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Ordinanza

Ordinanza n. 1982/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, adottata il 6 maggio 2026, e comunicazione dei motivi ostativi del 3 aprile 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, rilasciato il 4 settembre 2025, e la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. Ha contestato, tra l’altro, l’assenza di prova certa dell’effettiva notifica della comunicazione dei motivi ostativi. Con una precedente ordinanza istruttoria il TAR aveva chiesto all’Amministrazione di depositare la documentazione e le osservazioni trasmesse dal ricorrente in riscontro al preavviso, nonché gli atti, le ricevute o le attestazioni comprovanti le modalità e la data della sua effettiva comunicazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito del ricorso e ha riservato ogni altra decisione. Poiché l’Amministrazione non ha ottemperato al precedente ordine istruttorio né nel termine assegnato né successivamente, il Collegio ha reiterato l’ordine alla Prefettura di Cosenza, imponendo il deposito della documentazione entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Ha avvertito che, in caso di ulteriore inadempimento, applicherà l’art. 64, commi 2 e 4, c.p.a. Ha fissato una nuova camera di consiglio al 18 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Visto l’art. 65 cod. proc. amm.;

    La norma è richiamata quale base per la reiterazione dell’ordine istruttorio rivolto all’Amministrazione.

  • art. 64, commi 2 e 4, c.p.a.

    Considerato che appare necessario reiterare l’ordine alla Prefettura di Cosenza, che dovrà provvedere entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, preavvertendo che, in difetto di deposito, si provvederà all’applicazione dell’art. 64, commi 2 e 4, c.p.a.;

    Il TAR avverte che, in caso di mancato deposito dei documenti richiesti, farà applicazione delle disposizioni sull’acquisizione e valutazione degli elementi probatori nel processo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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