l’attività agricola svolta in proprio; se non già acquisita, può essere richiesta all’interessato la dichiarazione sostitutiva allegata al messaggio INPS n. 6521 del 16/4/2012.

Le risultanze dell’accertamento sul lavoro in proprio devono essere utilizzate in procedura DSAGR nel seguente modo:

  • se il lavoro in proprio ha comportato iscrizione a una gestione autonoma INPS (ART/COM, CD/CM), le giornate quantificate vanno inserite nella sezione “Lavoro autonomo” nelle parti riservate a CD/CM, Artigiano o Commerciante; tali giornate concorrono alla determinazione della prevalenza tra attività autonoma e subordinata e al computo delle giornate non indennizzabili ai fini del diritto sia all’indennità di disoccupazione agricola sia all’assegno per il nucleo familiare;
  • se il lavoro in proprio non ha comportato obbligo di iscrizione a una gestione autonoma INPS, le giornate vanno inserite in DSAGR in “Lavoro autonomo” > “Attività senza obbligo di iscrizione” > “Giornate senza obbligo di iscrizione”; esse rilevano per la prevalenza di attività e per le giornate non indennizzabili ai fini dell’indennità di disoccupazione agricola, ma non sono considerate ai fini del calcolo dell’assegno per il nucleo familiare.

Titolari di partita IVA senza impresa: contenuto della LISTA 2

La LISTA 2 riguarda i soggetti per i quali l’incrocio con l’archivio InfoCamere ha dato esito negativo, senza partecipazione a impresa e senza iscrizione alle Gestioni ART/COM. Essa contiene, nelle colonne A-R, i dati provenienti dall’Agenzia delle Entrate e dall’archivio delle domande di disoccupazione agricola.

Soggetti con partita IVA cessata

Una parte delle posizioni della LISTA 2 riguarda soggetti la cui partita IVA risulta cessata. In applicazione delle istruzioni già date con il messaggio INPS n. 15122 del 22/7/2011 sulle partite IVA inattive, tali domande possono essere definite immediatamente.

Operativamente occorre attivare il filtro sulla colonna “Stato” (colonna I) e selezionare “CESSATA”, così da ottenere i numeri di domanda (colonna M) relativi alle posizioni definibili.

Soggetti con partita IVA attiva

Per i soggetti non iscritti alle Camere di commercio ma ancora titolari di partita IVA attiva, il documento richiama l’art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972:

  • il comma 3 prevede che, in caso di cessazione dell’attività, il contribuente debba darne dichiarazione entro 30 giorni ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate;
  • il comma 15-quinquies, come sostituito dall’art. 8, comma 9, lettera a) del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012, prevede che l’Agenzia delle Entrate individui i titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato tale dichiarazione e comunichi loro che procederà alla cessazione d’ufficio.

Per poter definire le domande, deve essere inviata agli interessati una richiesta di informazioni sull’eventuale cancellazione della partita IVA o sull’eventuale attività di lavoro in proprio svolta, secondo il fac-simile allegato al messaggio, insieme alla dichiarazione sull’attività in proprio già allegata al messaggio n. 6521 del 16/4/2012.

Iscritti ad altra Cassa o Ente previdenziale

Il documento precisa che l’incrocio con il Casellario dei lavoratori attivi non ha riguardato gli iscritti a Casse o Enti previdenziali che gestiscono solo posizioni da lavoro dipendente, come INPDAP, ENPALS e IPOST, poiché per tali soggetti le informazioni sul lavoro extra-agricolo sono già rilevate dalla procedura tramite prelievo automatico dei dati UniEmens.

Ogni sede può estrarre la lista dei soggetti iscritti ad altra Cassa o Ente previdenziale mediante la procedura di liquidazione, accedendo a:

  • opzione “Consulta”;
  • archivio delle “Domande con inquiry completo”;
  • tipologia “Lavoro autonomo senza iscrizione anno corrente”.

La lista ottenuta comprende le posizioni con partita IVA e iscrizione al Casellario dei lavoratori attivi per la provincia dell’operatore; può essere esportata in Excel e filtrata sulla colonna “Recuperato da inquiry” selezionando “Partita IVA e Casellario lavoratori attivi”, per individuare i codici fiscali con esito positivo dell’inquiry.

In procedura, tramite “Consulta” e l’archivio utility “P.IVA e Casellario lavoratori attivi”, inserendo il codice fiscale esportato, si visualizza il dettaglio della Cassa o Ente di iscrizione e, se presente, il periodo contributivo.

All’esito, l’interessato deve produrre la documentazione relativa al rapporto con la Cassa/Ente per valutare l’incidenza del lavoro in proprio sul diritto alla prestazione.

Le risultanze dell’attività di verifica devono essere utilizzate così:

  • se l’iscrizione ad altra Cassa o Ente deriva da attività professionale svolta per l’intero anno o in misura prevalente rispetto al lavoro dipendente agricolo ed eventualmente non agricolo, non sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione agricola;
  • se l’iscrizione deriva da attività professionale svolta per parte dell’anno e in misura non prevalente rispetto al lavoro subordinato, le giornate di attività professionale sono non indennizzabili.

In entrambi i casi le giornate di lavoro in proprio devono essere inserite in DSAGR nella sezione “Lavoro autonomo” come “Giornate senza obbligo di iscrizione”.

Iscrizione mantenuta per finalità pensionistiche e attività parasubordinata

Se l’iscrizione ad altra Cassa o Ente previdenziale è stata mantenuta solo per conservare il diritto a un trattamento pensionistico e l’interessato dimostra di non aver svolto alcuna attività professionale nel 2011, la domanda di disoccupazione agricola può essere definita senza considerare l’iscrizione; in procedura DSAGR va tolta la spunta sulla voce “Lavoro autonomo senza obbligo di iscrizione e/o P.IVA”.

Per i soggetti che svolgono attività con iscrizione alla Gestione Separata di altro Ente, il periodo di attività lavorativa parasubordinata va quantificato moltiplicando per 30 il numero dei mesi di accredito contributivo presso tale Gestione Separata. Il dato così ottenuto serve per:

  • la determinazione della prevalenza tra attività parasubordinata e dipendente, agricola e non agricola;
  • il computo delle giornate non indennizzabili.

Tali giornate vanno inserite nella procedura di liquidazione secondo le indicazioni già fornite con il messaggio INPS n. 11560 del 26/5/2011, paragrafo 7, ultimo capoverso, per i richiedenti iscritti alla Gestione Separata INPS.

Se le informazioni del Casellario dei lavoratori attivi non sono esaustive, ai fini del completamento dell’istruttoria può essere richiesta all’interessato la dichiarazione sostitutiva allegata al messaggio INPS n. 6521 del 16/04/2012, che indica anche i periodi di attività parasubordinata e l’Ente presso cui è versata la contribuzione.

Riferimenti e istruzioni operative richiamate

Il documento integra e aggiorna istruzioni già fornite con diversi messaggi INPS, in particolare:

  • messaggio INPS n. 15122 del 22/7/2011;
  • messaggio INPS n. 18713 del 3/10/2011;
  • messaggio INPS n. 6452 del 13/4/2012;
  • messaggio INPS n. 6521 del 16/4/2012;
  • messaggio INPS n. 11560 del 26/5/2011.

Le indicazioni riguardano soprattutto la gestione delle informazioni sul lavoro in proprio e la loro trasposizione nella procedura DSAGR ai fini della liquidazione della disoccupazione agricola e dell’assegno per il nucleo familiare.

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