Cassazione Civile, Ordinanza n. 05466/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria emesso per debiti tributari erariali ed enti locali e per contributi previdenziali, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di mora presupposti. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso; la CTR aveva poi accolto l'appello. L'ente della riscossione propone ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo di aver assolto all'onere probatorio sulla notificazione delle cartelle mediante avvisi di ricevimento e referti di notificazione, e censurando l'affermazione della CTR secondo cui l'estratto di ruolo non sarebbe surrogato completo della cartella; 2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avrebbe pronunciato su una eccezione quinquennale dei crediti non riproposta in appello e su profili non devoluti (asserite superficialità e mancanza di collaborazione dell'Agenzia); 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, subordinata all'accoglimento dei precedenti motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, viene rappresentato che la contribuente ha aderito a definizione agevolata dei carichi e ha integralmente pagato quanto dovuto; entrambe le parti chiedono la declaratoria di cessazione della materia del contendere/estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte dichiara l'estinzione dell'intero giudizio per intervenuta definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo e relativo perfezionamento mediante pagamento della prima o unica rata e della documentazione prodotta in atti. Ritiene che tale sopravvenienza assorba ogni altra questione, compresa l'eventuale inammissibilità del ricorso per difetto di valida rappresentanza tecnica, e che l'estinzione travolga tutti i motivi del ricorso, ormai non più delibabili. Quanto alle spese e alle somme già versate in esecuzione della sentenza di appello, afferma che, in base all'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., all'ultimo comma dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, al comma 239 dell'art. 1 l. n. 197/2022 e all'art. 12-bis d.l. n. 84/2025, le somme versate a qualsiasi titolo restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili; quindi non è ammessa ripetizione di quanto pagato né modifica del regime delle spese per effetto dell'estinzione. Non viene quindi esaminato nel merito il ricorso, che resta assorbito dall'estinzione.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prova della notificazione delle cartelle tramite avvisi di ricevimento e referti di notificazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere di avere assolto l'onere della prova circa la notificazione degli atti presupposti.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare ultrapetizione della CTR su questioni non riproposte in appello.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla censura sulle spese processuali.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in relazione alla censura sulle spese processuali.
art. 310 c.p.c.
In caso di estinzione del processo, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; la Corte ne ricava la regola dell'irripetibilità delle somme già versate.
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
Per i giudizi tributari estinti, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; la Corte lo coordina con la disciplina della definizione agevolata.
art. 1 l. n. 197/2022
commi 231, 232, 235, 236, 239, 241, 243
La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione determina, al perfezionamento e con la documentazione del pagamento, l'estinzione del giudizio; le somme versate a qualsiasi titolo restano definitivamente acquisite e non rimborsabili.
art. 12-bis d.l. n. 84/2025
Norma di interpretazione autentica: ai fini dell'estinzione il perfezionamento si realizza con il versamento della prima o unica rata; l'estinzione comporta inefficacia delle decisioni non passate in giudicato e non rimborsabilità delle somme versate a qualsiasi titolo.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
Richiamato nel passaggio sulla possibile invalidità della procura al libero foro per l'Agenzia in cassazione, se mancano i presupposti convenzionali o una delibera motivata.
Massime di principio
- Quando il debitore aderisce a una definizione agevolata dei carichi e ne perfeziona gli effetti secondo la disciplina applicabile, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto anche in sede di cassazione, con assorbimento di ogni questione sull'ammissibilità o sul merito dei motivi di ricorso.
- In assenza di una disciplina speciale diversa, l'estinzione del processo comporta l'applicazione della regola generale secondo cui le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; nei giudizi tributari tale criterio si coordina con la corrispondente previsione del processo tributario.
- Nelle procedure di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, le somme pagate a qualsiasi titolo prima della dichiarazione di estinzione restano definitivamente acquisite e non sono ripetibili, anche se corrisposte in esecuzione di sentenze o provvedimenti poi divenuti inefficaci.
- La sopravvenuta definizione agevolata rende irrilevanti le censure del ricorso che investono questioni di merito o di rito, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul rapporto controverso.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata, la produzione della documentazione attestante l'adesione e il pagamento richiesto dalla legge è sufficiente a radicare la declaratoria di estinzione, secondo la norma di interpretazione autentica sopravvenuta.
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