Cassazione Penale, Ordinanza n. 11135/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello che confermava la condanna, ha proposto ricorso per cassazione personalmente, deducendo un unico motivo di inosservanza di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. La Corte non ha esaminato nel merito la doglianza, perché ha rilevato una causa autonoma di inammissibilità del ricorso: il ricorso per cassazione, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della l. n. 103/2017, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. È stata ritenuta irrilevante sia l'autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale, sia la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato e della delega al deposito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla l. n. 103/2017. Ha applicato la procedura semplificata non partecipata ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, per conseguenza legale, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
La norma è stata evocata dal ricorrente come parametro della censura, ma la Corte non ne ha esaminato il merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte; deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. L'autenticazione della firma o la sottoscrizione per accettazione del mandato non suppliscono al requisito.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità è pronunciata con procedura semplificata e non partecipata.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamata quale fonte della modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale, il ricorso non è validamente proponibile dalla parte personalmente: la sottoscrizione deve provenire da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- L'autenticazione della firma del ricorrente da parte di un avvocato, così come la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato o della delega al deposito, non equivalgono alla sottoscrizione richiesta dall'art. 613 cod. proc. pen.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile per ragioni formali, la Corte può definirla con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono ex lege la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, nella misura determinata dalla Corte in relazione alla causa di inammissibilità.
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