Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19019/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione del decreto di perquisizione e sequestro probatorio: la ricorrente deduce che il provvedimento non indica le esigenze probatorie da soddisfare, non precisa la condotta criminosa contestata con le coordinate spazio-temporali, né descrive la relazione tra i beni sequestrati (giocattoli, profumi e altri oggetti) e l'ipotesi del reato di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen.; il decreto si limita a richiamare per relationem un'annotazione della polizia giudiziaria che segnala l'uso di marchi contraffatti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: il decreto di sequestro probatorio è privo della motivazione indispensabile circa le finalità probatorie e la relazione concreta dei beni con il reato; la mera segnalazione di rischi per i consumatori o di uso illegittimo di marchi può giustificare al più un sequestro preventivo, non un sequestro probatorio privo di specifiche esigenze istruttorie. Inoltre non risultava adempiuto l'onere del pubblico ministero di provare la falsità dei marchi. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro probatorio e ha ordinato la restituzione dei beni all'avente diritto.

Norme richiamate

  • art. 474, secondo comma, cod. pen.

    Norma penale che riguarda le fattispecie di contraffazione/introduzione in commercio di prodotti con marchi falsi; l'applicazione richiede accertamento della falsità del marchio e della finalità di commercializzazione, onere probatorio a carico del pubblico ministero.

  • art. 474-bis cod. pen.

    Prevede la confisca obbligatoria in specifiche ipotesi collegate a reati di contraffazione; tuttavia la sua applicazione non coincide automaticamente con le previsioni dell'art. 240, secondo comma, e richiede accertamenti concreti.

  • art. 240, secondo comma, cod. pen.

    Prevede la confisca obbligatoria per cose intrinsecamente pericolose o comunque indicate dalla norma; la norma giustifica il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7 solo quando ricorra tale obbligo di confisca.

  • art. 257 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in tema di perquisizione/sequestro che si applica nell'iter di adozione dei provvedimenti cautelari (nel testo citata quale base procedurale per la conferma del decreto).

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro probatorio e i presupposti per l'apposizione del vincolo; richiede motivazione concreta circa le esigenze probatorie che giustificano il sequestro delle cose.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Stabilisce il divieto di restituzione delle cose sottoposte a sequestro quando sussiste l'obbligo di confisca previsto dall'art. 240, secondo comma; tale divieto non si applica quando la confisca obbligatoria non ricorre per le specifiche fattispecie contestate.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve indicare con chiarezza le esigenze probatorie concrete che si intende perseguire, pena l'annullamento; non è sufficiente il riferimento generico a richiamo di annotazioni o a formulazioni normative.
  • Il pubblico ministero ha l'onere di specificare la condotta contestata e le coordinate essenziali (quando/come) nonché di motivare il nesso tra i beni e l'ipotesi di reato (perché quei beni sono corpo del reato o pertinenti ad esso).
  • La mera rilevazione che i prodotti possono presentare rischi per i consumatori o che potrebbero recare marchi illegittimi può giustificare misure preventive, ma non sostituisce la motivazione richiesta per un sequestro probatorio finalizzato all'accertamento.
  • Perché sia impedita la restituzione dei beni sottoposti a sequestro occorre che ricorra l'obbligo di confisca previsto dalle norme (art. 240, comma 2); per i prodotti con marchi contraffatti va verificata la sussistenza della fattispecie e la falsità dei marchi, onere probatorio del PM.
  • Il giudice del riesame non può supplire ad una motivazione mancante del provvedimento cautelare adottato dal pubblico ministero: la carenza motivazionale rilevata nel decreto originario comporta l'annullamento senza rinvio quando la norma impone motivazione a pena di nullità.
  • In ipotesi analoghe è opportuno distinguere il sequestro preventivo (mirato a interrompere o prevenire la continuazione di un'attività illecita) dal sequestro probatorio (mirato a conservare elementi utili per l'accertamento): finalità e motivazione richieste sono diverse e devono essere esplicitate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.