L.R. Veneto 16/2015
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 16 del 2015 integra l’art. 10 della l.r. n. 7/2011 per contenere i costi degli enti strumentali regionali: prevede la decadenza degli organi in carica con la nomina dei commissari straordinari, disciplina durata e compenso dei commissari, e fa salvi i rapporti dei direttori e l’organo di revisione in carica fino a scadenza dei rispettivi mandati.
Modifiche alla disciplina commissariale degli enti strumentali regionali veneti
Modifiche alla disciplina degli enti strumentali regionali
La legge regionale del Veneto n. 16 del 18 settembre 2015 interviene sull’articolo 10 della legge finanziaria regionale 2011, introducendo una disciplina transitoria per la gestione degli enti strumentali regionali e per la riduzione delle relative spese di funzionamento.
Decadenza degli organi e nomina dei commissari
Nelle more dell’approvazione del disegno di legge richiamato dalla norma originaria, gli organi collegiali e monocratici degli enti strumentali regionali in carica decadono dalla data di nomina dei commissari straordinari.
La Giunta regionale, per la gestione amministrativa ordinaria degli enti interessati, provvede alla nomina di commissari straordinari ai sensi della normativa regionale richiamata.
Durata dell’incarico commissariale e compenso
L’incarico dei commissari straordinari ha durata di un anno ed è rinnovabile per la stessa durata solo per gravi ragioni e prima della scadenza del termine.
Ai commissari spetta, salvo il caso in cui siano dipendenti regionali, un compenso a carico dell’ente strumentale commissariato pari al 70% del rimborso forfettario previsto dalla disciplina regionale richiamata.
Salvaguardia dei direttori e dei revisori contabili
La legge fa salvi i rapporti di lavoro dei direttori già in essere alla data di entrata in vigore della legge: tali soggetti continuano a svolgere le loro funzioni fino alla scadenza dei rispettivi contratti.
È inoltre previsto che l’organo di revisione contabile in carica alla stessa data continui a esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del relativo mandato.
Ambito temporale e applicazione
La norma ha applicazione nel territorio della Regione Veneto e opera come disciplina integrativa della l.r. n. 7/2011. Le disposizioni di salvaguardia riguardano espressamente i rapporti e gli incarichi già in essere alla data di entrata in vigore della legge.
Osservazioni sull’attualità della norma
L’atto introduce misure puntuali e transitorie, legate a una specifica fase di riordino degli enti strumentali regionali; per questo, pur formalmente vigente salvo diverse abrogazioni successive non presenti nel testo, ha carattere eminentemente storico e poco utile in applicazioni attuali.
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