Sentenza n. 3320/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento dell’intimazione di pagamento n.117 2023 90013269 79/000 trasmessa via PEC in data 13/04/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99, il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell’intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, compresa la Cartella Esattoriale n. 117 2018 0003646220 000 asseritamente notificata il 21.06.2018, la Cartella Esattoriale n. 117 2020 7150074290 000 asseritamente notificata il 16.03.2015, la Cartella Esattoriale n. 117 2020 7180113904 000 asseritamente notificata il 10.12.2018 a titolo di prelievo latte e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l’atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell’intimazione, nonché per l'accertamento dell'illegittimità del diniego serbato sulle istanze da valere quali dichiarazioni ai sensi della Legge n. 228/2012 con cui è stata comprovata l’insussistenza della pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare oggetto dell’atto impugnato, nonché per l’accertamento della fondatezza dell’istanza di autotutela con condanna dell’Agenzia a concludere il procedimento ed a eseguire il relativo ricalcolo in conformità alle decisioni della Corte di Giustizia, nonché per l’accertamento della inesistenza del debito imputato a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, nonché per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato e restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento per complessivi euro 846.584,27 relativa a cartelle per prelievo supplementare sul latte, nonché gli atti presupposti, l’iscrizione a ruolo e il diniego sulle istanze di ricalcolo e autotutela
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento e gli atti presupposti relativi al prelievo supplementare sulle consegne di latte per diverse annate, deducendo la violazione degli artt. 8-ter e 8-quinquies della legge n. 33/2009, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e degli artt. 24 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico e illogicità manifesta. Sono state inoltre dedotte la violazione del giudicato esterno, la decadenza e la prescrizione. In particolare, la ricorrente ha contestato l’impossibilità di ricostruire la determinazione del prelievo supplementare, l’omessa considerazione dei recuperi effettuati mediante compensazione con somme PAC e l’incertezza sull’imputazione dei recuperi al capitale o agli interessi. Sono state proposte anche domande di accertamento dell’inesistenza del debito, di accertamento dell’illegittimità del diniego sulle istanze di ricalcolo e autotutela, di condanna dell’AGEA a concludere il procedimento e a ricalcolare il prelievo, nonché di restituzione delle somme e risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dalla ricorrente all’udienza pubblica circa l’avvenuto ricalcolo da parte dell’AGEA del prelievo supplementare relativo alle annate indicate in sentenza, anche in conseguenza di precedenti decisioni del Consiglio di Stato e del TAR Lazio. Il ricalcolo ha fatto venir meno l’interesse attuale alla decisione sulle censure rivolte all’intimazione di pagamento e agli atti presupposti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse al ricorso
La disposizione è stata utilizzata quale base processuale per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a seguito del venir meno dell’interesse attuale alla decisione.
art. 8-ter l. n. 33/2009
La norma è stata richiamata in relazione al recupero mediante compensazione delle somme dovute ai produttori a titolo di prelievo supplementare.
art. 8-quinquies l. n. 33/2009
La norma è stata invocata dalla ricorrente tra quelle disciplinanti la pretesa relativa al prelievo supplementare.
art. 10-bis l. n. 103/2023
Il ricalcolo del prelievo supplementare effettuato dall’AGEA è stato ricondotto dal Collegio a tale disposizione.
art. 1 l. n. 241/1990
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate dall’azione amministrativa.
art. 3 l. n. 241/1990
La disposizione è stata invocata in relazione agli obblighi di motivazione e trasparenza dell’azione amministrativa.
art. 7 l. n. 212/2000
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate dagli atti di riscossione.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un atto o svolge un’attività che soddisfa la pretesa sostanziale dedotta, facendo venir meno l’utilità concreta e attuale della decisione.
- Il ricalcolo amministrativo della pretesa economica oggetto di impugnazione può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sulle censure rivolte all’originaria intimazione e ai relativi atti presupposti, se il ricorrente riconosce in giudizio l’intervenuta riedizione dell’attività amministrativa.
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