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Sentenza

Sentenza n. 4419/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 1100/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.03.2025;

Giustizia amministrativa202505017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1100/2025, relativa all’accredito di 1.000 euro sulla carta del docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 1100/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 9 marzo 2025 e notificata al Ministero l’11 marzo 2025 quale titolo esecutivo, con attestazione di conformità. La sentenza, passata in giudicato, aveva condannato il Ministero a riconoscere il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di 1.000 euro per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione di tale statuizione. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo trascorsi dalla notifica del titolo esecutivo i 120 giorni previsti dall’art. 14 d.l. 669/1996. Ha chiarito che tale termine decorre dalla notifica della sentenza dotata di attestazione di conformità, quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.; la spedizione in forma esecutiva prevista dall’art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia, è distinta dal titolo esecutivo e non incide sulla decorrenza del termine. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione della statuizione di cui al giudicato e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di adempiere integralmente entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, con 60 giorni per eseguire l’incarico. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Conseguentemente, la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 c.p.c., nel senso che il termine di 120 giorni inizia a decorrere dalla notifica del “titolo esecutivo” (sentenza dotata di attestazione di conformità) presso la sede del debitore (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309).

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notifica al debitore della sentenza munita di attestazione di conformità, che costituisce titolo esecutivo; la sua decorrenza non dipende dalla spedizione in forma esecutiva.

  • art. 474 c.p.c.

    Va precisato che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si riferisce al "titolo esecutivo" nel senso dell'atto che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.

    Ai fini dell’art. 14 d.l. 669/1996, è titolo esecutivo l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di realizzazione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    Questo differisce dalla "spedizione in forma esecutiva", che, in base all'art. 475 c.p.c., costituisce requisito necessario affinché le sentenze, e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, possano essere effettivamente portati a esecuzione secondo il rito civile, spedizione che dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c. non è più necessaria.

    La spedizione in forma esecutiva è concetto distinto dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche richiamate dal giudice, non è necessaria per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito – per la parte di interesse – il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

    Accertata l’inosservanza del giudicato, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e dispone le misure necessarie a ottenere l’esecuzione, inclusi un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta per l’inerzia.

Massime di principio

  • Ai fini del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la decorrenza prende avvio dalla notifica al debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità; la spedizione in forma esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c. è distinta dal titolo e, dopo le modifiche richiamate dal giudice, non è necessaria.
  • Accertata la mancata esecuzione di una statuizione coperta da giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l’inutile decorso del termine.
  • Non spetta un compenso al commissario ad acta quando l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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