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Sentenza

Sentenza n. 11372/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento della determinazione n. 75 del 26/02/2026 del Responsabile dell’Area del Comune di Genazzano avente ad oggetto il: “Rinnovo, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e del D. Lgs. 36/2003, dell’autorizzazione della discarica di inerti in località Colle Castellano del Comune di Genazzano rilasciata con Determinazione n. 12 del 1/3/2012 e modificata con Determinazione n. 1 del 22/01/2015 e n. 90 del 2/5/2022 – Mccubo Inerti S.r.l.” - e degli atti connessi, ivi compresi eventuali pareri favorevoli al rilascio dell’autorizzazione ed esiti di riunioni collegiali o conferenze di servizi.

Giustizia amministrativa202605265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di rinnovo per ulteriori dieci anni dell'autorizzazione all'esercizio di una discarica di rifiuti inerti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, deducendo, in sintesi, l'inadeguatezza dell'istruttoria e della motivazione. In particolare, hanno lamentato il mancato superamento del parere negativo della Soprintendenza relativo al vincolo paesaggistico sulle aree boscate, l'insufficienza degli accertamenti su viabilità, acque, emissioni, flussi dei rifiuti, disciplina dell'end of waste e prevenzione incendi, il mancato accertamento dell'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria, nonché l'assenza di una motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale al rinnovo e sulla compatibilità urbanistica. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per disomogeneità delle posizioni dei ricorrenti, carenza di prova della vicinitas e del pregiudizio concreto, nonché per non pertinenza delle censure, riferite al distinto procedimento di VIA relativo alla variante sostanziale dell'impianto di recupero dei rifiuti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendo la causa con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. In primo luogo, ha ritenuto insussistenti i presupposti del ricorso collettivo: le posizioni dei ricorrenti erano eterogenee, comprendendo interessi associativi, economici, politico-istituzionali e individuali, e non risultava provata l'identità delle situazioni sostanziali e processuali richiesta dalla giurisprudenza. Inoltre, la documentazione non dimostrava né la vicinitas stabile dei ricorrenti rispetto all'impianto né uno specifico pregiudizio, anche potenziale, derivante dal rinnovo. In secondo luogo, il Collegio ha rilevato la non pertinenza delle censure rispetto all'atto impugnato, in violazione dell'art. 40, comma 2, c.p.a.: il parere negativo della Soprintendenza e le criticità su paesaggio, urbanistica, viabilità, acque, emissioni e antincendio erano emersi nel distinto procedimento di VIA relativo alla variante sostanziale dell'impianto di recupero, non nel procedimento di rinnovo dell'autorizzazione della discarica esistente. La determinazione impugnata riguardava soltanto la proroga temporale dell'autorizzazione originaria, senza ampliamenti, modifiche sostanziali o variazioni della tipologia dei rifiuti trattati. Il TAR ha inoltre osservato che i ricorrenti non avevano fornito neppure un principio di prova dell'inadempimento delle prescrizioni originarie, mentre la determinazione dava atto del corretto svolgimento delle fasi attuative e della messa in esercizio dell'impianto. Ha escluso anche la necessità di dimostrare uno specifico interesse pubblico attuale al rinnovo, non essendo tale requisito previsto dall'art. 208, comma 12, d.lgs. 152/2006. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 1.500 per ciascuna controparte, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 40, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale parametro di specificità e pertinenza dei motivi di ricorso rispetto all'atto impugnato; le censure riferite a un diverso procedimento rendono il ricorso inammissibile.

  • art. 208, comma 12, d.lgs. 152/2006

    Il rinnovo dell'autorizzazione non è subordinato alla dimostrazione di uno specifico e attuale interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività.

  • art. 27-bis, parte II, d.lgs. 152/2006

    Disciplina il distinto procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo alla variante sostanziale dell'impianto.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese processuali secondo soccombenza.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile soltanto quando ricorrono congiuntamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, l'identità dell'oggetto delle domande e dei motivi di impugnazione, nonché l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, tra gli stessi ricorrenti.
  • La mera convergenza nell'interesse all'annullamento di un atto non rende omogenee le posizioni di cittadini, operatori economici, rappresentanti di associazioni e soggetti titolari di ruoli politico-istituzionali; in tali casi il ricorso proposto con un unico atto è inammissibile se non consente di verificare la concreta e individuale pretesa di ciascun ricorrente.
  • La legittimazione e l'interesse a impugnare un provvedimento incidente su un impianto ambientale richiedono la dimostrazione di un collegamento stabile con l'area interessata e di un pregiudizio concreto, attuale o almeno potenziale; tali elementi non possono essere desunti dalla sola allegazione generica di residenza o di coinvolgimento nella vicenda.
  • Le censure devono essere pertinenti al contenuto e ai presupposti dell'atto impugnato. Le criticità emerse in un procedimento autonomo relativo alla variante sostanziale o all'ampliamento di un impianto non possono essere utilizzate per contestare il distinto provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto esistente.
  • Il rinnovo temporale di un'autorizzazione all'esercizio di un impianto, quando non comporta ampliamenti, modifiche sostanziali o variazioni dell'assetto autorizzato, deve essere valutato con riferimento all'impianto esistente e al relativo procedimento, senza sovrapporre le valutazioni proprie di un separato procedimento di VIA relativo a una variante sostanziale.
  • L'art. 208, comma 12, d.lgs. 152/2006 non subordina il rinnovo dell'autorizzazione alla dimostrazione di uno specifico e attuale interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività, ferma restando la necessità che il provvedimento sia valutato sulla base dei presupposti propri del rinnovo.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrimato del diritto UE e disapplicazione

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