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Sentenza

Sentenza n. 70/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sezione UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione provinciale che approvava una proposta di sperimentazione sull’anticipazione, da parte degli infermieri di triage e post-triage, della richiesta di radiografie per traumi minori, nonché successiva deliberazione programmatoria sostitutiva

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta provinciale n. 1401 del 19 settembre 2025, relativa alla sperimentazione dell’estensione agli infermieri di triage e post-triage della possibilità di richiedere radiografie per traumi minori, e i relativi allegati contenenti il progetto e le linee formative. Con motivi aggiunti hanno impugnato la deliberazione n. 1758 del 17 novembre 2025, che aveva sostituito la precedente proposta con un nuovo progetto denominato “Gestione delle richieste di radiografie per il trattamento di traumi minori dei Pronto Soccorso”. I motivi del ricorso principale riguardavano: incompetenza provinciale e invasione della competenza statale in materia di individuazione delle figure professionali e dei relativi titoli; violazione della disciplina statale sulla professione infermieristica e sull’assenza di competenze prescrittive; illegittimità delle linee guida formative per provenienza da soggetto ritenuto non abilitato; violazione dell’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019 e travisamento del modello organizzativo del “see and treat”; mancato confronto sindacale; violazione della disciplina sulla sicurezza dalle radiazioni ionizzanti e omessa interlocuzione con le figure professionali competenti; carenza di istruttoria e motivazione sulle responsabilità mediche, infermieristiche, civili, penali e assicurative e sull’assenza di supervisione o convalida medica. I motivi aggiunti riproponevano sostanzialmente le medesime censure nei confronti della deliberazione n. 1758 del 2025. In rito, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, anche in ragione del contrasto tra la posizione dei ricorrenti quali enti esponenziali e il parere favorevole espresso dall’Ordine provinciale dei medici.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La deliberazione n. 1758 del 17 novembre 2025 aveva sostituito la proposta originaria, subordinandone ogni operatività al confronto con i tavoli nazionali e interregionali e all’individuazione di possibili soluzioni attuative, anche mediante eventuali interventi legislativi. Ne derivava che la sperimentazione originariamente contestata non sarebbe stata attuata nei termini iniziali e che la sua futura operatività risultava incerta quanto all’an e al quando. La lesione dedotta non era quindi più concreta, attuale ed effettiva, mentre l’eventuale annullamento della deliberazione n. 1401 non avrebbe procurato ai ricorrenti un’utilità attuale. Il Tribunale ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., poiché diretti contro una deliberazione avente natura meramente programmatoria e non immediatamente lesiva: essa rimetteva la definizione delle soluzioni ai successivi confronti istituzionali, con esiti non preventivabili e potenzialmente subordinati a interventi legislativi. L’annullamento della deliberazione n. 1758 non avrebbe pertanto prodotto alcuna utilità concreta e attuale. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure di incompetenza, violazione di legge, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando manca una condizione dell’azione, tra cui l’interesse concreto e attuale all’impugnazione. È stato applicato ai motivi aggiunti proposti contro la deliberazione meramente programmatoria e non immediatamente lesiva.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. È stato applicato al ricorso principale perché la deliberazione successiva aveva sostituito la proposta originaria e ne aveva differito sine die l’operatività, rendendo incerta la lesione dedotta.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla ripartizione delle competenze legislative in materia sanitaria e alla pretesa invasione della competenza statale sull’individuazione delle professioni sanitarie; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 1 l. 26 febbraio 1999, n. 42

    Invocato dai ricorrenti in relazione all’ambito delle competenze della professione infermieristica; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • d.m. 14 settembre 1994, n. 739

    Invocato dai ricorrenti per contestare l’attribuzione agli infermieri di competenze relative alla richiesta di esami radiologici; la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 5 l. 8 marzo 2017, n. 24

    Invocato con riferimento alla formazione e alle linee guida in materia sanitaria; il motivo non è stato esaminato per la definizione in rito del giudizio.

  • d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101

    Invocato dai ricorrenti in materia di protezione dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 32 e 97 Cost.

    Invocati in relazione alla tutela della salute, al buon andamento e all’adeguatezza dell’istruttoria; le relative censure non sono state esaminate nel merito.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere deve essere personale, concreto, attuale ed effettivo e deve tradursi in un’utilità direttamente conseguibile dalla pronuncia richiesta; non è sufficiente una lesione ipotetica, eventuale o meramente riflessa.
  • Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo l’impugnazione, l’amministrazione sostituisce l’atto originario e ne differisce l’operatività a un futuro confronto istituzionale, rendendo incerta sia l’attuazione del progetto sia la concreta lesività dell’atto inizialmente impugnato.
  • Una deliberazione che si limita a formulare una proposta programmatoria, rimettendo a successivi tavoli istituzionali la condivisione e l’individuazione delle modalità attuative, non è immediatamente lesiva se non determina effetti concreti e attuali nella sfera giuridica dei destinatari.
  • L’impugnazione di un atto futuro o meramente preparatorio non può essere sorretta dalla sola possibilità che l’amministrazione eserciti successivamente il proprio potere in senso lesivo; l’interesse non sussiste quando l’utilità dell’annullamento dipende da esiti ancora incerti e da eventuali ulteriori atti, anche legislativi.
  • La sopravvenuta sostituzione dell’atto impugnato non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: occorre verificare se residui un interesse concreto e attuale alla decisione. Quando tale interesse viene meno, la conseguenza processuale è l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseAbuso del diritto e del processo

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