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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/316

Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

Normativa europea32019R0316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime UE degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, modificando il regolamento (UE) n. 1408/2013. L'intervento innalza il massimale individuale ordinario a 20.000 EUR su tre esercizi finanziari e prevede, in alternativa e a determinate condizioni, un massimale di 25.000 EUR con limiti nazionali più elevati, un limite settoriale e l'obbligo di registro centrale. Vengono inoltre adeguate le regole tecniche per prestiti, garanzie, capitali e finanziamenti del rischio, e prorogata l'applicazione del regime fino al 31 dicembre 2027.

Modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, elevando i massimali e introducendo un regime opzionale con condizioni aggiuntive, oltre a prorogarne la durata.

Ambito di applicazione

Si applica agli aiuti di Stato "de minimis" concessi nel settore agricolo, in particolare alle imprese che operano nella produzione primaria di prodotti agricoli. Riguarda tutti gli Stati membri e disciplina sia gli aiuti diretti sia quelli concessi in forme equivalenti, come prestiti, garanzie, conferimenti di capitale e misure di finanziamento del rischio. Sono previsti limiti specifici per l'importo complessivo concedibile a una "impresa unica", limiti nazionali per Stato membro e, per il regime opzionale di importi più elevati, un limite settoriale per singolo settore di prodotti; il regolamento si applica fino al 31 dicembre 2027.

Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo

Il regolamento interviene sul quadro UE degli aiuti di Stato di modesta entità nel settore agricolo, ritenuti in linea di principio non idonei a incidere sugli scambi o a falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il legislatore della Commissione, sulla base dell'esperienza applicativa del regolamento (UE) n. 1408/2013, ha ritenuto necessario aumentare i massimali e introdurre un meccanismo più rigoroso di controllo, mantenendo al contempo la continuità del regime fino al 31 dicembre 2027.

Finalità e ratio dell'intervento

Il regolamento si fonda sulla possibilità, prevista dagli articoli 108, paragrafo 4, e 109 TFUE, di adottare atti esecutivi per categorie di aiuti dispensate dall'obbligo di notifica. Il considerando rileva che gli aiuti "de minimis" non devono comunque determinare violazioni del diritto dell'Unione e che l'esperienza degli Stati membri ha mostrato la necessità di maggiore flessibilità, ma anche di salvaguardie aggiuntive per evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto quando gli aiuti si concentrano su un determinato settore di prodotti.

Ambito materiale e soggetti interessati

La disciplina riguarda gli aiuti "de minimis" concessi nel settore agricolo, in particolare alle imprese della produzione primaria di prodotti agricoli. Le regole si applicano a tutte le forme di aiuto, incluse sovvenzioni, prestiti, garanzie, conferimenti di capitale e misure di finanziamento del rischio. Il testo introduce anche una nozione di "settore di prodotti", rinviando all'elenco dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a w), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Massimali ordinari e opzione rafforzata

L'articolo 3 stabilisce che gli aiuti conformi al regolamento non sono considerati aiuti di Stato ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sono quindi esentati dalla notifica. Il regime ordinario prevede:

  • un massimale di 20.000 EUR per impresa unica in un arco di tre esercizi finanziari;
  • un limite nazionale per gli aiuti alla produzione primaria stabilito nell'allegato I.

Il regolamento introduce però un'opzione alternativa, esercitabile dagli Stati membri, che consente di elevare:

  • il massimale per impresa unica a 25.000 EUR in tre esercizi finanziari;
  • il limite nazionale all'importo indicato nell'allegato II.

Questa opzione è subordinata a due condizioni cumulative:

  • il rispetto di un limite settoriale, pari al 50 % dell'importo massimo complessivo degli aiuti "de minimis" concesso per Stato membro, per le misure a beneficio di un unico settore di prodotti;
  • l'istituzione di un registro centrale nazionale degli aiuti "de minimis".

