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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9656/2021 del 13/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le società hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro sin dall'inizio, dichiarato inesistente il giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato il 19 aprile 2011 e condannato le società, in via solidale, alla reintegrazione ovvero al pagamento dell'indennita' prevista dall'art. 18 L. 300/1970 commisurata alle retribuzioni globali di fatto. Le società contestavano, tra l'altro: omesso esame di documenti relativi a locazioni come indice di autonoma organizzazione; errata valutazione dell'adempimento dell'obbligo di repechage (offerta di assunzione da altra partecipata); falsa applicazione della normativa sul controllo giudiziale del ricorso per giustificato motivo oggettivo; e omesso esame della natura del rapporto (subordinato vs intellettuale) con riferimento agli elementi probatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente esaminato e motivato le questioni contestate, che le censure delle società si risolvono in doglianze sulla valutazione di merito (competenza del giudice di merito) e che i motivi erano inammissibili anche per mancato rispetto del principio della 'doppia conforme' (art. 348ter c.p.c. e novellato art. 360 c.p.c.). Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato e le società sono state condannate alle spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari e con applicazione del contributo unificato addizionale ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 L. 300/1970

    richiamata per la determinazione dell'indennita' sostitutiva in alternativa alla reintegrazione

    la Corte d'appello ha riconosciuto che il lavoratore ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 18 e pertanto spettava l'indennita' commisurata alle retribuzioni globali di fatto; la Cassazione non ha ritenuto censurabile la valutazione applicativa di tale norma da parte del giudice di merito

  • art. 3 L. 604/1966, come modificato dall'art. 1 L. 92/2012

    invocata dalle societa' per censurare un presunto eccesso di sindacato giudiziale sulle scelte organizzative

    la Corte ha precisato che qui la questione riguarda la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria del giudice di merito, non un problema di interpretazione della norma astratta; pertanto la censura e' inammissibile in Cassazione

  • art. 348ter c.p.c. (quinto comma) e art. 360 c.p.c. (novellato, n.5)

    richiamati nella motivazione sulla 'doppia conforme' e sui limiti di ammissibilita' dei motivi di cassazione

    in presenza di due decisioni conformi (primo grado e rigetto dell'appello) il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrare che sono diverse; mancato assolvimento di questo onere rende inammissibile il motivo che impugna valutazioni di fatto

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la produzione di memorie

    le parti hanno comunicato memorie ai sensi dell'articolo; non ha inciso sulla decisione di inammissibilita'

  • art. 13 comma lquater d.p.r. 115/2002

    riconosciuto in relazione al contributo unificato

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione e' limitata nel sindacare le valutazioni probatorie del giudice di merito: le contestazioni che chiedono un riesame del merito sono inammissibili salvo vizio di motivazione grave o errore di diritto.
  • In caso di 'doppia conforme' (decisione di primo grado e sentenza di rigetto dell'appello concordi), il ricorrente in cassazione deve indicare e dimostrare la diversita' delle ragioni fattuali poste a base delle due decisioni; senza cio' i motivi che impugnano fatti risultano inammissibili.
  • L'obbligo di repechage (ricollocazione all'interno del gruppo) e la sua corretta valutazione sono questioni di fatto: la Corte di legittimita' verifica solo se il giudice di merito abbia motivato adeguatamente la sua valutazione.
  • La qualificazione del rapporto di lavoro (subordinato vs autonomo/intellettuale) dipende dalla valutazione complessiva degli elementi di fatto (orario, subordinazione, ferie, permessi, modalita' esecutive) e resta essenzialmente rimessa al giudice di merito.
  • La prova di elementi contrattuali qualificanti (es. superminimo) grava sulla parte che li deduce; l'assenza di prova puo' legittimare il rigetto della pretesa.
  • Nei gruppi di imprese la responsabilita' solidale puo' emergere per unicita' del centro di imputazione o contitolarita' datoriale; il giudice valuta indici fattuali (organizzazione, controllo, imputazione del rapporto) per determinare la responsabilita'.
  • Le imprese che impugnano in Cassazione decisioni fondate su un ricco esame probatorio devono concentrare i motivi su vizi di diritto o di motivazione formale, non su mera richiesta di riesame probatorio.

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