Messaggio numero 12957 del 02-08-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento informa dell’adeguamento dei moduli telematici INPS 407 e 223 alle novità introdotte dalla legge n. 92/2012 sugli incentivi all’assunzione, con particolare attenzione ai casi di somministrazione. Precisa le condizioni ostative, le regole di imputazione dei requisiti all’utilizzatore, le modalità di allegazione della dichiarazione di responsabilità e l’ambito temporale di applicazione delle nuove regole dal 18 luglio 2012.
Chiarimenti INPS sugli incentivi all’assunzione dopo la legge n. 92/2012
Adeguamento degli incentivi all’assunzione dopo la legge n. 92/2012
Il documento comunica l’adeguamento delle procedure INPS in materia di incentivi all’assunzione alla legge n. 92 del 28 giugno 2012, entrata in vigore il 18 luglio 2012. La circolare richiama i principi generali introdotti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 14, e segnala che i moduli telematici 407 e 223 sono stati aggiornati, con applicazione anche alle agenzie di somministrazione.
Ambito normativo e destinatari
La disciplina richiamata riguarda gli incentivi previsti per:
- l’assunzione di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, ai sensi dell’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990;
- l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 8, commi 2, 4 e 4-bis, e dell’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, nonché dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/1993.
La legge 92/2012 modifica inoltre il testo dell’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.
Principi generali per la spettanza degli incentivi
L’art. 4, comma 12, della legge 92/2012 stabilisce che gli incentivi non spettano in una serie di ipotesi tassative. In particolare:
- non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- sono esclusi anche se il lavoratore avente diritto è utilizzato tramite contratto di somministrazione;
- non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato a tempo indeterminato o cessato da un contratto a termine;
- sono esclusi anche se, prima dell’utilizzo in somministrazione, l’utilizzatore non abbia offerto la riassunzione al titolare del diritto di precedenza;
- non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate ad acquisire professionalità sostanzialmente diverse oppure avvengano presso una diversa unità produttiva;
- non spettano per lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o in rapporto di collegamento o controllo con quello che assume; in caso di somministrazione, la regola si applica anche all’utilizzatore.
Cumulo dei periodi lavorativi
L’art. 4, comma 13, prevede che, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulino i periodi in cui il lavoratore ha prestato attività in favore dello stesso soggetto, sia come lavoro subordinato sia come lavoro somministrato. Non si cumulano invece le prestazioni in somministrazione rese dallo stesso lavoratore a diversi utilizzatori, anche se tramite la stessa agenzia, salvo che tra gli utilizzatori vi siano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o rapporti di collegamento o controllo.
Modifica dell’art. 8, comma 9, legge n. 407/1990
Il comma 14 dell’art. 4 modifica la disciplina degli sgravi previsti per le assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, sostituendo il riferimento alle assunzioni in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi con quello ai soli lavoratori dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, oppure sospesi.
Aggiornamento dei moduli telematici 407 e 223
Sono stati adeguati i moduli telematici 407 e 223 alle principali novità della legge. I modelli continuano a essere utilizzati dai datori di lavoro, comprese le agenzie di somministrazione.
L’adeguamento non riguarda le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate prima del 18 luglio 2012.
Somministrazione: documentazione da allegare
Quando viene comunicata una somministrazione, l’agenzia deve allegare, oltre all’autocertificazione e al documento di riconoscimento del lavoratore:
- una copia della dichiarazione di responsabilità con cui l’utilizzatore, o il suo rappresentante, attesta la sussistenza delle condizioni utili alla determinazione del diritto agli incentivi;
- una copia del documento di riconoscimento di chi ha sottoscritto la dichiarazione.
Per la dichiarazione di responsabilità può essere utilizzato il modulo disponibile nella sezione “moduli” del sito INPS:
- modulo “dich. resp. 407 SOMM”, codice SC75, da allegare al modulo telematico 407;
- modulo “dich. resp. 223 SOMM”, codice SC76, da allegare al modulo telematico 223.
Il modulo deve essere compilato integralmente, stampato, sottoscritto dall’utilizzatore o dal suo rappresentante, scansionato e allegato in formato digitale al modulo telematico. Per ragioni tecniche, dichiarazione e documento di riconoscimento del dichiarante devono essere contenuti in un unico file.
Applicazione dei requisiti nei casi di somministrazione
Per il modulo telematico 407, in caso di somministrazione, i requisiti indicati ai punti “a”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” e “h” si intendono riferiti all’utilizzatore.
Se durante il periodo di godimento dell’incentivo cessa il rapporto di prima somministrazione, occorre considerare la nuova situazione per mantenere l’incentivo e la sua misura; l’evento deve essere comunicato all’INPS tramite la funzione “contatti” del cassetto previdenziale aziende. Il documento riporta un esempio secondo cui, se il lavoratore passa a un utilizzatore diverso che non opera nel Mezzogiorno, la misura dell’incentivo si riduce al 50%.
Per il modulo telematico 223, in caso di somministrazione, i requisiti indicati ai punti “a”, “b”, “e”, “g”, “i” e “k” si riferiscono all’utilizzatore; per il punto “d” si rinvia alla nota apposta in calce al modulo. Anche in questo caso, se durante il periodo di fruizione cessa il rapporto di prima somministrazione, la nuova situazione deve essere considerata ai fini del mantenimento dell’incentivo, con relativa comunicazione all’INPS tramite il cassetto previdenziale aziende.
Gestione della posizione contributiva e controlli
Dopo l’invio dei moduli, i sistemi informativi centrali dell’INPS continuano ad aggiornare entro il giorno successivo la posizione contributiva del datore di lavoro, comprese le agenzie di somministrazione, così da consentire la fruizione dell’incentivo.
Le sedi INPS effettuano successivamente i controlli sulla sussistenza effettiva dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi, applicando le condizioni della legge n. 92/2012 alle assunzioni, proroghe, trasformazioni e somministrazioni effettuate dal 18 luglio 2012.
Quesiti, segnalazioni e canali di supporto
Per dubbi o segnalazioni, i datori di lavoro e le agenzie di somministrazione possono inviare un quesito alla sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi tramite la funzione “contatti” del Cassetto previdenziale aziende.
Se la sede non riesce a evadere il quesito, o se sorgono problematiche indipendenti da un quesito esterno, essa può rivolgersi agli uffici di consulenza previsti dalla circolare 135/2011. Se si ritiene opportuno interpellare la Direzione generale, le sedi devono utilizzare, tramite gli uffici regionali previsti dalla circolare 135/2011:
- info.diresco@inps.it per problematiche di carattere giuridico o amministrativo;
- supporto.diresco@inps.it per problematiche di carattere informatico.
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