Sentenza n. 1932/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore che ha dichiarato inammissibile l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentata da uno straniero titolare di visto d’ingresso per affari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino tunisino entrato in Italia con visto per affari valido fino al 22 agosto 2024, aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Il Questore aveva dichiarato l’istanza inammissibile ritenendo che il visto per affari, essendo destinato esclusivamente a soggiorni di breve durata, non conferisse la necessaria legittimazione sostanziale alla richiesta. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e l’eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e carenza di istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione non avesse considerato gli elementi posti a sostegno dell’istanza. Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., del principio di uguaglianza e l’eccesso di potere per disparità di trattamento, assumendo che a un altro straniero, nelle medesime condizioni e titolare di un visto per affari, fosse stato rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il visto per affari disciplinato dal punto 2 dell’Allegato A al decreto del Ministro degli Affari Esteri n. 850 dell’11 maggio 2011 consenta soltanto un soggiorno di breve durata per finalità economico-commerciali, contatti o trattative, ovvero per l’apprendimento o la verifica dell’uso di beni strumentali nell’ambito di rapporti commerciali e industriali. Tale visto è caratterizzato da necessaria temporaneità e presuppone il rientro dello straniero nel Paese d’origine alla scadenza. Di conseguenza, l’istanza di permesso di soggiorno per lavoro autonomo è stata correttamente dichiarata inammissibile. Il giudice ha escluso che la mancata comunicazione dei motivi ostativi potesse determinare l’illegittimità dell’atto, trattandosi di provvedimento vincolato. Ha inoltre escluso la configurabilità della disparità di trattamento, sia perché non è possibile invocare un eventuale errore amministrativo commesso in favore di altri per ottenere la reiterazione dell’errore, sia perché il ricorrente non aveva fornito la prova rigorosa dell’identità assoluta delle situazioni poste a confronto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in complessivi 1.500 euro, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
punto 2 dell’Allegato A al d.m. 11 maggio 2011, n. 850
il visto d’ingresso per affari consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale
Il visto per affari ha natura temporanea e abilita esclusivamente a un soggiorno di breve durata; non consente di fondare una richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione e istruttoria è stata respinta perché l’Amministrazione ha applicato la disciplina propria del visto per affari, ritenuta incompatibile con il rilascio del permesso richiesto.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione dei motivi ostativi non comporta l’illegittimità del provvedimento quando l’attività amministrativa è vincolata e il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
artt. 3 e 97 Cost.
La dedotta disparità di trattamento non è configurabile in presenza di attività vincolata e, comunque, richiede la prova rigorosa dell’identità assoluta delle situazioni comparate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il visto d’ingresso per affari, in quanto destinato a un soggiorno di breve durata e caratterizzato da necessaria temporaneità, non costituisce titolo idoneo per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro autonomo; alla scadenza del soggiorno lo straniero è tenuto a fare rientro nel Paese d’origine.
- Quando l’Amministrazione deve applicare in modo vincolato la disciplina che esclude la possibilità di rilascio del titolo richiesto, la mancata comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10-bis l. 241/1990 non determina l’illegittimità del provvedimento, poiché l’apporto partecipativo non potrebbe condurre a un esito diverso.
- La disparità di trattamento non può fondarsi sull’eventuale errore commesso dall’Amministrazione in favore di altri soggetti, non potendo il privato pretendere la reiterazione di un comportamento illegittimo.
- La censura di disparità di trattamento richiede la prova rigorosa dell’identità assoluta delle situazioni comparate; in mancanza di tale prova, il motivo è infondato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1447/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1448/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1449/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1450/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1451/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1452/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →