Sentenza n. 4419/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 1100/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.03.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1100/2025, relativa all’accredito di 1.000 euro sulla carta del docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 1100/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 9 marzo 2025 e notificata al Ministero l’11 marzo 2025 quale titolo esecutivo, con attestazione di conformità. La sentenza, passata in giudicato, aveva condannato il Ministero a riconoscere il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di 1.000 euro per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione di tale statuizione. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo trascorsi dalla notifica del titolo esecutivo i 120 giorni previsti dall’art. 14 d.l. 669/1996. Ha chiarito che tale termine decorre dalla notifica della sentenza dotata di attestazione di conformità, quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.; la spedizione in forma esecutiva prevista dall’art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia, è distinta dal titolo esecutivo e non incide sulla decorrenza del termine. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione della statuizione di cui al giudicato e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di adempiere integralmente entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, con 60 giorni per eseguire l’incarico. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
Conseguentemente, la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 c.p.c., nel senso che il termine di 120 giorni inizia a decorrere dalla notifica del “titolo esecutivo” (sentenza dotata di attestazione di conformità) presso la sede del debitore (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309).
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notifica al debitore della sentenza munita di attestazione di conformità, che costituisce titolo esecutivo; la sua decorrenza non dipende dalla spedizione in forma esecutiva.
art. 474 c.p.c.
Va precisato che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si riferisce al "titolo esecutivo" nel senso dell'atto che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.
Ai fini dell’art. 14 d.l. 669/1996, è titolo esecutivo l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di realizzazione coattiva.
art. 475 c.p.c.
Questo differisce dalla "spedizione in forma esecutiva", che, in base all'art. 475 c.p.c., costituisce requisito necessario affinché le sentenze, e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, possano essere effettivamente portati a esecuzione secondo il rito civile, spedizione che dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c. non è più necessaria.
La spedizione in forma esecutiva è concetto distinto dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche richiamate dal giudice, non è necessaria per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile.
art. 114 c.p.a.
Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito – per la parte di interesse – il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Accertata l’inosservanza del giudicato, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e dispone le misure necessarie a ottenere l’esecuzione, inclusi un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta per l’inerzia.
Massime di principio
- Ai fini del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la decorrenza prende avvio dalla notifica al debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità; la spedizione in forma esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c. è distinta dal titolo e, dopo le modifiche richiamate dal giudice, non è necessaria.
- Accertata la mancata esecuzione di una statuizione coperta da giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l’inutile decorso del termine.
- Non spetta un compenso al commissario ad acta quando l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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