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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18598/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 273, comma 2, e 275, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto la questione non scrutinabile: in particolare, si contestava che dovesse essere valutata, in sede cautelare, l'incidenza del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. sul quantum eseguibile della pena (ossia che la condanna contestata dovesse inserirsi in un primo cumulo già eseguito fino al massimo di 30 anni, dato che la consumazione del reato precedeva l'inizio dell'esecuzione di quel cumulo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato il principio consolidato secondo cui il giudice della cognizione/cautelare non deve svolgere valutazioni prognostiche sulla fase esecutiva e che l'applicazione di criteri esecutivi (come l'art. 78 c.p.) o la valutazione dell'eseguibilità della pena, soprattutto in presenza di altri titoli pendenti o potenzialmente esecutivi, è rimessa al giudice dell'esecuzione. La Corte ha rilevato la complessità e la possibile evoluzione delle vicende esecutive (anche per l'eventuale passaggio in giudicato di altra condanna a 30 anni) e ha ritenuto che il provvedimento del 7 luglio 2022 invocato dalla difesa non potesse rappresentare la posizione definitiva. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter.

Norme richiamate

  • art. 273, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 273, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina la revoca della misura cautelare quando ricorrono cause che rendono la pena inidonea all'esecuzione; la Corte interpreta che tale revoca non può fondarsi su valutazioni prognostiche dell'esecuzione rimandate al giudice dell'esecuzione.

  • art. 275, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella prospettazione di impugnazione; la Corte ritiene che le deduzioni fondate su valutazioni esecutive non siano scrutinabili in sede cautelare.

  • art. 78, cod. pen.

    Il criterio moderatore della pena è norma di esecuzione; la Corte afferma che la sua applicazione, con effetti sull'eseguibilità del titolo, è materia per il giudice dell'esecuzione e non per il giudice cautelare in chiave prognostica.

  • art. 73, secondo comma, cod. pen.

    art. 73, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato per la verifica dei presupposti dell'esecuzione in caso di passaggio in giudicato di altra condanna; la Corte segnala che tali verifiche richiedono decisioni esecutive e non valutazioni cautelari astratte.

  • art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione; la Corte ne dispone l'esecuzione formale.

  • art. 310, cod. proc. pen.

    art. 310, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello avverso l'ordinanza cautelare; presente nel contesto procedurale dell'impugnazione promossa dal ricorrente.

Massime di principio

  • Questioni relative all'eseguibilità della pena e all'applicazione di cause di diminuzione o criteri moderatori (es. art. 78 c.p.) sono tipicamente valutazioni della fase esecutiva e non possono essere decise in chiave prognostica dal giudice cautelare salvo elementi certi e definitivi.
  • La revoca della misura cautelare per inidoneità della pena (art. 273 c.p.p.) richiede elementi chiari e non ipotesi sul possibile evolversi delle determinazioni esecutive: la mera possibilità di effetti favorevoli derivanti da altri titoli non è sufficiente.
  • Se esistono altri procedimenti o titoli pendenti che possono influire sull'esecuzione della pena, la complessità e l'incertezza delle future determinazioni esecutive impediscono normalmente al giudice cautelare di pronunciarsi favorevolmente sulla revoca senza decisioni esecutive definitive.
  • La difesa, per ottenere la revoca cautelare basata su questioni esecutive, deve produrre nuovi e decisivi elementi (per esempio provvedimenti esecutivi definitivi o passaggi in giudicato) che eliminino l'incertezza prognostica.
  • In situazioni analoghe è preferibile rivolgersi al giudice dell'esecuzione con istanze mirate (o attendere il passaggio in giudicato) quando l'oggetto della controversia è l'applicazione di istituti esecutivi o la determinazione del cumulo delle pene.

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