L.R. Veneto 19/2015
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridisegna il riparto delle funzioni amministrative tra Regione, Province e Città metropolitana di Venezia, mantenendo transitoriamente alcune competenze provinciali e disciplinando il personale e i finanziamenti per il biennio 2015-2016 (con coperture anche per 2017 per alcune voci). Prevede inoltre il riordino di società ed enti strumentali, misure speciali per Belluno e norme transitorie per continuità dei servizi.
Riordino delle funzioni amministrative provinciali nel Veneto
Riordino delle funzioni amministrative provinciali nel Veneto
La legge regionale del Veneto riorganizza il conferimento delle funzioni amministrative già attribuite alle province, in coerenza con la riforma degli enti locali e con la disciplina su province e Città metropolitane. La disciplina si applica nel territorio regionale e prevede un forte impianto transitorio, soprattutto per il biennio 2015-2016.
Ambito e criteri del riordino
La legge stabilisce nuove disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative già disciplinate dalle leggi regionali attuative del decentramento amministrativo. Il conferimento deve avvenire secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità, includendo anche le funzioni di organizzazione e le attività strumentali necessarie. La Regione promuove la cooperazione tra enti locali e con la Regione stessa; per eventuali ambiti territoriali a vocazione metropolitana sono richiesti apposita legge e concerto con gli enti locali. Le decisioni regionali assunte in materia devono acquisire il preventivo parere della Conferenza delle autonomie locali e dell’Osservatorio regionale.
Funzioni delle province
Le province, come enti di area vasta, continuano a esercitare le funzioni fondamentali previste dalla legislazione statale e mantengono le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge, oltre alle attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite. Il personale provinciale che già svolgeva tali funzioni continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria prevista e secondo la normativa vigente. La legge precisa inoltre che le disposizioni statali sul riordino del personale delle province non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.
Città metropolitana di Venezia
Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni fondamentali previste dalla normativa statale e quelle ulteriori riconosciute alla città metropolitana. Restano in capo alla Città metropolitana le funzioni non fondamentali confermate alle province. In futuro possono esserle conferite ulteriori funzioni con legge regionale, previa acquisizione del parere dell’Osservatorio regionale e del Consiglio delle autonomie locali.
Provincia di Belluno
La Provincia di Belluno, oltre alle funzioni fondamentali previste per le province, esercita le funzioni conferite dalla legge regionale sui territori montani e sulle forme particolari di autonomia per Belluno, nonché ogni ulteriore funzione conferita dalla normativa vigente e le funzioni non fondamentali confermate alle province. La disciplina riconosce quindi a Belluno un assetto speciale e più ampio rispetto alle altre province.
Politiche attive del lavoro e servizi per il lavoro
Per le funzioni in materia di politiche attive del lavoro e servizi per il lavoro, già conferite alle province, è prevista una fase transitoria per garantire la continuità dei Centri per l’impiego e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato. La Giunta regionale stipula con il Ministero del lavoro una convenzione valida per il biennio 2015-2016; in tale periodo la responsabilità organizzativa e amministrativa dei Centri resta alle province e alla Città metropolitana di Venezia. La Regione assicura il finanziamento dei costi del personale a tempo indeterminato e determinato in corso tramite trasferimento delle risorse nazionali e regionali; i rapporti tra Regione, province e Città metropolitana sono regolati da apposita convenzione. La Giunta può inoltre riorganizzare la rete dei servizi pubblici e privati accreditati.
Riordino di società, enti strumentali e agenzie
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, province e Città metropolitana di Venezia devono predisporre un atto ricognitivo e una proposta di riordino delle società, degli enti strumentali e delle agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale che svolgono funzioni provinciali o servizi di rilevanza economica, ai fini della loro soppressione secondo la normativa statale. La Giunta regionale approva la proposta entro i successivi trenta giorni, anche integrandola. Se il termine di novanta giorni decorre inutilmente, la Giunta deve predisporre un disegno di legge con modalità e tempi di soppressione degli enti interessati.
Monitoraggio
La Giunta regionale, decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, deve presentare alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della normativa, così da verificare gli effetti del riordino.
Disposizioni transitorie
Fino all’operatività della nuova organizzazione, Città metropolitana di Venezia e province continuano a esercitare le funzioni secondo la disciplina previgente, per garantire la continuità dei servizi. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive previste dalla legge sono svolte dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali. In deroga alla disciplina sulla Città metropolitana, le funzioni in materia di urbanistica sono trasferite solo dopo l’approvazione del relativo statuto. La funzione di informazione e accoglienza turistica resta disciplinata dalla normativa regionale speciale richiamata dalla legge.
Disposizioni finali, risorse umane e standard di servizio
La Regione e le singole province, nonché la Città metropolitana di Venezia, possono definire con accordi gli standard dei servizi, le risorse umane e i beni strumentali necessari all’attuazione della legge. Il personale addetto alle funzioni non fondamentali confermate alla Città metropolitana e alle province è trasferito alla Regione e distaccato presso tali enti con oneri a carico della Regione. Il personale destinato a funzioni non fondamentali che andrà in quiescenza entro il 31 dicembre 2016 resta nei ruoli provinciali o metropolitani fino alla cessazione del servizio, sempre con oneri regionali. Il personale delle funzioni di polizia amministrativa provinciale resta nelle dotazioni organiche degli enti per conservare la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. La Giunta adotta gli atti necessari e può proporre ulteriori interventi di riordino per specifiche funzioni in caso di sopravvenute esigenze organizzative.
Copertura finanziaria
Per il 2015 la Regione copre il costo del personale che svolgeva funzioni non fondamentali fino a un massimo di 28.256.000 euro. Per il 2016 e il 2017 il finanziamento per la copertura della spesa relativa a tali funzioni è fissato entro 40.000.000 euro annui. La legge dettaglia inoltre le fonti di copertura per il 2015 e per gli esercizi 2016-2017 mediante specifiche voci di bilancio. Le risorse destinate al personale riallocato e alle relative politiche di sviluppo confluiscono in fondi separati dedicati esclusivamente a tale personale.
Entrata in vigore e attualità
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. Nonostante alcune previsioni siano temporalmente limitate al 2015-2017 o al periodo transitorio di avvio del riordino, il provvedimento nel suo complesso mantiene un interesse applicativo per l’assetto delle funzioni amministrative regionali e per la disciplina del personale interessato.
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