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Ordinanza

Ordinanza n. 2014/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare e posto le spese del primo grado a carico del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado, chiedendo la riforma della decisione. Il contenzioso rientra in una serie di controversie caratterizzate da domande cautelari in parte omogenee. L’appellante ha inoltre censurato la statuizione sulle spese, poste dal TAR a suo carico secondo il principio di soccombenza. Dal testo non risultano specificati gli ulteriori motivi sostanziali relativi agli atti amministrativi controversi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rilevato che, in controversie seriali analoghe, la Sezione aveva adottato sia decisioni di rigetto dell’appello cautelare sia decisioni di accoglimento ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli atti e disponendo la trasmissione al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Poiché anche il giudice di primo grado avrebbe dovuto fissare rapidamente l’udienza di merito, non è stata ritenuta necessaria un’ulteriore misura cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. nel presente giudizio. L’appello è stato tuttavia accolto limitatamente alla statuizione sulle spese di primo grado, in ragione della novità della questione: l’ordinanza impugnata è stata riformata in parte qua e sono state compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio cautelare. La domanda cautelare è stata respinta nel resto.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale sull’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di esigenze cautelari e della necessità di una sollecita decisione, di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere gli atti; il Collegio ha ritenuto non necessario adottare tale misura, essendo prevedibile una rapida fissazione dell’udienza anche per la controversia in esame.

Massime di principio

  • Quando una controversia cautelare rientra in un contenzioso seriale e il giudice di primo grado è chiamato a fissare sollecitamente l’udienza di merito, il giudice d’appello può ritenere non necessaria un’ulteriore misura cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L’accoglimento dell’appello cautelare può essere limitato alla statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, senza incidere sul rigetto della domanda cautelare sostanziale.
  • La novità della questione controversa può giustificare la compensazione delle spese del giudizio cautelare, anche in riforma della statuizione del primo giudice fondata sul principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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