Regole di imputazione, cumulo e verifica del superamento dei limiti

Gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui l'impresa acquisisce, secondo il diritto nazionale applicabile, il diritto a riceverli, indipendentemente dalla data di pagamento effettivo. I limiti si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto, dall'obiettivo perseguito e dal fatto che le risorse siano interamente o parzialmente di origine unionale.

Ai fini del calcolo:

  • gli importi devono essere espressi in equivalente sovvenzione lordo;
  • i valori sono considerati al lordo di imposte e altri oneri;
  • gli aiuti erogati in più quote vanno attualizzati al valore al momento della concessione, applicando il tasso di interesse vigente a tale data.

Se la concessione di nuovi aiuti comporta il superamento dei massimali o dei limiti nazionali o settoriali, la nuova misura non può beneficiare del regolamento.

Operazioni societarie: fusioni, acquisizioni e scissioni

Il regolamento disciplina il trattamento degli aiuti già concessi in caso di riorganizzazioni societarie.

In caso di fusione o acquisizione, occorre sommare tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna impresa coinvolta per verificare se la nuova impresa o l'impresa acquirente superi i relativi massimali o limiti. Gli aiuti concessi legittimamente prima dell'operazione restano validi.

In caso di scissione, l'importo degli aiuti concessi prima della scissione è attribuito all'impresa che ne ha effettivamente fruito, normalmente quella che ha rilevato le attività per le quali gli aiuti sono stati utilizzati. Se tale attribuzione non è possibile, l'importo è ripartito proporzionalmente in base al valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Forme di aiuto e criteri di trasparenza

L'articolo 4 viene adeguato per le forme di aiuto diverse dalla sovvenzione diretta. Per i prestiti, il regolamento aggiorna gli importi di riferimento per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo e richiede, nei casi previsti, una garanzia minima pari al 50 % dell'importo preso in prestito. Per le garanzie, il sostegno non deve eccedere l'80 % del prestito sottostante e sono fissati importi garantiti e durate distinti per il regime ordinario e per quello opzionale rafforzato.

In sintesi, i valori principali sono:

  • per il regime ordinario: prestiti di 100.000 EUR per 5 anni o 50.000 EUR per 10 anni; garanzie con importo garantito di 150.000 EUR per 5 anni o 75.000 EUR per 10 anni;
  • per il regime opzionale: prestiti di 125.000 EUR per 5 anni o 62.500 EUR per 10 anni; garanzie con importo garantito di 187.500 EUR per 5 anni o 93.750 EUR per 10 anni.

Per i conferimenti di capitale e le misure di finanziamento del rischio, l'aiuto è considerato trasparente solo se l'apporto pubblico o il capitale fornito all'impresa unica non supera il pertinente massimale "de minimis".

Registro centrale nazionale e controllo preventivo

Per gli Stati membri che scelgono il regime rafforzato da 25.000 EUR, il registro centrale nazionale diventa obbligatorio e deve contenere informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da qualsiasi autorità nazionale. Una volta che il registro copre tre esercizi finanziari, cessa di applicarsi il meccanismo di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

In ogni caso, prima di concedere nuovi aiuti, lo Stato membro deve verificare che l'importo complessivo concesso all'impresa interessata non superi i massimali e i limiti applicabili e che siano rispettate tutte le condizioni del regolamento.

Durata del regime, allegati e applicazione temporale

Il regolamento modifica anche l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1408/2013, prorogandone l'applicazione fino al 31 dicembre 2027. Sono inoltre sostituiti gli allegati relativi ai limiti nazionali per Stato membro, con due tabelle distinte:

  • l'allegato I, per il regime ordinario;
  • l'allegato II, per il regime opzionale con massimale più elevato.

