Cassazione Civile, Ordinanza n. 28140/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (promissario acquirente)
La controversia
La lite nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso con una società poi fallita. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la risoluzione del preliminare, ritenuto improcedibili le domande di restituzione e risarcimento verso la curatela fallimentare e condannato i fideiussori della società a pagare una somma pari alla caparra/obbligazione pattuita, con interessi. In appello era stato solo anticipato il decorso degli interessi, mentre era stata confermata la decisione nel resto. Il ricorrente per cassazione deduceva: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la corte d'appello avrebbe deciso sulla portata della fideiussione invece che sulla questione devoluta del danno in re ipsa; 2) violazione del giudicato ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., perché il primo giudice aveva fatto riferimento a una scrittura del 10 dicembre 2003, mentre la corte d'appello avrebbe fondato la decisione su una scrittura del 29 giugno 2004 non riproposta dalle controparti; 3) nullità per violazione dell'art. 101 c.p.c., per mancata instaurazione del contraddittorio sulla diversa ricostruzione della vicenda contrattuale; 4) violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la scrittura del 29 giugno 2004, letta insieme a quella del 10 dicembre 2003, confermava l'assunzione di un impegno dei fideiussori non limitato alla sola restituzione, ma esteso all'esatto adempimento e al risarcimento; 5) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., contestando l'affermazione per cui non vi sarebbe danno differenziale perché il bene non era ancora venuto a esistenza; 6) censura sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando il principio secondo cui in appello il giudice può confermare la decisione con una diversa ricostruzione dei fatti e con diversa qualificazione giuridica, purché resti nel perimetro di petitum e causa petendi. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che dalla scrittura integrativa e dalla successiva scrittura emergeva un impegno dei fideiussori non solo restitutorio ma anche risarcitorio; perciò, una volta scelta la risoluzione del preliminare ex art. 1385 c.c., il promissario acquirente poteva agire anche per il risarcimento del danno nei confronti dei fideiussori, secondo i comuni criteri probatori. I motivi residui sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, ha accolto il quarto motivo, ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La cassazione ha ritenuto erronea la lettura della garanzia prestata dai fideiussori, perché non limitata alla sola restituzione della caparra o delle somme versate, ma estesa anche alla responsabilità risarcitoria in caso di inadempimento della società promittente venditrice; pertanto il giudice di rinvio dovrà riesaminare la domanda in coerenza con tale interpretazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice d'appello conferma la decisione in base a una diversa ricostruzione dei fatti o a una diversa qualificazione giuridica, purché resti entro petitum e causa petendi.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro del giudicato interno, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di giudicato sostanziale; la Corte non ha ravvisato violazione.
art. 101 c.p.c.
La mancata provocazione del contraddittorio non sussiste quando il giudice decide sulla base di elementi già presenti nel processo e nel perimetro della domanda.
art. 1362 c.c.
La clausola va interpretata secondo la comune intenzione delle parti e non in modo atomistico.
art. 1363 c.c.
Le clausole del complesso negoziale devono essere lette le une per mezzo delle altre.
art. 1218 c.c.
Richiamato dal ricorrente per affermare la responsabilità del debitore in caso di inadempimento; il motivo è rimasto assorbito dopo l'accoglimento del quarto motivo.
art. 1223 c.c.
Richiamato dal ricorrente per il criterio del risarcimento del danno conseguenza; il profilo è rimasto assorbito.
art. 1385 c.c.
La Corte qualifica la fattispecie come ricadente nello schema della caparra confirmatoria: di fronte all'inadempimento, il promissario acquirente ha scelto la risoluzione del preliminare e, secondo la pattuizione integrativa, ha potuto agire anche per il risarcimento verso i fideiussori.
Massime di principio
- In appello il giudice può fondare la conferma della decisione su una ricostruzione dei fatti o su una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal primo giudice, senza incorrere in ultrapetizione, purché non esca dai limiti del petitum e della causa petendi.
- L'interpretazione di una garanzia fideiussoria inserita in una complessa pattuizione contrattuale deve avvenire considerando unitariamente tutte le scritture richiamate, non isolando una sola clausola o un solo documento.
- Se dalla volontà negoziale risulta che i fideiussori hanno garantito non solo la restituzione delle somme versate ma anche l'esatto adempimento e il risarcimento del danno, la loro responsabilità non è limitata al mero profilo restitutorio.
- Nel caso di risoluzione del preliminare con caparra confirmatoria, la domanda risarcitoria verso i garanti può essere proposta secondo l'assetto pattizio concreto e resta soggetta ai comuni principi sulla prova del danno.
- La violazione dell'art. 101 c.p.c. non può essere ravvisata quando il giudice utilizza per la decisione elementi documentali già acquisiti e inquadrabili nel thema decidendum.
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