Gli importi sono calcolati sulla base della media dei tre valori più elevati della produzione agricola annua di ciascuno Stato membro nel periodo 2012-2017, al fine di assicurare un trattamento uniforme e di evitare che la media nazionale sia inferiore agli importi massimi già previsti per il periodo 2014-2020.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni di settore di prodotti e limite settoriale

Sono introdotte le definizioni di "settore di prodotti" e di "limite settoriale". Il settore di prodotti coincide con quello elencato all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a w), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il limite settoriale è l'importo cumulativo massimo degli aiuti per misure che beneficiano di un unico settore di prodotti e corrisponde al 50 % dell'importo massimo degli aiuti "de minimis" concessi per Stato membro di cui all'allegato II.

Massimali ordinari e regime opzionale rafforzato

L'articolo 3 è riscritto: gli aiuti conformi al regolamento sono considerati non rientranti nell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sono esenti da notifica. Il massimale ordinario per impresa unica è fissato a 20.000 EUR in tre esercizi finanziari; il limite nazionale per gli aiuti alla produzione primaria è quello dell'allegato I. In deroga, gli Stati membri possono scegliere il massimale di 25.000 EUR e il limite nazionale dell'allegato II, ma solo se rispettano il limite settoriale e si dotano di un registro centrale nazionale.

Regole di imputazione temporale, cumulo e calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

Gli aiuti si considerano concessi quando all'impresa è accordato il diritto a riceverli, indipendentemente dalla data di pagamento. I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto, dall'obiettivo perseguito e dalla fonte di finanziamento, e il periodo triennale si calcola sugli esercizi finanziari dell'impresa nello Stato membro interessato. Gli aiuti sono espressi in equivalente sovvenzione lordo, con importi al lordo di imposte e oneri; gli aiuti in più rate vanno attualizzati al valore al momento della concessione. Se il cumulo comporta il superamento dei massimali o dei limiti nazionali/settoriali, la nuova misura non beneficia del regolamento.

Fusioni, acquisizioni e scissioni

In caso di fusione o acquisizione, per verificare il rispetto dei massimali occorre considerare tutti gli aiuti "de minimis" già concessi a ciascuna delle imprese partecipanti; gli aiuti concessi prima dell'operazione restano legittimi. In caso di scissione, l'aiuto pregresso è attribuito all'impresa che ne ha fruito, normalmente quella che rileva le attività interessate; se ciò non è possibile, l'importo è ripartito proporzionalmente in base al valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Prestiti, garanzie, conferimenti di capitale e finanziamento del rischio

Sono aggiornati i criteri di trasparenza per le forme di aiuto diverse dalla sovvenzione diretta. Per i prestiti, l'equivalente sovvenzione lordo è determinato con nuovi importi di riferimento: per il regime ordinario, 100.000 EUR su 5 anni o 50.000 EUR su 10 anni; per il regime opzionale, 125.000 EUR su 5 anni o 62.500 EUR su 10 anni, con garanzia pari almeno al 50 % del prestito. Per le garanzie, il sostegno non può eccedere l'80 % del prestito sotteso e i nuovi importi garantiti sono 150.000 EUR/5 anni o 75.000 EUR/10 anni nel regime ordinario, e 187.500 EUR/5 anni o 93.750 EUR/10 anni nel regime opzionale. I conferimenti di capitale e le misure di finanziamento del rischio sono considerati trasparenti solo se non superano il pertinente massimale "de minimis".

Registro centrale nazionale e verifica preventiva

Per gli Stati membri che applicano il regime opzionale da 25.000 EUR, è obbligatorio un registro centrale nazionale degli aiuti "de minimis" con informazioni complete su tutti gli aiuti concessi da qualunque autorità nazionale. Il regime generale di auto-verifica ex articolo 6, paragrafo 1, cessa di applicarsi dal momento in cui il registro copre tre esercizi finanziari. Inoltre, lo Stato membro può concedere nuovi aiuti solo dopo aver accertato che non si superino i massimali e i limiti nazionali e settoriali e che siano rispettate tutte le condizioni del regolamento.

Proroga dell'applicazione e entrata in vigore

La durata di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 è prorogata fino al 31 dicembre 2027. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statoagricolturaconcorrenzapolitica agricola comune

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